Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DIC I E18 / 0 1 0 01 78 Oggetto Regolamento di competenza TE ZA CIVILE, in tema di provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. Composta dagli IM.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13430/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron.181 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. 44 Dott. Italo PURCARO Rel. Ud. 03/05/00 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DLCASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dai Sig. IL SOLE 24 ORE B000 SPA IN LIQUIDAZIONE, inper diritti L. MMP - MULTI MEDIA PUBBLICITA' -8.GEN. 2001 il IL CANCELLIERE persona del suo liquidatore e legale rappresentante Angelo Caso', elettivamente pro-tempore dott. domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIA dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE IANNACCONE, giusta delega in atti;
CB224031 - ricorrente contro in persona dei suoi legali BANC NAPOLI SPA, 2000 rappresentanti pro-tempore, BANCA NAPOLI SPA NQ 888 MANDATARIA GESTIONE, elettivamente domiciliate in ROMA зни 1 VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato li difende, giusta MARIO TONUCCI, che delega in atti;
resistenti nonchè
contro
COOP GIORNALISTICA MEDIATEL ARL;
- intimata avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, emessa il 4/6/99, depositata il 07/06/99; RG. 33027998;127/1998; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/05/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUGLIEMO PASSACANTANDO che ha chiesto il rigetto del ricorso con le pronunzie conseguenti per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n. 2197/96, emesso dal Presidente del Tribunale di Roma e notificato in data 7.5.1996, alla società Multi Media Pubblicità s.p.a. veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di lire 1.586.666.666 a favore della società Mediatel a r.
1. sulla scorta di fattura n. 11 del 31.1.1996 e fattura n. 23 del 29.2.1996, ciascuna per l'importo di lire 793.333.333. Alla suddetta ingiunzione seguiva innanzi 2 e m al tribunale di Roma giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. ad istanza della M.M.P. s.p.a. In base alla medesima fattura n. 23 del 29.2.1996, il cui credito risultava ceduto dalla Coop. Mediatel a r.l. al Banco di Napoli, il Presidente del tribunale di Milano, con decreto del 21.6.1996, ingiungeva alla me- desima società M.M.P. s.p.a. di pagare alla banca ces- sionaria la somma di lire 793.333.333. Anche avversO detto decreto la società ingiunta proponeva opposizione innanzi al tribunale di Milano. Entrambi i decreti ingiuntivi opposti, nei rispet- tivi giudizi di opposizione, venivano dichiarati prov- visoriamente esecutivi. Con citazione del 25.7.1998 la M.M.P. s.p.a. as- sumendo che a seguito di azioni esecutive, introdotte nei suoi confronti in base ai decreti ingiuntivi di- chiarati provvisoriamente esecutivi, era stata costret- ta a versare alla Coop. Mediatel a r.l. l'importo di lire 1.662.907.365 ed al Banco di Napoli la somma di lire 1.057.913.228, onde aveva adempiuto due volte alla medesima obbligazione derivante dalla fattura n. 23 del conveniva in giudizio innanzi al tribunale29.2.1996 - di Roma sia la Coop. Mediatel a r.
1. che il Banco di Napoli per ottenere la restituzione di quanto indebita- mente percepito da uno dei soggetti convenuti, previo 3 ри accertamento circa l'esistenza e la validità della ces- sione del credito di lire 793.333.333. In accoglimento della istanza del costituito Banco di Napoli, il tribunale di Roma quale giudice unico, con provvedimento pronunciato fuori udienza il 4.6.1999 e depositato il 7.6.1999, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. disponeva la sospensione di quest'ultimo giudizio sino alla definizione del giudizio di opposizione ad ingiun- zione, pendente innanzi al tribunale di Milano ed aven- te ad oggetto il credito di cui alla fattura n. 23 del 29.2.1996, in quella sede reclamato dal Banco di Napo- li, ritenutane la necessaria pregiudizialità. La società MMP -Multi Media Pubblicità- s.p.a. in liquidazione ha impugnato, con istanza di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., la suddetta ordinanza, deducendo "la violazione di legge per illo- gicità e contraddittorietà manifesta", e di essa chiede dichiararsi, perciò, la illegittimità. Il ricorso è stato ritualmente notificato e di esso il Banco di Napoli s.p.a., in memoria di costituzione tempestivamente depositata, chiede il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE La istanza per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. -con la quale la società ricorrente, in riferimento alla disposta sospensione ex art. 295 4 سم c.p.c. del giudizio di merito pendente innanzi al tri- bunale di Roma, denuncia che il provvedimento è stato adottato nella insussistenza di un oggettivo rapporto di pregiudizialità giuridica con la causa pendente in- nanzi al tribunale di Milano - non è fondata, onde il ricorso deve essere rigettato. Per effetto dell'art. 6 della legge n. 353 del 1990 il regolamento necessario non ha più ad esclusivo og- getto le questioni di competenza, ma è proponibile, nella previsione nuova dell'art. 42 c.p.c., anche con- tro i "provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295". La innovazione -secondo quanto è stato già posto in e˘ rilievo dalla dottrina-derivata dalla necessità di ap- prestare un rimedio ad un provvedimento, quale quello di sospensione del processo per pregiudizialità neces- saria, capace di produrre anche per lungo tempo l'arresto del processo medesimo e, quindi, di cagionare un sostanziale diniego della tutela giudiziale. Il controllo che questa Corte deve effettuare, a seguito di ricorso ex art. 42 c.p.c. avente ad oggetto il provvedimento ammissivo della sospensione, deve te- ner conto del fatto che la sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 c.p.c., tende ad evi- tare la contraddittorietà dei giudicati e deve, pertan- M r 5 to, essere disposta solo quando la preventiva defini- zione di una controversia civile, pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge o quando per il suo carattere pregiudiziale essa costituisce l'indispensabile antece- dente logico-giuridico, dal quale dipende la decisione della causa ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. In presenza di una situazione di pregiudizialità, nel senso innanzi descritta, inoltre, la sospensione deve essere evitata tutte le volte in cui sia possibile procedere alla trattazione unitaria delle cause in si- multaneo processo, cui si perviene mediante riunione innanzi al medesimo giudice, davanti al quale le mede- sime siano già pendenti, ovvero in conseguenza di de- terminazione di unica competenza per ragioni di connes- sione. In aderenza ai principi esposti -dovendosi esclude- re la possibilità, nella specie, di riunione delle cau- se, essendo esse pendenti innanzi ai diversi giudici romano e milanese, e in difetto, altresì, di operativi- tà dell'altra ipotesi di collegamento dei processi in base a situazione (né eccepita né rilevata tempestiva- mente) di continenza, produttiva della "traslatio indi- cii" al giudice preventivamente adito- correttamente 6 ри l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistere la pregiu- dizialità logico-giuridica tra le due cause, tale da giustificare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giu- dizio introdotto innanzi al tribunale di Roma. In questo, infatti, la società MMP s.p.a., dopo avere formulato preliminarmente la richiesta di simul- in via principale reclama, previo ac-taneo processo, certamento dell'avvenuta cessione al Banco di Napoli del credito di lire 793.333.333, la restituzione di detta somma dalla Cooperativa Mediatel a r.l.; in via subordinata, per il caso di mancato accertamento della cessione del credito, chiede la restituzione della som- ma di lire 1.057.913.228, con interessi e svalutazione, dal Banco di Napoli;
in via ulteriormente subordinata, inoltre, ove fosse accertato il comportamento doloso ai suoi danni del Banco di Napoli o della Cooperativa Me- diatel ovvero di entrambi, la società istante chiede la condanna degli eventuali responsabili per il pregiudi- zio patrimoniale derivatole. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al tribunale di Milano, nel quale la società M.M.M. s.p.a contesta la pretesa avanzata con ricorso per ingiunzione nei suoi confronti dal Banco di Napoli e nel quale è stata autorizzata la chiamata in causa della Cooperativa Mediatel, la opposizione è ba- M 7 J sata sulla eccepita inesistenza del negozio di cessione del suddetto credito di cui alla fattura n. 23 e della esistenza e validità della cessione medesima si chiede l'accertamento con efficacia di giudicato. In detto contesto è evidente la esigenza di evitare il contrasto di giudicati in ordine alla sussistenza o meno di valida ed efficace cessione del credito, dato che la medesima questione esaurisce l'oggetto del giu- dizio di opposizione ad ingiunzione, pendente già in- nanzi al tribunale di Milano, e costituisce parte del complessivo “thema decidendum" della successiva causa, introdotta innanzi al tribunale di Roma, nella quale, accanto a pretesa restitutoria prospettata in via al- ternativa nei confronti del Banco di Napoli e della Co- operativa Mediatel a r.l. a seconda dell'esito della suddetta questione, da parte della società MMM s.p.a. si chiede anche la condanna degli eventuali responsabi- li per il pregiudizio patrimoniale connesso all'obbligo di duplice adempimento di unica obbligazione. Invero, una volta che la connessione tra cause di- verse non sia stata fatta valere nel limite temporale della prima udienza previsto dall'art. 40, 2° CO., c.p.c. ovvero non possa essere disposta, per lo stato in cui si trova la causa principale o preventivamente proposta che non consente l'esauriente trattazione del- 8 и П le cause connesse, l'unica possibilità concessa al giu- dice per evitare il pericolo di contrasto di giudicati è quello della sospensione ex art. 295 c.p.c., secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass., 3.7.1984, n. 3915). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente ( tra le parti le spese di questo giudizio. P.T.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giu- dizio. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2000. l a Il Consigliere est. Il Presidente e r i l ( francen лиш AL DIRETTORE DI CANCELLERIA 60000 Umberto Cicero 310000 10.1.00 Depositats in Concelleria oggi, 2001 CANCELLERIA Um no Cicero 9