Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU02759 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14873/0 MERCURIO Dott. Ettore Consigliere Cron.6281 Dott. Natale CAPITANIQ - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Rep- Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud.31/10/02 - Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente SE N T EN ZA " sul ricorso proposto da: DI RO BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI N. 22, pressо 10 studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDO ARNESE, giusta procura speciale in atti up.36059, : notaio Trecco 17/10/02 - ricorrente
contro
ALLEVATORI A.R.A., in persona ASSOCIAZONE REGIONALE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo 2002 Studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI rappresentato e 4302 difeso dall'avvocato GIORGIO FALLAGRASSA, giusta -1- delega in atti;
contzoricorrente avvers0 la sentenza Π. 251/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 04/05/00 R.G.N. 285/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ARNESE per delega PRIMERANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 10.6.1996 al Pretore di L'Aquila, timberto di ER, dirigente dell'Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.). premesso di aver presentato te dimissiont in data 30.6.1994 a seguito di coazione esercitata dal datore di lavoro e mentre si trovava in uno stato di incapacità naturale, chiedeva che, previo l'annullamento del proprio atto unilaterale, per vizio della volontà, venisse condannata A.R.A. al pagamento. nei suoi confronti, delle retribuzioni arretrate. con accessori dalla data di interruzione del rapporto oltre al risarcimento dei danni "per la lesione dell'integrità psicofisica". Costituitosi in giudizio, l'Associazione convenuta contestava le pretese di controparte, ed il Pretore adito respingeva il ricorso con sentenza del 5.8.1998, ritualmente impugnata dal Di ER avanti al Tribunale di L'Aquila, il quale, con sentenza del 4.5.2000 confermava integralmente la pronunzia di primo grado, condannando l'appellante alle spese del gravame. Premesso che l'annullamento delle dimissioni, in quanto atto unilaterale, presuppone lo stato di incapacità di intendere e di volere al momento del suo compimento e che da tale atto sia derivato un grave pregiudizio al suo autore, il Tribunale osservava che lo staro ansioso depressivo in cui a giudizio del suo si trovava i ricorrente non aveva avuto alcuna incidenzamedico curante determinante sulle dimissioni. Inoltre più testimoni avevano riferito che il Di ER aveva già in precedenza manifestato l'intenzione di lasciare Associazione perché insoddisfatto, aggiungendo di avere altre opportunità di impiego. Il Tribunale escludeva, infine, che alcuna violenza morale fosse stata esercituta da parte dell'A.R.A. il cui comitato direttivo aveva, anzi, respinto la 7 proposta di licenziamento del dipendente, decidendo anche di non muovere al medesimo alcuna contestazione. Né si comprende a giudizio del Tribunale perché l'appellata dovesse fare ricorso alla violeaza morale per indurre il Di ER alle dimissioni, quando, se avesse voluto, avrebbe potuto agevolmente procedere al licenziamento sottratto a limiti riguardando un dirigente. Avverso detta sentenza il Di ER ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui ha replicato l'A R.A. con controricorso. In prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno depositalo memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE C'ol primo motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c. nonché Fomessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia lamenta il ricorrente che il Tribunale non aveva dato credito - all'accertamento medico in atti, escludendo il suo stato di incapacità naturale al momento delle dimissioni Col secondo motivo si censura la violazione degli artt. 1434 e 1435 c.c., e il difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso la sussistenza di una violenza morale quale causa determinante le dimissioni. Col terzo motivo denunciando la violazione degli artt. 1434, 1435, c 2049 cc.. nonché omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia il ricorrente lamenta che la sua richiesta di risarcimento del - danno all'integrità psicofisica era stata disaticsa dal Tribunale per le stesse ragioni addotte a proposito della violenza morale, e cioè perché trattasi di fatti e comportamenti attribuibili a terzi e non all'Associazione intimata. Tutti e tre i motivi, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente commessi, non sono meritevoli di accoglimento. 4 Quanto alla dedotta incapacità di intendere e di volere dedotta dal ricorrente quale causa di annullamento delle sue dimissioni, il Tribunale ha precisato che la prova offerta in proposito dal ricorrente era costituita da un certificato medico datato 18 giugno 1994, e confermato dallo stesso sanitario estensore il quale attestava l'esistenza di uno stato di depressione, con sentimenti di incapacità, inadeguatezza e timore continuo. Aggiungeva che dalle deposizioni testimoniali raccolte era emerso che il Di ER aveva da tempo manifestato l'intenzione di abbandonare il lavoro perché insoddisfatto e perché aveva altro opportunità di occupazione, il che era un sicuro indice delle sue capacità di autodeterminazione per il futuro Di qui la conclusione - del tutto ragionevole - che non era possibile attribuire esclusivamente allo stato ansioso- depressivo in cui il ricorrente versava circa quindici giorni prima, la causa di una vera e propria incapacità naturale tale da privarlo della facoltà di percepire è valutare il contenuto dell'atto anche nei suoi aspetti pregiudizievoli. Quanto alla dedotta violenza morale - deve premettersi che correttamente il Tribunale ne ha formato oggetto di distinto esame, in quanto causa petendi separata rispetto a quella costituita dall'incapacità di intendere e di volere (in tal senso, cl. Cass., 20.5.2002, n. 7327). procedendo all'apprezzamento sia della natura intimidatoria dell'invito alle dimissioni rivolto al ricorrente da parte dell' Associazione datrice di lavoro, sia delle modalità fanuali del comportamento tenuto dai rappresentanti di quest'ultima nei suoi confronti. Così scrutinata la correttezza dell'approccio metodologico assunto dalla sentenza impugnata, deve aggiungersi che, in via di principio, la violenza morale, quale causa di annullabilità delle dimissioni, può manifestarsi secondo modalità variabili e indefinite, anche non esplicite, ed essere ravvisata anche nella minaccia dell'esercizio di un diritto. quando la relativa prospettazione sia immotivata e strumentale. Secondo quest'ultimo profilo -esattamente colto dal Tribunale la - violenza morale si caratterizza per il fatto di essere esercitata al fine di realizzare un risultato non voluto dalla controparte ne comunque realizzabile senza il suo libero ed espresso volere. Orbene, proprio sotto quest'ultimo aspeto, nella specie assume rilievo decisivo la circostanza che il medesimo risultato l'Associazione datoriale avrebbe potuto conseguire senza fare ricorso ad alcuna violenza, potendo risolvere il rapporto di lavoro del ricorrente (dirigente) attraverso un licenziamento libero dalle limitazioni formali o dai requisiti giustificativi posti dalla legislazione vincolistica (leggi 11.7.1966, n.604 e 20.5 1970. n. 300, e successive modifiche). Nei termini esposti la motivazione della sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici e giuridici, va esente dalle censure mosse nel ricorso, le qual appaiono piuttosto ridursi a valutazioni di merito che non possono avere ingresso in questa sede di legittimità (da ult. Cass., 29.8.2002, n. 12693 ed altro). I ricorso dev'essere, pertanto, rigettato, attribuendosi a carico del ricorrente le spese del presente giudizio nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio pari ad € 20 Oltre ad € 4.000,00 (quattromilaj por onorari. Cosi deciso in Roma, il 31 ottobre 2002 11 Presidente . Il Consigliere estensore Refer the I D A , 6 A 3 1 S O . 9 A 8 T G T , O R ncullería A B Depositaio in A ' S № I L E FEB. 2003 D L P 1 21 E S A 7 I D T N 4 I S - S G O 1 O N P 1 E A M S I E D I A G E A , D A O O W E T R L T T T I N S I R E A I G S L E D E L R E O D