Sentenza 17 settembre 1999
Massime • 1
Non costituisce violazione del principio "ne bis in idem" il provvedimento, da parte di una società cooperativa, dapprima di sospensione di un socio e poi, sulla base della medesima condotta di questi, di espulsione, logicamente compatibile con la precedente misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/08/2021), n.22605 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: M.D., rappr. e dif. dagli avv. Nicola Palmiotti studiopalmiotti.pec.giuffre.it e Michele Di Lembo avv.michele.dilembo.pec.it, elett. dom. in Roma, Via Bolzano n. 32/B, come da procura in calce all'atto; – ricorrente – contro CROCE VERDE MOLISANA, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/1999, n. 10057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10057 |
| Data del deposito : | 17 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso l'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I VELOCI COOPERATIVA FACCHINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 88, presso l'avvocato LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO LONGOBARDI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 666/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pellegrini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21 maggio 1991, SA LL impugnava, dinanzi al Tribunale di Bologna, la delibera della Cooperativa Facchini "I Veloci" in data 20 aprile 1991, con la quale era stato escluso dalla compagina sociale. Premesso che, con lettera del 25 marzo 191, la cooperativa gli aveva comunicato la sospensione dal lavoro sino al 20 aprile, conseguenza di quanto accaduto presso una società committente, il LL esponeva che la motivazione della delibera di esclusione si limitava alla generica indicazione di "gravi fatti accaduti anche di recente": ne chiedeva, pertanto, l'annullamento, con la condanna della cooperativa al risarcimento dei danni.
La convenuta si costituiva, contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza del 13 gennaio 1994, annullava la delibera del 20 aprile 1991.
L'impugnazione proposta dalla cooperativa veniva accolta dalla Corte d'Appello di Bologna, che, con sentenza del 18 maggio 1996, rigettava la domanda del LL. Rilevato che oggetto del contendere era soltanto l'impugnazione della delibera di esclusione, ond'era irrilevante che il LL avesse lamentato anche l'illegittimità del provvedimento sospensivo, la Corte territoriale osservava che al socio era stata data puntuale comunicazione dei fatti addebitatigli, ponendolo in condizione di difendersi anche nella stessa assemblea del 20 aprile 191, tanto più che di tali fatti era stata data comunicazione anche all'organizzazione sindacale di appartenenza. Nel merito, la Corte felsinea rilevava che, con riferimento alla norma dell'art. 2577 c.c., lo statuto sociale prevedeva la possibilità di escludere il socio che si rendesse colpevole di gravi infrazioni alla disciplina della cooperativa ed al regolamento interno, tali da rendere incompatibile la sua partecipazione all'attività sociale:
tale ipotesi risultava integrata dalla lite che il LL aveva avuto con altro socio presso la committente Susa, con percezione da parte di altri soci e dipendenti della soc. Susa, anche in relazione ad altri specifici fatti precedenti;
ne' il LL, a fronte della documentazione acquisita e delle risultanze testimoniali, aveva addotto alcun elemento per escludere la gravità della propria condotta.
Per la cassazione di tale sentenza il LL ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Resiste la Coop. Facchini "I Veloci" con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2527 C.C., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il provvedimento di esclusione dalla compagina sociale non poteva essere assunto, in difetto di una specifica contestazione per iscritto degli addebiti mossi, tanto più che la motivazione era del tutto generica: ne' rileva che di uno dei fatti si fosse discusso nell'assemblea del 20 aprile 1991 e che in quella sede egli fosse stato sentito al riguardo, perché tale circostanza non elideva l'obbligo di una contestazione specifica. Secondo il ricorrente, poi, non potevano assumere alcun rilievo, a tal fine, le comunicazioni effettuate all'organizzazione sindacale, nonché all'atto di sospensione del 25 marzo 1991.
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini della validità della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa, non è necessaria - in mancanza di specifica previsione statutaria - la preventiva contestazione dell'addebito al socio,. attesa che essa non è prevista da alcuna disposizione di legge e che la fase contenziosa non ha carattere preventivo, ma segue in sede di opposizione: inoltre, la comunicazione puntuale delle situazioni di fatto addebitate al socio e poste a base della delibera di esclusione non costituisce un requisito oggettivo di questa, che la invalida ove carente, ma un requisito funzionale della comunicazione, volto a porre il socio escluso in condizione di svolgere adeguatamente l'opposizione nei termini di legge, in ordine sia all'esistenza della condotta addebitata, che agli effetti da essa derivati;
ne consegue che la mancata specificità degli addebiti nella comunicazione è irrilevante quando il socio escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle concrete situazioni addebitategli, avendo fondato su di esse la propria difesa in sede di opposizione "ex plurimis", Cass. 10497/98, 11637/97, 7308/94, 9577/93). La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione di tali principi al caso di specie, avendo avuto cura di precisare, per un verso, che al LL erano state comunque contestate, sin dal dicembre '89 (prima, cioè, del provvedimento sospensivo comunicatogli il 25 marzo '91), dichiarazioni diffamatorie, portate a conoscenza di persone ed ambienti di lavoro in rapporto con la cooperativa;
per altro verso, che lo stesso LL era stato posto in grado di difendersi adeguatamente, non soltanto perche' degli addebiti -in particolare, del litigio avvenuto con il ON - erano stati informati anche l'associazione sindacale di appartenenza e l'avv. Zanoli, ma anche e soprattutto perché il LL era stato sentito nel corso dell'assemblea in cui fu adottata la delibera di esclusione, v'era stato un ricorso al collegio dei probiviri (rigettato il 25 maggio '91) e l'opponente aveva dimostrato, in sede di impugnazione della delibera, di essere pienamente consapevole degli addebiti mossigli.
Da cio' la Corte di merito ha correttamente tratto la conseguenza che la specificità della comunicazione della delibera, indicante "gravi fatti accaduti anche di recente, ai quali lei ha dato origine senza alcuna ragione", non poteva invalidare il provvedimento di esclusione della cooperativa.
Con il secondo mezzo, si denuncia violazione del principio del "ne bis in idem": premesso che il provvedimento sospensivo del 25 marzo 1991 era stato adottato sulla base dell'art. 14 dello statuto sociale e non dell'art. 7 della legge n. 300/70, stante l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente lamenta che la stessa condotta posta a fondamento della sospensione (ossia, il litigio con il ON) abbia costituito indebitamente la ragione dell'esclusione dalla cooperativa. Anche tale censura è infondata, sia perché l'esclusione della compagina sociale non è stata adottata soltanto sulla base dell'episodio avvenuto presso la committente soc. Susa, ma anche per effetto di altri comportamenti pregressi, sia per l'assorbente considerazione che non sussiste ontologico contrasto tra l'adozione di un provvedimento di sospensione e la successiva espulsione: al contrario, quest'ultima, ben può rappresentare la naturale e logica conseguenza della misura cautelare, in un contesto già caratterizzato da litigiosità.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce difetto e/o contraddittorietà di motivazione circa la riconducibilità del comportamento alla previsione statutaria dell'art. 11, lett. d), osservando che la Corte falsinea ha apoditticamente ritenuto che un normale litigio tra soci rendesse incompatibile la partecipazione di esso LL all'attività sociale.
La censura è priva di fondamento.
Richiamata la norma statutaria, secondo cui può essere escluso il socio che "si renda colpevole di gravi infrazioni alla disciplina sociale e al regolamento interno, tali da rendere incompatibile la sua partecipazione all'attività sociale", il giudice di merito ha precisato che la lite con il ON, essendosi svolta nel corso del lavoro presso la soc. Susa, alla presenza dei suoi dipendenti e di altri soci della cooperativa (tant'è che la stessa soc. Susa se ne era lamentata con lettera del 20 marzo 1991), aveva un carattere obiettivamente grave, di per sè ed in relazione ad altri specifici fatti precedenti: nella sentenza impugnata, quindi, non è ravvisabile alcuna omissione, contraddizione od incertezza circa la riconducibilità del complessivo comportamento del LL alla previsione statutaria e, conseguentemente, sulla piena legittimità della delibera in data 20 aprile 1991.
È appena il caso di osservare, poi, che l'uso del termine "pare" (adoperato dalla Corte di merito per l'individuazione della norma statutaria di riferimento) non può essere certamente considerato come espressione di perplessità, inserito in un contesto motivazionale puntuale e del tutto logico.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1999