Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 1
La possibilità di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi - che spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, All. E), della legge n. 2248 del 1865, nelle materie devolute alla sua giurisdizione, ossia nelle materie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi - può riguardare anche un atto di controllo negativo del CORECO, pur se divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa.
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- 1. Cartella esattoriale, Tarsu, omesso avviso di accertamento, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2008
- 2. TARSU, è legittima la cartella esattoriale emessa senza avviso di accertamentoAccesso limitatoEmilia Spanedda · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6801 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
2. Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
3. Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
5. Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 16624 proposto
DA
AUSL - AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BARI 4, in persona del suo Direttore Generale Ing. Giovanni Battista Pentasuglia, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare 71, presso lo studio dell'Avv. Vito Nanna, rappresentata e difesa dal'Avv. Giuseppe Romanelli del foro di Bari
- ricorrente -
e sul ricorso n. 16625 proposto
DA
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE BARI 10, in persona del Commissario Liquidatore Ing. Giovanni Battista Pentasuglia, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare 71, presso lo studio dell'Avv. Vito Nanna, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Romanelli del foro di Bari
- ricorrente -
CONTRO
SU MA JA, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Cave 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cammarota, rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dall'Avv. Michele Lovecchio del foro di Bari
- controricorrente -
NONCHÉ CONTRO
ENTE MORALE PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO FIGLIE DELLA SAPIENZA, in persona della Superiora Provinciale e legale rappresentante OR MM ON, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Cave 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cammarota, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Lovecchio del foro di Bari
- controricorrente -
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Ponturo e Fabio Fonzo come da procura in atti - costituito con procura -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n.734/99 del 25.2.1999/29.4.1999 nella causa iscritta al n. 436 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.01.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giuseppe Romanelli per le ricorrenti AUSL/4 Bari e la Gestione Liquidatoria USL/10 Bari e l'Avv. Michele Lovecchio per la controricorrente SA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo e per il rigetto del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.4.1999 il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla sentenza n. 11722/1997 della Corte di Cassazione- Sezioni Unite dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario con annullamento di contraria pronuncia dello stesso Tribunale, rigettava l'appello proposto da USL BA/10, cui era subentrata la ASL BA/4 Gestione Stralcio e liquidatoria di tale USL, contro la sentenza del Pretore di Bari del 15.11.1994. Con la decisione di primo grado era stata accolta la domanda proposta da OR AL SA, in relazione all'apposita Convenzione intervenuta tra la Congregazione Religiosa Figlie della Sapienza e la USL/BA/10, con riconoscimento del suo diritto a prestare l'opera professionale in qualità di infermiera specializzata in tossicodipendenze con contratto di opera professionale in favore di detta USL e con condanna di quest'ultima al pagamento delle somme quantificate in L. 28.800.000 a decorrere dal 31.8.1991 e fino al 31.12.1992, oltre quelle maturate fino alla scadenza della convenzione, nonché con condanna alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.
Il Tribunale in particolare osservava che la delibera, adottata dal Comitato di Gestione della USL BA/10 in data 17.5.1991 e motivata dal superamento di OR AL SA del 65^ anno di età, di disdetta della anzidetta Convenzione era stata annullata dal CORECO, sicché non aveva mai posto fine al rapporto di lavoro tra la medesima OR AL SA e la USL, con ogni conseguenza di ordine retributivo e previdenziale come statuito dal primo giudice.
La AUSL - Azienda Sanitaria locale Bari 4 - e la Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria locale Bari 10 propongono distinti ricorsi per cassazione con tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi OR AL SA e l'Ente Morale Provincia Italiana dell'Istituto Figlie della Sapienza;
la prima ha depositato memoria ex art. 378 C.P.C. L'INPS si è costituito con procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 C.P.C., trattandosi di impugnazioni relative alla medesima sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e 2237 Cod. Civ., nonché dell'art. 22 lett. A) n.ri 10 e 17 della legge Regione Puglia 4 maggio 1985 n. 25, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. Al riguardo osservano che nel caso di specie questa Corte nella richiamata sentenza n. 11722 del 1997 ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la situazione giuridica prospettata dall'interessata era correlata non già ad un rapporto di pubblico impiego, ma ad un rapporto di opera professionale con il carattere della parasubordinazione nell'ambito della convenzione stipulata dalla USL Bari 10 in data 10 luglio 1982. Gli stessi ricorrenti aggiungono che la convenzione in questione, sottoscritta dalla Superiora Provinciale dell'Ordine Religioso ORe Ospedaliere Figlie della Sapienza, era inequivoca nel senso di escludere qualsiasi rapporto di pubblico impiego (art. 3); prevedeva la sostituibilità della ORa designata con altra avente la stessa qualifica e specializzazione, per l'ipotesi che la prima non potesse risultare non idonea all'assolvimento delle mansioni affidatele (art. 7); aveva validità annuale, salvo disdetta da ciascuna delle parti con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza (art. 8). Da tale ricostruzione discende, ad avviso dei ricorrenti, che dal contratto di opera professionale ex art. 2222 Cod. Civ. scaturiscono posizioni di diritto soggettivo assolutamente paritetiche e caratterizzate da recedibilità ad nutum senza necessità di motivazione.
I ricorrenti rilevano altresì che la delibera di disdetta di tale convenzione erroneamente sarebbe stata trasmessa al CORECO, trattandosi di atto non soggetto al controllo preventivo a norma dell'art. 22 della legge della Regione Puglia n. 25 del 1985, sicché l'annullamento della delibera di disdetta pronunciato dall'organo di controllo con decisione del 18.9.1991 non assumerebbe alcuna rilevanza.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e violazione dell'art. 53 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Sostengono al riguardo che nella convenzione si fa riferimento ad elementi propri del pubblico impiego, pur trattandosi di rapporto di lavoro parasubordinato e quindi autonomo, sicché sarebbe applicabile la richiamata norma dell'art. 53 D.P.R. n. 761, la quale prevede obbligatoriamente il collocamento a riposo del personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale al compimento del 65^ anno di età, nella specie, all'atto della contestazione da parte della USL con lettera del 27.5.1991, verificatosi con riguardo a OR SA, nata il [...].
Osservano anche che il giudice di appello ha dimenticato di considerare che la previsione normativa di un rapporto convenzionale tra USL, ed Ordini Religiosi presuppone necessariamente la utilizzazione di personale idoneo alle funzioni assegnate, per cui il raggiungimento dell'età pensionabile per il personale convenzionato con la struttura sanitaria comporta automaticamente il contestuale venir meno dell'essenziale requisito dell'idoneità alle funzioni. In relazione a tale ultimo punto lo stesso Tribunale, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbe tenuto presente lo specifico obbligo di sostituzione del soggetto divenuto inidoneo in corso di rapporto, come risulta previsto dalla convenzione (art. 7) a carico dello stesso Ordine Religioso delle Figlie della Sapienza. Lamentano ancora i ricorrenti che con la sentenza del Tribunale di Bari OR Saia:
mantiene il diritto a tutte le prestazioni, pur avendo raggiunto il 74^ anno di età, senza aver reso prestazioni professionali, con conseguenze inammissibili per l'Erario Pubblico;
ha diritto ad essere retribuita sino ad oggi per prestazioni non effettuate, pur avendo cessato dal servizio fin dal 31 agosto 1991.
Gli stessi ricorrenti, infine, deducono che la disdetta 27.5.1991 è stata indirizzata dalla USL sia alla Congregazione Religiosa sia alla ORa, circostanza che indicherebbe come l'accordo del 1981 sarebbe rimasto valido come accordo individuale e sarebbe liberamente disdettabile senza intervento del CORECO.
I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati in base alle considerazioni che seguono.
Il Tribunale nell'esaminare l'atto amministrativo, costituito dalla decisione del CORECO in data 18.9.1991, non ha svolto alcuna considerazione ne' alcuna argomentazione motiva con riguardo alla motivazione dello stesso CORECO e quindi sulla validità delle ragioni poste a base dell'atto controllato (delibera dell'USL), che era fondato, come è dato evincere da deduzioni di fatto contenute nei ricorsi, non soltanto sul raggiungimento del 65^ anno di età da parte di OR Saia, ma anche ed espressamente sull'art. 8 della Convenzione.
Tale disposizione stabiliva, come pure si evince da risultanze in fatto ricavabili dall'impugnata sentenza e desumibili dai ricorsi per cassazione, la validità annuale della convenzione rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.
Nè può, in via generale, ritenersi incompatibile, in un contratto d'opera professionale, la previsione di un termine finale correlato ad un determinato limite di età, con la pure prevista recedibilità "ad nutum", previa disdetta (cfr. Cass. 16 ottobre 1997, n. 10136). Nel contempo va ritenuto che l'art. 53 del D.P.R. n. 761 del 1979, che prevede il collocamento a riposo al 65^ anno di età del personale sanitario e tecnico laureato e al 60' anno del restante personale, non è applicabile al personale di assistenza religiosa, come nel caso di specie, atteso che, come puntualizzato da questa Corte (richiamata sentenza n. 11722 del 1997), non trattasi di rapporto di pubblico impiego con la USL, ma di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato.
Neppure, in ipotesi come quella di specie, sono applicabili gli accordi collettivi nazionali intervenuti a regolamentare, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, i rapporti convenzionali con i medici di medicina generale (D.P.R. n. 314 del 1990), con i pediatri (D.P.R. n. 315 del 1990) e con i medici specialisti ambulatoriali (D.P.R. n. 316 del 1990), accordi che prevedono tra le cause del cessazione del rapporto professionale il raggiungimento per i medici generici dell'età di 70 anni e per i medici specialisti di 65 anni, trattandosi, nel caso in esame, di una particolare convenzione di natura privatistica tra la USL e la Congregazione Religiosa ex art. 9 - 7^ comma - del D.P.R. n. 761 del 1979. Oltre a ciò si pone la questione esaminata in fase di merito, con cernente la necessità o meno della sottoposizione al controllo del CORECO della delibera dell'USL di disdetta della convenzione e circa l'incidenza della decisione di annullamento della stessa delibera da parte dell'organo di controllo.
Alla prima parte del quesito va data risposta positiva, giacché è previsto che in linea generale le delibere degli enti locali e degli enti strumentali regionali siano assoggettabili al controllo del CORECO, comprese le delibere di disdetta di convenzioni, come nel caso in esame. Le eccezioni a tale principio si rinvengono, per quanto riguarda la disciplina dettata dalla Regione Puglia, nella legge n. 25 del 1985 all'art. 22, che fa una elencazione tassativa delle esclusioni dal controllo, tra le quali alla lettera 10) quelle relative ad "atti meramente confermativi di altri atti esecutivi a norma di legge".
Sulla necessità del controllo sui contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione con i privati è costante l'indirizzo di questa Corte, la quale afferma che l'approvazione successiva costituisce una condicio iuris sospensiva dell'efficacia del negozio, già perfetto nei suoi elementi costitutivi (ex plurimis Cass. n. 4490 del 5 maggio 1999; Cass. n. 10751 del 14 ottobre 1995;
Cass. n. 5290 del 16 giugno 1987). Avuto riguardo in via generale ad una delibera di disdetta di una convenzione, come quella in esame, non sono in tale atto ravvisabili le caratteristiche di un atto "meramente confermativo", ai sensi dell'art. 22 della citata legge regionale, come tale sottratto al controllo CORECO, in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, la disdetta medesima esprime chiaramente la volontà di porre fine al rapporto convenzionale e pertanto costituisce esercizio di un potere decisionale, giammai qualificabile come meramente esecutivo.
È poi da esaminare l'ulteriore profilo della sindacabilità da parte del giudice ordinario della decisione dell'organo di controllo, che nella specie ha disposto l'annullamento della delibera di disdetta dell'USL, per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale sul punto ha dato una risposta negativa sostenendo che mai il giudice ordinario potrebbe disapplicare l'atto amministrativo di controllo di per sè lesivo di interessi legittimi, i cui effetti solo indirettamente incidono su un diritto soggettivo, quale è nel caso di specie il diritto di recedere dalla convenzione. Questa Corte ritiene di non condividere tale prospettazione, in quanto nel caso di specie è in discussione la validità di un atto negoziale dal quale sorgono diritti soggettivi, sicché ben può il giudice ordinario disapplicare, ex art. 5 legge n. 2248 del 1865 All. E), l'atto amministrativo illegittimo, che può essere anche un atto di controllo negativo del CORECO, pur se divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa.
In questo senso del resto questa stessa Corte (S.U. 23 novembre 1995, n. 12104; Sez. 1^ Civile n. 12182 del 1992; S.U. 21 febbraio 1974, n. 494; S.U. 18 marzo 1972, n. 816) ha ritenuto che la norma dell'art. 5 della legge 2248/1865, abolitiva del contenzioso amministrativo, deve essere intesa nella sua necessaria correlazione con le altre norme contenute nella stessa legge, sicché il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi spetta al giudice ordinario nelle materie devolute alla sua giurisdizione, ossia nelle materie in cui si faccia questione di un diritto soggettivo.
Orbene la decisione del Tribunale si è discostata dagli enunciati principi non svolgendo inoltre, come già si è detto, alcuna considerazione riguardante i motivi della decisione CORECO e quindi la validità delle ragioni poste alla base dell'atto controllato (delibera dell'USL) ed quindi incorsa anche nel denunziato vizio di motivazione.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, dell'art. 2comma 14 della legge n. 549 del 195, nonché della legge Regione Puglia 12 aprile 1995 n. 19, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.
Tale motivo, proposto in via gradata con riguardo alla condanna della Gestione Liquidatoria della USL BA/10 e della AUSL, BA/4, può ritenersi assorbito e superato in conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi.
In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, la quale procederà a nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto in precedenza enunciati e deciderà approntando adeguata motivazione della propria decisione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo degli stessi;
dichiara assorbito il terzo motivo cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002