Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REP03926/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI - Presidente Dott. Massimo R.G.N. 16889/98 VIGOLO Consigliere Cron. 8358 Dott. Luciano Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliata in ROMA elettivamente IO LL, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato 2000 SIMONCINI ALDO, che la rappresenta e difende, giusta 5549 -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4653/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 757/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- L SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano del 22/1/97 l'INPS. - appellava la sentenza del Pretore di Milano che aveva accolto l'opposizione proposta da FE LL, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento della somma di £ 98.118.992 per omissioni contributive e somme aggiuntive. La FE contestava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 1 - 29/4/98 rigettava l'appello, precisando che la correttamente il primo giudice aveva qualificato come autonomi i rapporti di lavoro degli addetti ai totalizzatori ed alla ricezione delle scommesse presso l'appellata: dal verbale ispettivo dell'INPS risultava che tale personale faceva parte di una rosa dalla quale veniva chiamato al lavoro, ovvero! che lo stesso offriva la sua prestazione, a seconda della necessità, senza che vi fosse obbligo di sorta, o necessità di rimanere a disposizione fra una prestazione e l'altra. Mancava quindi la stessa obbligatorietà della prestazione lavorativa, prima ancora dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, discendente dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una attività di vigilanza e controllo, in cui si concretizzava la subordinazione. Alla medesima conclusione di perveniva sulla base del criterio qualificatorio tipologico, che si fondava su un giudizio di approssimazione ad una figura tipica tenendo presenti determinati “indici, da combinarsi in una valutazione di prevalenza: orario di lavoro, eterodeterminazione, potere dispositivo nei confronti di altri dipendenti, percezione di compenso fisso garantito, ecc": le prestazioni non erano obbligatorie, nel senso che l'interessato poteva accettare o meno l'impegno volta per volta, senza avere nel frattempo vincoli di sorta;
ciò bastava per escludere la continuità delle prestazioni, che erano limitate ai soli giorni delle corse e per poche ore, cosa questa che difficilmente si riscontrava in un rapporto di lavoro subordinato, il compenso era a giornata, senza essere accompagnato da istituti come la tredicesima, le ferie, il riposo settimanale. Questi indici erano sicuramente prevalenti, qualitativamente e quantitativamente, rispetto a quelli di segno opposto (inserzione nell'organizzazione e svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi di pertinenza dell'azienda) La sentenza quindi doveva essere confermata, senza necessità di assunzione di prove, che peraltro erano inammissibili, perché non capitolate ed inserite in un “verbale coinvolgente giudizi”. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su due motivi. Resiste con controricorso la FE. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omessa ed insufficiente motivazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. (art. 360 n 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che nel ragionamento seguito dal tribunale l'esclusione dell'elemento della subordinazione non aveva alcun nesso logico con la premessa: la predisposizione di un elenco di persone cui affidare un lavoro non era circostanza da cui "inferire che 2 il rapporto di lavoro viene svolto in assenza della subordinazione”: L'insussistenza di questo elemento, senza l'indicazione dei dati dai - quali poterlo dedurre e delle fonti del convincimento, rimaneva affermazione astratta e del tutto indimostrata. Il Tribunale poneva a fondamento della decisione una circostanza "inconferente, o tutt'al più suscettibile di molteplici e polivalenti interpretazioni". Lamentando, col secondo motivo, violazione falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., nonché vizio di motivazione art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la discontinuità del lavoro non influiva sulla natura del rapporto, esistendo nell'ordinamento le figure del part time verticale ed orizzontale;
ed anzi il c. d. lavoro “a chiamata" caratterizzava una forma di subordinazione particolarmente - intensa;
né alcun rilievo aveva il fatto che alcuni venissero impiegati pochi giorni a settimana. Irrilevante era anche la forma del compenso, sia per l'assenza di rischio per il lavoratore, sia perché lo stesso veniva rapportato alla prestazione e non al risultato del lavoro effettuato e comunque era garantito a prescindere dal risultato economico realizzato dal datore di lavoro. I criteri adottati dal Tribunale erano inconsistenti e non decisivi, a cominciare da quello relativo alla "circostanza che il lavoratore non offrisse incondizionatamente il proprio consenso a partecipare all'impegno lavorativo mensile, anche perché rimarrebbe unico ..elemento di sostegno alla soluzione adottata”. La decisione doveva a essere presa in base ad un'analisi comparativa degli indici rivelatori dell'uno o dell'altro tipo di lavoro, sulla base di un giudizio di 3 prevalenza il luogo della prestazione, la proprietà dei messi di produzione, l'orario di lavoro, il controllo della prestazione, la retribuzione fissa o meno, l'oggetto della prestazione, l'esistenza o meno di organizzazione d'impresa da parte del lavoratore, l'esistenza o meno del rischio erano gli elementi che non aveva tenuto presenti e che avrebbero portato ad una soluzione diversa;
il tutto veniva effettuato all'interno della "tribunetta” messa a disposizione della Società milanese Corse e Cavalli, con strumenti di lavoro di proprietà della FE e che dovevano essere utilizzati secondo tassative procedure sulle quali il lavoratore non aveva alcun potere di intervento personale. I lavoratori, una volta accettato il turno, prestavamo un'attività priva di rischio e dovevano anche rispettare un orario, legato alle corse. Il ricorso è fondato I due motivi vanno trattati congiuntamente, perché sono due aspetti della medesima censura. In proposito si osserva che questa Corte ha avuto modo di intervenire ripetutamente nella materia, precisando, in particolare con la sentenza n. 6086 del 29/5/91, che "elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità dib esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione;
tale vincolo che è in concreto identificabile nell'inserimento del lavoratore 4 nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro C sull'operato del lavoratore- costituisce l'essenziale elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, avendo invece valore sussidiario altri elementi quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario" Elementi di fatto dai quali possa trarsi il convincimento della natura subordinata del rapporto sono stati ritenuti, nella giurisprudenza di questa Corte, l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all'attività dell'impresa, nel rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura della sala corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni;
irrilevante, invece, è stata ritenuta la discontinuità della prestazione che non fosse dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma rispondesse al contrario a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali;
irrilevante altresì è il nomen juris adottato dalle parti, anche se nella motivazione il giudice di merito debba dare conto degli elementi di fatto dai quali desume che, malgrado la qualificazione in termini di autonomia data dalle parti al rapporto, il lavoro si sia poi S eventualmente svolto con i caratteri della subordinazione. . Con la sentenza n. 5340 del 1/6/99 questa Corte ha ritenuto che fossero elementi indicativi di un vincolo di subordinazione la 5 “localizzazione e natura delle prestazioni, la presenza di vigilanza e controllo per quanto necessari, la predisposizione di turni e " vincolatività dei medesimi a seguito della loro accettazione da parte "del lavoratore, la struttura e disciplina dei compensi"; irrilevante invece è stata ritenuta la facoltà ogni volta riconosciuta ai lavoratori din accettare o meno il turno predisposto ed in caso di impossibilità sopravvenuta di avvertire il datore di lavoro è di attivarsi per cercare un sostituto nell'ambito del gruppo di lavoratori a disposizione “in quanto non viene meno in quest'ultimo caso la personalità della prestazione, essendo la retribuzione corrisposta all'effettivo erogazione della prestazione lavorativa": Mu Con altra sentenza del 1999, n.5045, questa Corte (sempre in tema di addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli e confermando una sentenza che aveva suddiviso i lavoratori in tre gruppi: uno di lavoratori e tempo pieno, uno a tempo parziale ed un terzo di lavoratori con una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di durata temporanea e limitata nell'oggetto ex art. 23 L. n. 56 del 1987) | ha avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto 'a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte delle parti su ciascuna delle circostanze probatorie - sempre che le circostanze non considerate non siano tali da condurre ad una diversa soluzione dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti"; il giudice cioè 6 è libero di scegliere le prove e di valutarle, ma deve congruamente motivare. _ Di fronte a questa complessa elaborazione giurisprudenziale, pienamente condivisa dal Collegio, balza ancor più evidente la superficialità della sentenza impugnata e la assoluta inadeguatezza della sua motivazione: in sostanza il Tribunale prende in esame un solo elemento, la discontinuità della prestazione lavorativa, e lo valuta v ripetutamente, una volta per escludere l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, senza spiegare da dove ricava simile conclusione;
una seconda volta per escludere che le prestazioni fossero “continuativamente obbligatorie” ed affermare che negli intervalli i lavoratori non avevano vincoli di sorta;
un terza volta per dire che manca la continuità della prestazione, che invece ricorre generalmente in regime di subordinazione. All'elemento della discontinuità il Tribunale aggiunge il pagamento a giornata, senza tredicesima, ferie e riposo settimanale, e quindi conclude per la prevalenza degli elementi dell'autonomia del rapporto di lavoro, rispetto a quelli della subordinazione (l'inserzione nell'organizzazione e lo svolgimento della prestazione in luoghi di pertinenza dell'azienda). Il Tribunale ritiene inammissibile la prova richiesta, perché non capitolata e comunque inclusa in uno scritto coinvolgente giudizi, e quindi non si pone il problema di accertare in concreto il tipo di lavoro svolto dai collaboratori presso l'allibratore. Non c'è coerenza logica fra le premesse da cui parte il 7 Tribunale e le conclusioni che ne trae, perché non c'è alcun rapporto fra la chiamata dai lavoratori da un elenco predisposto e l'insussistenza della subordinazione, oppure fra la discontinuità del rapporto e il lavoro autonomo Entrambi i motivi sono quindi fondati ed il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione, per una nuova valutazione alla luce dei principi di diritto sopra esposti, ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQ. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, " Roma 19 dicembre 2000. 6 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTAllaionano вичино редки I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T R , . O A A B ' N S I L E Pall L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I S - S G 1 O N IL CANCELLIERE O 1 P E A S M E I Depositato in Cancelleria D I G E A A , G D oggi,19. MAR. 2001 O O E E T R L T T T I S N I R A E I IL CANCELLIERE G L S D E L E R E O D 8