Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2003, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRA ee 68766 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1 6 01250/03 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B IN OME DEL POR LO] TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4541/00 Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Dott. Stefano Monaci Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Cron. 27 M Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Ud. 4-6-02 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: CORTE SUFRE DI C SSAZONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA い 68766 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l'Ufficio del Registro di Massa, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano;
ricorrente
contro
SC IE, residente a [...], in piazza Nazioni Unite n.5 Marina;
intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Toscana-Firenze n.237/18/98 del 29-1-99. 1 2432 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/6/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il sig. IE SC impugnava l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del Registro di Massa, con cui venivano negati i benefici della L. n.408/49. Tributaria di primo grado di Massa La Commissione sentenza n. 569/03/94, accoglieva il Carrara, con ricorso. Il gravame dell'Ufficio era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Toscana Firenze, con sentenza n.237/18/98 del 28-1-99, nella quale si rilevava che l'azione ildell'Amministrazione Finanziaria per recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria era stata esercitata ben oltre il termine di tre anni dalla data di mancata presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.6 D.L. n.1150/67 convertito con modificazioni nella L. n.26/68,per cui tale azione si era prescritta. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero delle Finanze (e superfluamente anche l'Ufficio del 2 soggettività esterna Registro, peraltro privo di con ricorso notificato il e, quindi, di legittimazione) 23-2-2000. Il contribuente non svolgeva attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto. L'Amministrazione Finanziaria svolge due doglianze. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.L. 11-12-67 n. 1150, convertito nella L. 7-2-68 n. 26, rilevando che nell'impugnata decisione si era partiti dall'erroneo presupposto che il termine annuale per la presentazione della denunzia di ultimazione dei lavori non avrebbe carattere di perentorietà. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 29-4-81, in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., e l'omessa ed punto decisivo dellainsufficiente motivazione su un controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., rilevando che nella sentenza impugnata era stato considerato come termine ultimo per la presentazione di detta dichiarazione il 31-12-82, fissato dalla L. n.1150/67 e successive proroghe. Il tema da delibare è il seguente : se abbia natura ordinatoria ○ perentoria il termine di un anno dalla ultimazione dei lavori, termine entro il quale i 3 ammessi al beneficio in via provvisoria contribuenti devono presentare al competente Ufficio del Registro - la denuncia, corredata da dadocumentazione, cui risulti l'adempimento degli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni (art.6 D.L. n. 1150/67 conv. nella L. n.26/68) e se una volta riconosciuta la natura decadenziale del termine annuale l'azione di recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria sempre ormai il contribuente sia esperibile, essendo definitivamente decaduto dal beneficio. In quanto pienamente condiviso, si ritiene di conformarsi ad un orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ. n.11239/93, n.3772/94, n. 10253/99; Cass. Sez. Trib. n. 7516/2000,.n.7533/2000). La decisione impugnata è impostata su una ricostruzione parziale del quadro normativo. L'art.6 D.L. n.1150/67 stabilisce che i contribuenti, ammessi a fruire in via oggetto "debbonoprovvisoria della agevolazioni in presentare all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni" (co.1°), tenendo fermo l'obbligo di denuncia per "i contribuenti i quali siano incorsi 4 nella decadenza dalle tributarieobbligazioni "1 nell'anno dalla decadenza medesima (co 2°). Ne consegue che la questione da risolvere attiene solamente alla possibilità della dimostrazione dell'avveramento della condizione apposta alla spettanza del beneficio fiscale (ultimazione dei lavori), in assenza di denuncia, dopo lo spirare del termine annuale. E la tesi dell'Ufficio si fonda proprio sulla affermazione della perentorietà del termine della denuncia. Quindi, la soluzione del quesito è conseguenziale alla espressa previsione della decadenza. Infatti, ai sensi dell'art.6 D.L. n. 1150/67, convertito nella L. agevolazioni n. 24/68, la fruizione delle 1.tributarie, concesse nel settore edilizio dalla n.408/49 e succ. mod., è subordinata alla presentazione, nel termine fissato a pena di decadenza dalla norma, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la conferma del beneficio : attività qust'ultima che non costituisce per il contribuente una mera facoltà, ma si atteggia come comportamento obbligatorio posto a Suo carico quindi, un vero e proprio onere - al fine di rendere possibile la verifica della sussistenza del le condizioni necessarie per la conferma del beneficio. Nella fattispecie, è pacifico ed incontroverso 5 l'inadempimento di tale onere. la Alla delineata violazione di legge consegue cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti dei fatti, ai sensi dell'art.384 co.1° c.p.c., la può essere decisa nel merito con il controversia rigetto della domanda introduttiva del contribuente. La considerazione del concreto svolgersi della vicenda processuale giustifica l'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 4-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggi Dott.Alfio Finocchiaro Lum DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 28 GEN. 2003Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6