Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 2
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la notizia diffusa sia vera per essere contenuta in un documento ufficiale.
La valutazione del carattere offensivo o non di uno scritto o di altra manifestazione del pensiero si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un fatto, in ordine alla quale esso ha l'obbligo di dare conto del convincimento cui perviene, nel rispetto dei canoni metodologici che, in maniera espressa o implicita, l'ordinamento pone: al riguardo, la regola contenuta nell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. impone che la decisione impugnata debba essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia. Ciò implica che il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione del canone metodologico in sè, ed è esclusa ogni nuova valutazione del fatto rappresentato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende unitamente agli avvocati LUCIO SOLAZZI, PAOLO TROMBETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA, in persona del suo legale rappresentante P.t. dott. Roberto Sottani, elettivamente domiciliata in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 64/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, seconda sezione civile emessa il 17/12/1999, depositata il 26/01/00;
RG.52/1998,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato CARLO D'ACUNTI (per delega Avv. Ugo Ruffolo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NI LI, con atto di citazione del 30 novembre 1992, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Bologna la spa. Poligrafici Editoriali, editrice del quotidiano "il Resto del Carlino, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 100 milioni a titolo di risarcimento del danno che dichiarava avere subito per la pubblicazione di un articolo del 2 dicembre 1991 sul quotidiano con il titolo "Sindaco con dinamite".
L'attore, già sindaco del Comune di S. Andrea apostolo, ha dichiarato che nello scritto si dava notizia del suo arresto e si affermava la sua partecipazione ad un'associazione di stampo politico mafiosa, la quale aveva lo scopo di pilotare l'assegnazione di appalti pubblici mediante attentati dinamitardi ed atti criminali ad escludere dalle gare le imprese non gradite.
Il LI ha sostenuto che l'articolo distorceva deliberatamente i fatti ed integrava gli estremi della diffamazione, per la quale intendeva essere risarcito.
Infatti, pur essendo stato sottoposto a custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, gli era stata contestata la semplice inerzia di fronte ai delitti commessi da altri. Inoltre, il tribunale della libertà di Catanzaro aveva ritenuto l'inconsistenza delle accuse e la Corte di Cassazione, con sentenza, aveva dichiarato che nessuna attività concorsuale gli era stata contestata.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda.
2. La domanda è stata rigettata dal tribunale, che ha compensato le spese del giudizio.
La decisione del tribunale è stata impugnata da NI LI, che ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la falsa applicazione di norme di legge.
3. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 gennaio 2000 ha rigettato l'impugnazione.
4. Per la cassazione della sentenza NI LI ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la spa. Poligrafici Editoriali, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato nell'unico complesso motivo di violazione dell'art. 51 c.p. e degli artt. 2, 3, 21 e 27 della Costituzione.
1.1. Prima di esaminare le censure contenute nel ricorso è necessario mettere in evidenza che la sentenza impugnata contiene la seguente premessa sulla liceità dell'informazione giornalistica potenzialmente lesiva dell'altrui onore e reputazione. Il diritto di cronaca giudiziaria si può ritenere correttamente esercitato quando la notizia data, anche se non vera, sia fedele al contenuto di un provvedimento giurisdizionale, perché il giornalista non è tenuto a dimostrare la verità obbiettiva o la fondatezza provvedimento. Al giornalista è consentito operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che essi non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva.
La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, gli accostamenti fatti dal giornalista nel titolo dell'articolo ("Intreccio mafia politica. Sindaco con dinamite assegnava appalti ricorrendo ad attentati"), benché rozzi erano legittimi, in quanto costituivano il logico portato dell'ipotesi investigativa elaborata dall'organo inquirente.
1.2. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto dei limiti all'esercizio del diritto di cronaca, i quali sono costituiti dall'interesse attuale e pubblico alla divulgazione del fatto, dalla verità del fatto narrato e dalla continenza della forma espressiva.
Nella fattispecie alla Corte di appello è addebitata la contraddizione di avere riconosciuto l'esimente anche avendo dichiarato "non vera" la diffusione della notizia e l'errore di avere trascurato il principio della non colpevolezza fino a decisione definitiva sul fatto.
Il motivo non è fondato ed il ricorso è rigettato con le motivazioni che di seguito sono indicate.
2. La prima censura, come è stato indicato, si riferisce al diritto di cronaca per come questo è stato inteso dalla sentenza impugnata e pone il problema della sua continenza sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale).
2.1. Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità.
È evidente che non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non sono stati riferiti fatti immaginari.
Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca, la quale deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti: in questo senso, già Cass. 5 maggio 1991, n. 4871 e 2 maggio 2000, n. 9746. Bisogna anche considerare che le espressioni o le immagini adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.
Può anche accadere, peraltro, che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.
In questi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale allo stesso tempo) non può essere condotta attraverso i soli criteri formali prima indicati, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono rappresentati e per svolgere le censure che in generale si vogliono esprimere.
2.2. La corte di appello di Bologna, nel valutare i fatti rappresentati, ha fatto corretta applicazione di questi principi. Infatti, poiché la pubblicazione censurata dal LI si riferiva ad un provvedimento giurisdizionale esistente, la verità della notizia è stata valutata con riferimento alla fedeltà della pubblicazione rispetto al contenuto di quel provvedimento ed è stato verificato che l'articolo pubblicato faceva riferimento espresso alle indagini svolte dai carabinieri e, sia pure con termini diversi, ai capi di imputazione contestati al LI.
Il che non ha nulla a che vedere con il principio di non colpevolezza e giustifica la conclusione del carattere legittimo, sotto il profilo della continenza sostanziale e formale, della rappresentazione data ai fatti.
Infatti, la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la notizia riportata sia vera per essere riportata in un documento ufficiale: sentenze di questa Corte 22 gennaio 1996, n. 465; 27 aprile 1998, n. 4285; 24 gennaio 2000, n. 747; 2 novembre 2000, n. 14334.
3. Alla sentenza impugnata è anche addebitata una ricostruzione non precisa dei fatti.
3.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio secondo il quale la valutazione del carattere offensivo o non di uno scritto o di altra manifestazione del pensiero si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un fatto: falsificazione o manipolazione della considerazione che le qualità di una persona determinata hanno in un certo contesto sociale.
Nel compiere questa valutazione il giudice ha l'obbligo di dare una ragione sufficiente al suo convincimento. Egli, cioè, è libero di scegliere il convincimento che ritiene più giusto, ma deve fondarlo rispettando i canoni metodologici che, in maniera espressa o implicita, l'ordinamento pone.
Il canone metodologico adottato non comporta, in genere, sindacato per violazione di legge, ma è sempre soggetto alla regola indicata dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il quale dispone che la decisione impugnata deve essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia.
Ciò implica che il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione del canone metodologico in sè ed è esclusa ogni rivalutazione del fatto rappresentato;
una rivalutazione, cioè, del convincimento che sul fatto si è formato nella coscienza di chi l'ha formulato: sent. 27 giugno 2000, n. 8734, nella motivazione.
3.2. Per stare alla fattispecie, quindi, quello che in questa sede può essere valutato non è il mezzo della rappresentazione ovvero le regole sul metodo del giudizio di fatto che è stato concretamente formulato per giungere alla soluzione criticata.
3.3. Ciò posto, la sentenza impugnata in primo luogo si è trattenuta diffusamente ad esaminare il contenuto dell'ordinanza contenente la misura cautelare, indicando precisamente i fatti in essa contestati (costituzione o partecipazione ad un'associazione a delinquere di tipo mafioso e realizzazione di un ingiusto profitto in concorso con altri soggetti).
In secondo luogo la decisione ha sottolineato che l'articolo aveva riportato proprio l'arresto degli indagati, tra i quali figurava il sindaco ed un assessore del Comune di S. Andrea Apostolo, ricavando dal confronto l'assoluta fedeltà della notizia data.
3.4. Come si diceva innanzi, gli esami compiuti ed i richiami svolti non possono essere ripetuti in questa sede di legittimità e sono, quindi, elementi sufficienti per individuare il giudizio espresso dalla Corte di appello, che è un giudizio diffuso sul convincimento di quel giudice che non era stato fatto alcun indebito accostamento della persona del LI agli altri personaggi coinvolti nei fatti denunciati all'autorità giudiziaria. Il che vale a dire che le conclusioni del giudice del merito sugli aspetti fin qui esaminati sono motivate e come tali non sindacabili in questa sede.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 139,79 (lire 270.675), oltre onorari liquidati in euro 3098,74 (lire 6 milioni). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002