Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
Qualora si colleghi un provvedimento di sequestro all'ipotesi di reati fiscali, le provviste di danaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerate il "quantum" di imposta non versata all'erario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/1998, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 3.6.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 3272
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo TARDINO " N. 13241/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, nel procedimento penale a carico di CA LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona, in data 20.3.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dr.VIGLIETTA che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Titta CASTAGNINO;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale costituito ai sensi dell'art.324 CPP. accoglieva la di richiesta di riesame avanzata dal LI avverso il decreto di sequestro emesso dal P.M. il 28.1.1998 (concernente il conto corrente bancario della Ital Best Carni Import- Export s.r.l.),dichiarandone la illegittimità.
Osservava il Tribunale che alla data del 4.10.1997 - nella quale la suddetta società risultava avere emesso una fattura per la vendita di bovini - essa non esisteva ancora e, dalle esperite indagini, emergeva che il LI, insieme al coindagato TO OT, operava nel commercio delle carni utilizzando denominazioni sociali sempre nuove e ponendo in essere sempre la stessa frode fiscale, consistente nella prima emissione di una fattura, cui ne succedeva un'altra intestata a diversa società, peraltro inesistente all'atto della contrattazione fatturata.
In esito a dette indagini, il P.M. aveva emesso tre decreti di sequestro, uno soltanto dei quali - concernente il conto corrente della Ital Best Carni Import-Export s.r.l. era oggetto della richiesta di riesame. Tale provvedimento era illegittimo, dovendosi escludere che le somme depositate in c.c.b. possano costituire, in linea di principio, corpo di reato o sua pertinenza, in relazione alle fattispecie criminose ipotizzate a carico del LI. Il decreto impugnato, infatti, non motivava circa il fatto che la provvista fosse il quantum dell'imposta non versata all'erario, mentre la esigenza prospettata dal P.M. accertare l'esistenza di rapporti bancari intrattenuti dalla società intestataria era estranea alle finalità del sequestro penale disposto, potendosi esaudire con la semplice acquisizione dei documenti afferenti i movimenti bancari.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.M. rilevando - a prescindere dalla improprietà della dichiarata illegittimità del decreto, laddove se ne sarebbe se mai dovuto disporre la revoca - il vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata. Poiché le imputazioni contestate erano quelle degli artt..416 c.p. e 4 l. 7. 8. 1982, n. 516, il Tribunale non aveva spiegato perché avesse valutato la frode fiscale come omesso versamento d'imposta (neppure contestato),e perché avesse escluso che la somma giacente sul conto fosse frutto di operazione commerciale inesistente. La pertinenza delle cose sequestrate al reato, derivava proprio dal fatto che con quei fondi sarebbero state realizzate operazioni commerciali sospette di falsità. E, d'altra parte, era legittimo il sequestro che concernesse il profitto o il prodotto del reato, laddove certamente la società intestataria del conto traeva utilità economiche dall'uso di falsi documenti contabili.
Era quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza, impugnata. Il ricorso è infondato.
È ben vero che il sequestro di denaro presso banche , nella fase iniziale delle indagini, può di per sè esprimere una valenza probatoria, tutte le volte che si impone l'esigenza di immobilizzare per le finalità del processo un determinato rapporto patrimoniale, ovvero di arrestare quelle situazioni sostanziali in evoluzione, il cui divenire potrebbe risultare di pregiudizio alle statuizioni principali e accessorie da assumere in sede di merito (cfr. Sez.VI,28.11.1996,n. 3672). Ma, nel caso in esame, poiché lo, stesso P.M. ricorrente collega il provvedimento cautelare alla prospettata commissione di reati fiscali, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le provviste è di denaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque adesso pertinente, giacché non possono essere considerate il "quantum" di imposta non versata all'erario (cfr., da ultimo, Sez III, 2. 11O. 1997, n. 3131). E l'obiezione del P.M. ricorrente - per cui nella specie al LI si addebita non l'omesso versamento d'imposta ma la fatturazione di operazioni inesistenti è speciosa, giacché lo scopo e l'esito di tale frode fiscale è pur sempre quello di sottrarre al fisco quanto gli è dovuto. Ma, come si è osservato in giurisprudenza, l'argomentare del ricorrente, del tutto ipotetico, conduce all'aberrante conclusione di ritenere sempre e comunque legittimo il sequestro a fini probatori del patrimonio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari (cfr.. senso Sez.III,7.2.1996,n. 588). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1998