Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcooltest", per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (La Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, nè a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: sull'omesso deposito del verbale sugli esiti dell'alcoltestAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2006, n. 26738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26738 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/02/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 203
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 014209/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELOGI SAURO, N. IL 24/01/1939;
avverso SENTENZA del 24/02/2004 del TRIBUNALE SEZ. DIST. di FANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Belogi Sauro, con atto d'appello convertito in ricorso per cassazione, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione staccata di Fano, del 24 febbraio 2004, che lo ha condannato alla pena di 1.000,00 Euro di ammenda (con sospensione della patente di guida per 31 giorni) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica.
Deduce il ricorrente: nullità ed inutilizzabilità dei risultati dell'alcooltest per omesso deposito del relativo verbale, nonché assenza di prove in ordine alla responsabilità, considerata l'inutilizzabilità dell'accertamento alcoolimetrico ed attesa l'assenza di ulteriori elementi probatori adeguati, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese dal personale della Polizia Stradale, intervenuto sul luogo con notevole ritardo;
lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
La responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli è apparsa al Tribunale pacificamente accertata grazie all'acquisizione di significativi elementi probatori costituiti, anzitutto, dalla testimonianza dell'ispettore di polizia Emili Massimo. Costui, intervenuto, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sul posto ove era stato segnalato che l'autovettura dell'imputato, a seguito di incidente provocato dal conducente della stessa, aveva determinato seri danni all'altrui proprietà, ha sostenuto di avere accertato non solo che alla guida dell'auto, al momento del sinistro, si trovava lo stesso imputato, ma anche che costui si era posto al volante in stato di ebbrezza alcoolica, direttamente rilevata dallo stesso ispettore e dedotta dall'"alito vinoso" che egli emanava, mentre altri atteggiamenti tipici dello stato di ebbrezza risultavano registrati nel verbale di contestazione, ritualmente acquisito agli atti, come gli "occhi lucidi" e l'"eccessiva loquacità", atteggiamenti che hanno indotto il personale intervenuto a sottoporre l'imputato all'alcooltest, poi risultato positivo. E dunque, anche a prescindere dai risultati di detto accertamento, significativi elementi probatori sussistevano a carico del Belogi, costituiti sia dall'anomala condotta di guida, sia da quanto accertato dai verbalizzanti intervenuti sul posto, registrato nel verbale di contestazione e ribadito dal teste Emili. Mentre la tesi secondo cui, al momento dell'incidente, l'imputato non si trovava in stato di ebbrezza, acquisito solo in un secondo tempo, cioè dopo l'incidente, quando ormai egli non si trovava più alla guida dell'auto, appare del tutto fantasiosa e contraddetta non solo dagli esiti degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza del fatto dal personale della polizia (intervenuto dopo 15 minuti dalla segnalazione dell'incidente, secondo quanto si sostiene nella sentenza impugnata), ma dalla stessa condotta processuale dell'imputato che non ha mai sostenuto di avere assunto bevande alcooliche solo dopo l'incidente. Negli stessi motivi di ricorso, peraltro, la circostanza appare posta in termini del tutto dubitativi ed ipotetici, posto che non si afferma, ma si segnala solo la possibilità che "l'imputato poteva aver fatto uso di sostanze alcoliche dopo il sinistro e quando ormai non si trovava più alla guida".
In tale contesto, superflua si presenta l'ulteriore acquisizione probatoria, rappresentata dall'esito dell'alcooltest, che pure ha ribadito la fondatezza dell'accusa; di guisa che qualsiasi eventuale violazione di legge, intervenuta nella fase di acquisizione e di utilizzazione dei relativi atti, appare ininfluente ai fini della decisione che, in ogni caso, si presenta conforme al complessivo quadro probatorio. Non si può, in ogni caso, non rilevare l'infondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente anche sotto il profilo dell'utilizzabilità dei risultati dell'alcoltest. Infondata, invero, appare l'eccezione di nullità ed inutilizzabilità di tali risultati. In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, invero, questa Corte ha affermato che "il verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 c.p.p., comma 1, in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente ed indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso" (in motivazione la Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 c.p.p., comma 1, precisando che la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice, ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta ne' a prendere notizia dell'eventuale nomina, ne' a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 c.p.p. (Cass. n. 18610/2004). Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche che il giudice del merito ha coerentemente, seppur sinteticamente, motivato, richiamando i precedenti specifici dell'imputato.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2006