CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2023, n. 29311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29311 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OS NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI ORSI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29311 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 26/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 settembre 2022, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di OS AM CE di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro in data 7 giugno 1995, irrevocabile I'll luglio 1996, di condanna alla pena di anni 27 di reclusione per i reati di omicidio in concorso e di detenzione illegale di armi, commessi in Guardavalle il 4 agosto 1991; 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11 giugno 2018, irrevocabile il 25 novembre 2020, di condanna alla pena di anni 14 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 D.P.R. 309/90, commessi nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Roma, Milano e Torino, dal 1990 a tutt'oggi. Il giudice dell'esecuzione ha escluso che gli omicidi di cui alla sentenza sub 1) (c.d. strage di Guardavalle) siano riconducibili al programma criminoso del sodalizio giudicato dalla sentenza sub 2), all'interno del quale CE aveva assunto un ruolo di spicco, unitamente ai propri congiunti. A motivazione del rigetto, la Corte distrettuale osserva che, dalla lettura delle menzionate sentenze, si evince che la strage di Guardavalle è maturata nel contesto di contrasti tra cosche locali calabresi per la gestione di subappalti per opere di movimento terra, mentre i fatti di cui alla sentenza sub 2) si riferiscono ad un'organizzazione criminale che ha subito nel tempo una evoluzione, con l'affrancamento da questioni locali legate all'accaparramento di appalti e l'affermazione della propria attività illecita nel settore del traffico degli stupefacenti su tutto il territorio nazionale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa censura l'apparenza dell'impianto argomentativo dell'ordinanza gravata, resa, a suo dire, ancora più evidente dal suggestivo e fuorviante richiamo operato dalla Corte territoriale che, nell'evidenziare gli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte in materia, sottolineava come l'evocato principio di diritto fosse stato enucleato nell'ambito del procedimento esecutivo promosso dal sodale Agazio CE: e invero, l'inconferenza del richiamo al suddetto principio sarebbe resa ancora più evidente dal fatto che il predetto 2 procedimento non presenta alcuna sovrapponibilità o analogia con il caso in esame, avendo ad oggetto contesti personali e fattuali diversi, oltre che reati addirittura antecedenti alla data di decorrenza del fatto associativo di cui alla sentenza sub 2). Il ricorrente lamenta altresì l'omessa considerazione degli elementi addotti a sostegno dell'accoglimento dell'istanza: a) la stretta contiguità temporale tra la nascita del sodalizio risalente all'anno 1990 e la vicenda omicidiaria avvenuta il 4 agosto 1991 (peraltro, l'operatività della cosca CE veniva collocata temporal- mente a partire dal 1990 proprio al fine di ricomprendere nel programma associativo tale evento delittuoso, tant'è che tutti gli altri reati fine risultano essere stati commessi dall'anno 1997); b) il nesso non solo temporale ma anche funzionale tra il delitto sub 1) e il piano criminoso dell'organizzazione criminale, tenuto conto che l'agguato era stato pianificato e organizzato dal clan CE contro gli esponenti della cosca rivale degli Emanuele, per questioni legate al controllo degli appalti nel territorio di Guardavalle;
c) la coincidenza soggettiva tra gli organizzatori ed esecutori della strage e gli imputati del processo associativo sub 2). Secondo la difesa, alla stregua della cornice fattuale ricostruita nel ricorso, appare evidente che l'episodio omicidiario di cui al processo sub 1) deve essere ricompreso sia temporalmente che funzionalmente nell'originario programma criminoso del sodalizio finalizzato all'acquisizione e al consolidamento del controllo sul territorio. Considerato in diritto 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). 3 L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Per quanto specificamente concerne la compatibilità dell'istituto della continuazione con i reati scopo di un delitto associativo, il tema è stato oggetto di molti apporti giurisprudenziali. In termini generali, sulla continuazione tra il reato associativo ed i reati fine, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 4 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice e altri, Rv. 275334). Deve quindi affermarsi che la possibilità di individuare il vincolo della continuazione in tale specifico settore è subordinata al reperimento di precisi indici che connotino come ricollegabili alla unitaria ed originaria programmazione criminosa le condotte di reato, tanto quella di adesione all'associazione che quelle specificamente concernenti i reati-fine, restando invece esclusi i reati che, definendosi nel corso del rapporto, genericamente rientrano nel programma associativo - per definizione rivolto all'esecuzione di una serie indeterminata di delitti - in quanto tale schema è proprio la negazione della originarietà ed unitarietà dell'atto volitivo che, per la sua minore pericolosità, giustifica il temperamento sanzionatorio derivante dall'art. 81 cod. pen. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano;
Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). In sintesi, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. 4. Ciò premesso, la Corte territoriale ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati di cui alle menzionate sentenze legati dal medesimo disegno criminoso evidenziando come non emergano nel caso specifico elementi da cui dedurre che la vicenda omicidiaria di cui alla condanna sub 1) sia stata programmata al momento dell'adesione del CE al sodalizio di riferi- mento. Invero, il giudice dell'esecuzione ha osservato che la strage di Guardavalle si colloca in epoca successiva alla costituzione dell'associazione ed è maturata nel contesto di contrasti tra cosche per la gestione dei subappalti per opere di movimento terra, dunque trovando una matrice estemporanea e contingente. 5 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI ORSI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29311 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 26/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 settembre 2022, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di OS AM CE di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro in data 7 giugno 1995, irrevocabile I'll luglio 1996, di condanna alla pena di anni 27 di reclusione per i reati di omicidio in concorso e di detenzione illegale di armi, commessi in Guardavalle il 4 agosto 1991; 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11 giugno 2018, irrevocabile il 25 novembre 2020, di condanna alla pena di anni 14 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 D.P.R. 309/90, commessi nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Roma, Milano e Torino, dal 1990 a tutt'oggi. Il giudice dell'esecuzione ha escluso che gli omicidi di cui alla sentenza sub 1) (c.d. strage di Guardavalle) siano riconducibili al programma criminoso del sodalizio giudicato dalla sentenza sub 2), all'interno del quale CE aveva assunto un ruolo di spicco, unitamente ai propri congiunti. A motivazione del rigetto, la Corte distrettuale osserva che, dalla lettura delle menzionate sentenze, si evince che la strage di Guardavalle è maturata nel contesto di contrasti tra cosche locali calabresi per la gestione di subappalti per opere di movimento terra, mentre i fatti di cui alla sentenza sub 2) si riferiscono ad un'organizzazione criminale che ha subito nel tempo una evoluzione, con l'affrancamento da questioni locali legate all'accaparramento di appalti e l'affermazione della propria attività illecita nel settore del traffico degli stupefacenti su tutto il territorio nazionale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa censura l'apparenza dell'impianto argomentativo dell'ordinanza gravata, resa, a suo dire, ancora più evidente dal suggestivo e fuorviante richiamo operato dalla Corte territoriale che, nell'evidenziare gli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte in materia, sottolineava come l'evocato principio di diritto fosse stato enucleato nell'ambito del procedimento esecutivo promosso dal sodale Agazio CE: e invero, l'inconferenza del richiamo al suddetto principio sarebbe resa ancora più evidente dal fatto che il predetto 2 procedimento non presenta alcuna sovrapponibilità o analogia con il caso in esame, avendo ad oggetto contesti personali e fattuali diversi, oltre che reati addirittura antecedenti alla data di decorrenza del fatto associativo di cui alla sentenza sub 2). Il ricorrente lamenta altresì l'omessa considerazione degli elementi addotti a sostegno dell'accoglimento dell'istanza: a) la stretta contiguità temporale tra la nascita del sodalizio risalente all'anno 1990 e la vicenda omicidiaria avvenuta il 4 agosto 1991 (peraltro, l'operatività della cosca CE veniva collocata temporal- mente a partire dal 1990 proprio al fine di ricomprendere nel programma associativo tale evento delittuoso, tant'è che tutti gli altri reati fine risultano essere stati commessi dall'anno 1997); b) il nesso non solo temporale ma anche funzionale tra il delitto sub 1) e il piano criminoso dell'organizzazione criminale, tenuto conto che l'agguato era stato pianificato e organizzato dal clan CE contro gli esponenti della cosca rivale degli Emanuele, per questioni legate al controllo degli appalti nel territorio di Guardavalle;
c) la coincidenza soggettiva tra gli organizzatori ed esecutori della strage e gli imputati del processo associativo sub 2). Secondo la difesa, alla stregua della cornice fattuale ricostruita nel ricorso, appare evidente che l'episodio omicidiario di cui al processo sub 1) deve essere ricompreso sia temporalmente che funzionalmente nell'originario programma criminoso del sodalizio finalizzato all'acquisizione e al consolidamento del controllo sul territorio. Considerato in diritto 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). 3 L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Per quanto specificamente concerne la compatibilità dell'istituto della continuazione con i reati scopo di un delitto associativo, il tema è stato oggetto di molti apporti giurisprudenziali. In termini generali, sulla continuazione tra il reato associativo ed i reati fine, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 4 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice e altri, Rv. 275334). Deve quindi affermarsi che la possibilità di individuare il vincolo della continuazione in tale specifico settore è subordinata al reperimento di precisi indici che connotino come ricollegabili alla unitaria ed originaria programmazione criminosa le condotte di reato, tanto quella di adesione all'associazione che quelle specificamente concernenti i reati-fine, restando invece esclusi i reati che, definendosi nel corso del rapporto, genericamente rientrano nel programma associativo - per definizione rivolto all'esecuzione di una serie indeterminata di delitti - in quanto tale schema è proprio la negazione della originarietà ed unitarietà dell'atto volitivo che, per la sua minore pericolosità, giustifica il temperamento sanzionatorio derivante dall'art. 81 cod. pen. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano;
Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). In sintesi, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. 4. Ciò premesso, la Corte territoriale ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati di cui alle menzionate sentenze legati dal medesimo disegno criminoso evidenziando come non emergano nel caso specifico elementi da cui dedurre che la vicenda omicidiaria di cui alla condanna sub 1) sia stata programmata al momento dell'adesione del CE al sodalizio di riferi- mento. Invero, il giudice dell'esecuzione ha osservato che la strage di Guardavalle si colloca in epoca successiva alla costituzione dell'associazione ed è maturata nel contesto di contrasti tra cosche per la gestione dei subappalti per opere di movimento terra, dunque trovando una matrice estemporanea e contingente. 5 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente