Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8879
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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La brevettabilità di un'invenzione chimica è subordinata al requisito dell'originalità, che richiede, nella sostanza, il verificarsi di una sorta di "salto inventivo", capace per ciò stesso di far evolvere lo stato della tecnica nella direzione di una causalità ulteriore rispetto a quella già raggiunta (e, come tale, proteggibile), ciò che può ben dirsi realizzato anche nel caso di scoperta e rivelazione di un nuovo uso di un già prodotto noto, che è vicenda non meno importante, sotto il profilo scientifico, della realizzazione di un prodotto "tout court" nuovo. L'accertamento della effettiva e rilevante "novità" dell'uso costituisce apprezzamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8879
Data del deposito : 28 giugno 2001

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