Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 9 76/0 1 CASSAZIONELA CORTE Oggetto Locazione: novazione e SEZIONE TERZA CIVILE rinnovazione del contratto: rilevabilità ai fini della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: scadenza della locazione. R.G.N. 8650/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Ugo FAVARA - Cron.6224 Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Rep. 944 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 28/09/00 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1500 MAR. 2001 ZIZZI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L IL CANCELLIERE MANCINELLI 60, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato DE CESARE LIRE 1500 CANCELLER MICHELE, giusta delega in atti;
ricorrente contro 0293494 CALELLA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato CESARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avvocato AMATI ANGELO, giustaGIUSEPPE, difeao Richiesta copia esecutiva dal Sig. AMATI. delega in atti;
per diritti 20.000+4 2000 _ 4 MAG. 2001 controricorrente IL CANCELLIERE 1503 avversO la sentenza n. 774/97 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 14/5/97, depositata il 09/07/97; RG.2318/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Brindisi, sez. dist. Di Fasano, con sentenza n. 28/92, definitivamente pronunciando sulla domanda di sfratto per finita locazione degli immobili siti in Cisternino Via Regina Margherita n. 97 e via Domenico Cirillo n. 4, proposta dalla locatrice Colella. Giuseppa nei confronti del conduttore ZI VI, dichiarava risoluto alla data del 31.12.90 il relativo contratto stipulato in data 1.1.79 e condannava il con- duttore al rilascio dei relativi immobili, fissandone il termine di esecuzione e disattendendo la tesi di CO- stui, secondo la quale il contratto dell'1° gennaio 79 sarebbe stato rinnovativo di quello stipulato in data 30.12.68 e, quindi, che il medesimo sarebbe venuto a LIRE 10000 scadenza in data 30.12.95. CANCELLERIA Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 14.5.97 ri- gettava l'appello del conduttore, condannandolo alle AT379134 2 AT979135 ulteriori spese in favore della controparte. Ai fini dell'annullamento di tale sentenza ricorre il conduttore esponendo due motivi. Resiste la locatrice con controricorso, chiedendo la rifusione delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ripropone sotto il profilo di legit- timità i medesimi due motivi già sottoposti al vaglio del giudice d'appello ed ai quali lo stesso giudice ha dato puntuale ed esauriente risposta. Con il primo motivo, deducendo la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1362 e 1363 C.C. in rela- zione all'art. 202 c.p.c., si sostiene che il nuovo contratto sarebbe rinnovativo e non novativo di quello preesistente, avendo riguardato l'adeguamento del cano- ne ai parametri di mercato e l'adeguamento della sua durata a quella prevista dalla legge 392/78; ma il tri- bunale, in sede di appello, ha precisato che la natura novativa del nuovo contratto si deduce non solo dall'espressa volontà delle parti di regolare ex novo il rapporto locativo, bensì dalla non identità dei beni oggetto della locazione, dall'espressa destinazione commerciale degli immobili locati e dal richiamo ala nuova normativa della legge 392/78. Con il secondo motivo, deducendo la violazione 3 dell'art. 84 c.p.c., si sostiene la nullità dell'intero procedimento e della sentenza impugnata, perché sottoscrittal'intimazione di sfratto no n era stata dalla parte, bensì dal suo difensore;
ma anche su tale punto il giudice d'appello è stato precisato nel ripor- tare il consolidato indirizzo giurisprudenziale di le- gittimità, secondo cui l'intimazione di sfratto e la 20000 2700001 contestuale citazione per la convalida può essere sot- toscritta dal solo difensore ad litem, atteso il carat- tere non negoziale dell'intimazione di sfratto, perché C basata sull'avvenuta scadenza del contratto di locazio- 0 6 3 1 ne ovvero sulla sua precedente disdetta. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna ricorrente al pagamento delle spese del grado in del così come liquidate in favore della controricorrente, dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- APR gamento delle spese del grado che liquida in M L. 81800. O oltre diritti ed onorari per L. R I S 2.000.000 Così deciso in Roma addi 28.9.2000. Jovan Koucia IK PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fum bler CANCELLIERE C1 ловит Giovanni Giambattista Deposit in Cond o 1 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Gambattista