CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15402 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/ere le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA (LA C--4:3A.-eCAA (alt 2-A- ate oc-r->c-a-rcor'Lz. I,ttft_teut dt .,(c.A3)-(/)-o ftligu141-9AMI )1C4t,irli i a)< L 41/19/0 r(000 ,. — / Penale Sent. Sez. 1 Num. 15402 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa I'll maggio 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti dorniciliari emessa nei confronti di OS AN dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 9.04.2022. 2. La contestazione. 2.1. OS AN insieme a OS OV (padre), OS GE (fratello), TO FA, ST AL è destinatario della contestazione cautelare che segue: del delitto di cui artt. 81 cpv, 110, 318, 321 cod. pen. e art. 416 bis 1, c.1, cod. pen. perché, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ST AL e TO FA (in qualità di funzionari di R.F.I. spa dipendenti dell'U.T. NAPOLI NORD EST sede di Caserta) ricevevano indebitamente - da OS OV, OS AN ed OS GE - una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 al fine di agevolare illecitamente la KAM COSTRUZIONI s.r.l. (di proprietà degli OS), nell'esecuzione degli appalti RFI di cui ST AL e TO FA erano stati nominati, dalla stazione appaltante, rispettivamente direttore dei lavori e addetto alla gestione STA ovvero segretario tecnico amministrativo/contabile. In particolare: ST AL in qualità di direttore dei lavori, relativamente al contratto applicativo nr. 12-AQ 488/2017 (sala interna stazione AV di GO) ometteva di segnalare alla stazione appaltante, l'impiego da parte della KAM COSTRUZIONI-s.r.l. (azienda esecutrice dei lavori) della ditta EDILFORTE, in assenza di autorizzazione al sub appalto;
ST AL in qualità di direttore dei lavori e TO FA in qualità di addetto alla gestione amministrativa, alteravano la contabilità, maggiorando i costi sostenuti dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per la realizzazione dei lavori eseguiti presso i siti RFI ubicati in Dugenta, Benevento via Calandra, Campolattaro e Pescosannita;
ST AL, TO FA, CI LE, CI VI ed OS OV, in accordo tra loro, adottavano una serie di 2 accorgimenti, finalizzati a schermare la KAM COSTRUZIONI s.r.l. da eventuali controlli antimafia presso il cantiere dei lavori per la realizzazione dei parcheggi esterni presso la stazione AV di GO. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'ad 416 bis cod. pen. ed al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan CC, per incrementarne la forza economica e finanziaria oltre che militare. Fatto commesso in Casoria, Caserta, GO, Dugenta, Benevento e Pescossannita nel dicembre del 2017 e nel maggio 2018. 2.2. La contestazione mossa ad OS AN, socio al 50% della società KAM COSTRUZIONI s.r.l. (di cui il fratello GE è del pari socio dell'altro 50%), si inserisce nell'ambito di una vasta indagine sulla perdurante operatività del clan CC e sulla sua pervasività nell'opera infrastrutturale - legata al settore degli appalti e subappalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane spa - per la realizzazione delle opere della Alta Velocità, tra cui quelle inerenti alla Stazione AV di GO. Le indagini hanno permesso di chiarire come il clan CC fosse a pieno titolo coinvolto in alcuni A.T.I., attraverso la titolarità, per interposta persona giuridica, di quote di partecipazione al capitale di singoli A.T.I., assumendo di fatto il ruolo di investitore occulto nei singoli lotti di lavori, attraverso le aziende che formalmente costituivano diversi A.T.I. In tale complesso ed articolato meccanismo, di chiara matrice illecita, un ruolo fondamentale è svolto proprio dall'imprenditore OV OS che, unitamente ai figli GE e AN, è risultato essere il principale referente della famiglia afragolese, custode dei capitali investiti dai CC e collettore dei guadagni destinati ai medesimi sulla base di capitali investiti r, ciò si evince dalle immagini e dalle conversazioni estrapolate dalla videosorveglianza presso gli uffici della KAM nel pomeriggio del 25.05.2018 che registrano un incontro tra CC AR - figlio di CC GE - ed OS OV). Dal compendio indiziario/probatorio emerge che un ruolo decisivo viene svolto anche da AN e GE OS, i quali collaborano alla gestione della impresa e degli affari nella piena consapevolezza della intraneità e della condivisione degli interessi da parte del clan CC, quale investitore occulto dell'impresa della famiglia OS (conversazione tra OS OV e CC AR del 25.05.2018 presso gli uffici della KAM). 3 2.3. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, conversazioni intercettate insieme ai puntuali controlli di P.G. palesavano che ST AL e TO FA ricevevano indebitamente dagli OS una somma di denaro complessiva pari a C 29.000 così ripartita: nel dicembre 2017 ST AL C 3.000 - TO FA C 2.000; in data 9.05.2018 TO FA €3.000; in data 31.05.2019 ST AL C 10.000 - EO FA C 11.000. Dalle intercettazioni ambientali registrate presso gli uffici della KAM del 9.05.2018 tra OS OV con il figlio AN e alla presenza di GE, emerge chiaramente che le somme versate già nel dicembre 2017 ai funzionari RFI erano calcolate in percentuale sulla base della contabilità realizzata da FA TO e AL ST, finalizzata a certificare, per ogni singolo lavoro realizzato dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per conto dell'Ente Ferroviario, il costo totale delle opere e quindi la relativa somma che RFI s.p.a. avrebbe dovuta pagare all'impresa. Mentre, durante l'incontro avvenuto in data 31.05.2018 tra i funzionari R.F.I. spa e gli OS veniva affrontata la questione della realizzazione dell'area di parcheggio presso la Stazione AV di GO ed emergeva con chiarezza che l'accordo corruttivo esistente tra gli OS e i due funzionari era volto a gonfiare i costi contabilizzando giorni festivi (evidentemente non effettuati), connotando del carattere di urgenza i lavori o documentando giorni di lavoro mai effettuati. 2.4. Circa la sussistenza dell'aggravante contestata, il Tribunale evidenzia che, dalle conversazioni captate emerge in maniera certa ed univoca la piena consapevolezza e la volontà degli OS di agevolare non soltanto "la propria impresa di famiglia" bensì anche gli interessi del clan CC, che quale investitore occulto, investe i propri capitali illeciti provenienti dalla cassa dell'associazione camorristica, reimpiegandoli attraverso imprese ad esso legate. Con specifico riferimento al caso in esame„ le indagini hanno consentito di accertare come l'imprenditore OS OV e i figli GE e AN, avvalendosi di funzionari corrotti, abbiano permesso al sodalizio in oggetto di lucrare ingenti guadagni impiegando le immense risorse finanziarie provento delle più svariate attività illecita del sodalizio. Inoltre, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche riscontrate da videoriprese, pedinamenti e controlli, emerge che il ruolo decisivo dei funzionari - oltre al 4 procedere alla maggiorazione dei costi - era quello di adottare cautele per evitare sovraesposizioni della KAM s.r.l. in caso di controllo antimafia per i lavori per i parcheggi della Stazione di GO. 2.5. Il Tribunale, anche alla luce della contesta aggravante, ritiene l'esistenza di un elevatissimo pericolo di condotte recidivanti e di conseguenza la sussistenza, nei confronti di OS AN, delle esigenze delle misure cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene che, le condotte corruttive poste in essere da OS AN, così come descritte e ricostruite, appaiono connotate da uno spiccato disvalore e destinate a suscitare un rilevante allarme sociale e ciò in considerazione sia del contesto di criminalità organizzata in cui sono maturate sia della qualifica soggettiva di tutti i protagonisti della vicenda. La personalità dell'OS AN appare fortemente trasgressiva e caratterizzata da un'evidente inclinazione a condotte e pratiche corruttive espressione di un sistema di vita improntato all'illegalità ed al disprezzo delle regole del vivere civile. Quanto evidenziato, unitamente alla circostanza che le condotte in oggetto appaiono il frutto di un modus operandi ben collaudato, impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dello stesso indagato, emergendo l'alta probabilità che lo stesso possa commettere altri reati della medesima specie, anche indirettamente, avvalendosi di soggetti terzi. Il Tribunale ritiene, quindi, assolutamente necessario il mantenimento del presidio cautelare domiciliare, strumento idoneo ad evitare ogni possibile contatto con il circuito deviato di riferimento nonché misura idonea a salvaguardare le predette esigenze cautelari oltre che proporzionato alla gravità dei fatti e all'entità della sanzione che si prevede possa essere irrogata. Infine, in considerazione del titolo di reato per cui si procede e delle relative previsioni edittali nonché della negativa personalità del ricorrente come sin qui evidenziato, il Tribunale esclude l'applicabilità, all'esito del processo, del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso detta ordinanza cautelare ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - OS AN. Il ricorso è affidato a tre motivi. 5 3.1. Al primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, co. 2 lett. c) e c)bis, cod. proc. pen. La Difesa deduce la nullità dell'ordinanza perché sostanzialmente "identica" a quella emessa nei confronti di GE OS dallo stesso Tribunale del Riesame di Napoli in data 19 maggio 2022. Si eccepisce che, la totale identità della motivazione dei due provvedimenti rappresenta di per sé la dimostrazione che non è stata operata un'autonoma valutazione dei differenti motivi dedotti dai difensori dei due indagati. 3.2. Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416.bis1 cod. pen. per non configurabilità dell'aggravante contesta. La Difesa eccepisce mancanza di motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante, unico motivo di gravame presentato innanzi al Tribunale del Riesame. La motivazione sul punto risulta apodittica e generiche e del tutto disancorata da specifiche emergenze fattuali ed ha disatteso l'onere di rispondere in maniera puntuale agli argomenti diffusamente illustrati dalla Difesa a sostegno della richiesta di esclusione della contesta aggravante. La Difesa rammenta, inoltre, la non corretta individuazione del rapporto esistente tra la circostanza aggravante e il delitto di corruzione impropria di cui al capo 54) a cui essa accede. Infine, in punto di diritto, viene evidenziata erronea interpretazione della fattispecie circostanziale, laddove l'ordinanza ha ritenuto che la c.d. ipotesi "agevolativa" prevista dall'art. 416- bis1 cod. pen. possa essere ritenuta configurabile quando la condotta dell'agente sia stata accompagnata non già dal "dolo intenzionale" ma anche soltanto dal "dolo eventuale". Nel senso che l'aggravante sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui l'azione sia stata tenuta nel proprio interesse, nella consapevolezza di provocare un eventuale ed indiretto vantaggio pure ad un'associazione mafiosa. 3.3. Al terzo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, con particolare riferimento al pericolo "concreto" ed "attuale" che l'imputato possa commettere altri delitti. 6 Nello specifico ci si duole della ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale, basata unicamente sulla considerazione delle modalità con cui sarebbe stato consumato il delitto per il quale si procede, omettendo di motivare in ordine alle obiettive circostanze di fatto segnalate dalla Difesa nella nota presentata all'udienza camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti di OS AN risultano analoghe a quelle impiegate nei confronti del coindagato OS GE ma ciò - in tutta evidenza - deriva dalla comunanza di contestazione e di fonti di prova poste a carico. Non si versa, pertanto, in alcuna ipotesi di nullità, sia in ragione del fatto che ogni collegio ha evidentemente condiviso e fatto propria la motivazione espressa nella P-rt propria decisione sia in ragione della esistenza di profili argomentativi che vanno, al limite, contrastati nei loro contenuti da ogni specifico ricorrente. 3. Il secondo motivo è infondato. La difesa sviluppa un profilo di critica relativo alla motivazione circa l'esistenza di gravità indiziaria sulla circostanza aggravante della agevolazione al clan CC. Va tuttavia rilevato che circostanza aggravante trova solidi riferimenti probatori nei materiali dimostrativi valorizzati tanto dal GIP che dal Tribunale del riesame (che ai contenuti del titolo genetico, almeno in parte, rinvia). Risulta infatti dai contenuti delle captazioni (conversazione del 25 maggio 2018 riportata integralmente nel titolo genetico) che la società di fatl:o tra i CC e gli OS si estendeva a tutte le commesse ricevute dalla KAM COSTRUZIONI e pertanto anche ai lavori eseguiti nel beneventano. Risulta altresì che vi era piena contezza da parte dei funzionari della RFI di dover 'schermare' la presenza della KAM nei lavori dei parcheggi della stazione TAV di GO e che entrambi gli indagati GE e AN OS ne erano ben consapevoli (v. pag. 1159 e ss. del titolo cautelare genetico). 7 Il rinvio operato dal Tribunale ai contenuti del titolo genetico può dunque essere ritenuto congruo a soddisfare, nella presente fase procedimentale, la esigenza motivazionale in riferimento alla ricorrenza dell'aggravante, posto che le attività della KAM risultano essere una consapevole proiezione economica della 'influenza' del clan CC, il che consente di ritenere anche i fatti corruttivi finalizzati alla agevolazione del clan in questione. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale si diffonde ampiamente, senza vizi logici e pur in presenza di presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, sulla ricorrenza del pericolo di reiterazione, correlato alla durata della condotta ed al suo obiettivo disvalore, data la ricorrenza dell'aggravante del finalismo mafioso. Le doglianze risultano peraltro generiche e prescindono, in larga misura, dai concreti contenuti motivazionali. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr !Adente
lette/ere le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA (LA C--4:3A.-eCAA (alt 2-A- ate oc-r->c-a-rcor'Lz. I,ttft_teut dt .,(c.A3)-(/)-o ftligu141-9AMI )1C4t,irli i a)< L 41/19/0 r(000 ,. — / Penale Sent. Sez. 1 Num. 15402 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa I'll maggio 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti dorniciliari emessa nei confronti di OS AN dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 9.04.2022. 2. La contestazione. 2.1. OS AN insieme a OS OV (padre), OS GE (fratello), TO FA, ST AL è destinatario della contestazione cautelare che segue: del delitto di cui artt. 81 cpv, 110, 318, 321 cod. pen. e art. 416 bis 1, c.1, cod. pen. perché, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ST AL e TO FA (in qualità di funzionari di R.F.I. spa dipendenti dell'U.T. NAPOLI NORD EST sede di Caserta) ricevevano indebitamente - da OS OV, OS AN ed OS GE - una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 al fine di agevolare illecitamente la KAM COSTRUZIONI s.r.l. (di proprietà degli OS), nell'esecuzione degli appalti RFI di cui ST AL e TO FA erano stati nominati, dalla stazione appaltante, rispettivamente direttore dei lavori e addetto alla gestione STA ovvero segretario tecnico amministrativo/contabile. In particolare: ST AL in qualità di direttore dei lavori, relativamente al contratto applicativo nr. 12-AQ 488/2017 (sala interna stazione AV di GO) ometteva di segnalare alla stazione appaltante, l'impiego da parte della KAM COSTRUZIONI-s.r.l. (azienda esecutrice dei lavori) della ditta EDILFORTE, in assenza di autorizzazione al sub appalto;
ST AL in qualità di direttore dei lavori e TO FA in qualità di addetto alla gestione amministrativa, alteravano la contabilità, maggiorando i costi sostenuti dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per la realizzazione dei lavori eseguiti presso i siti RFI ubicati in Dugenta, Benevento via Calandra, Campolattaro e Pescosannita;
ST AL, TO FA, CI LE, CI VI ed OS OV, in accordo tra loro, adottavano una serie di 2 accorgimenti, finalizzati a schermare la KAM COSTRUZIONI s.r.l. da eventuali controlli antimafia presso il cantiere dei lavori per la realizzazione dei parcheggi esterni presso la stazione AV di GO. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'ad 416 bis cod. pen. ed al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan CC, per incrementarne la forza economica e finanziaria oltre che militare. Fatto commesso in Casoria, Caserta, GO, Dugenta, Benevento e Pescossannita nel dicembre del 2017 e nel maggio 2018. 2.2. La contestazione mossa ad OS AN, socio al 50% della società KAM COSTRUZIONI s.r.l. (di cui il fratello GE è del pari socio dell'altro 50%), si inserisce nell'ambito di una vasta indagine sulla perdurante operatività del clan CC e sulla sua pervasività nell'opera infrastrutturale - legata al settore degli appalti e subappalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane spa - per la realizzazione delle opere della Alta Velocità, tra cui quelle inerenti alla Stazione AV di GO. Le indagini hanno permesso di chiarire come il clan CC fosse a pieno titolo coinvolto in alcuni A.T.I., attraverso la titolarità, per interposta persona giuridica, di quote di partecipazione al capitale di singoli A.T.I., assumendo di fatto il ruolo di investitore occulto nei singoli lotti di lavori, attraverso le aziende che formalmente costituivano diversi A.T.I. In tale complesso ed articolato meccanismo, di chiara matrice illecita, un ruolo fondamentale è svolto proprio dall'imprenditore OV OS che, unitamente ai figli GE e AN, è risultato essere il principale referente della famiglia afragolese, custode dei capitali investiti dai CC e collettore dei guadagni destinati ai medesimi sulla base di capitali investiti r, ciò si evince dalle immagini e dalle conversazioni estrapolate dalla videosorveglianza presso gli uffici della KAM nel pomeriggio del 25.05.2018 che registrano un incontro tra CC AR - figlio di CC GE - ed OS OV). Dal compendio indiziario/probatorio emerge che un ruolo decisivo viene svolto anche da AN e GE OS, i quali collaborano alla gestione della impresa e degli affari nella piena consapevolezza della intraneità e della condivisione degli interessi da parte del clan CC, quale investitore occulto dell'impresa della famiglia OS (conversazione tra OS OV e CC AR del 25.05.2018 presso gli uffici della KAM). 3 2.3. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, conversazioni intercettate insieme ai puntuali controlli di P.G. palesavano che ST AL e TO FA ricevevano indebitamente dagli OS una somma di denaro complessiva pari a C 29.000 così ripartita: nel dicembre 2017 ST AL C 3.000 - TO FA C 2.000; in data 9.05.2018 TO FA €3.000; in data 31.05.2019 ST AL C 10.000 - EO FA C 11.000. Dalle intercettazioni ambientali registrate presso gli uffici della KAM del 9.05.2018 tra OS OV con il figlio AN e alla presenza di GE, emerge chiaramente che le somme versate già nel dicembre 2017 ai funzionari RFI erano calcolate in percentuale sulla base della contabilità realizzata da FA TO e AL ST, finalizzata a certificare, per ogni singolo lavoro realizzato dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per conto dell'Ente Ferroviario, il costo totale delle opere e quindi la relativa somma che RFI s.p.a. avrebbe dovuta pagare all'impresa. Mentre, durante l'incontro avvenuto in data 31.05.2018 tra i funzionari R.F.I. spa e gli OS veniva affrontata la questione della realizzazione dell'area di parcheggio presso la Stazione AV di GO ed emergeva con chiarezza che l'accordo corruttivo esistente tra gli OS e i due funzionari era volto a gonfiare i costi contabilizzando giorni festivi (evidentemente non effettuati), connotando del carattere di urgenza i lavori o documentando giorni di lavoro mai effettuati. 2.4. Circa la sussistenza dell'aggravante contestata, il Tribunale evidenzia che, dalle conversazioni captate emerge in maniera certa ed univoca la piena consapevolezza e la volontà degli OS di agevolare non soltanto "la propria impresa di famiglia" bensì anche gli interessi del clan CC, che quale investitore occulto, investe i propri capitali illeciti provenienti dalla cassa dell'associazione camorristica, reimpiegandoli attraverso imprese ad esso legate. Con specifico riferimento al caso in esame„ le indagini hanno consentito di accertare come l'imprenditore OS OV e i figli GE e AN, avvalendosi di funzionari corrotti, abbiano permesso al sodalizio in oggetto di lucrare ingenti guadagni impiegando le immense risorse finanziarie provento delle più svariate attività illecita del sodalizio. Inoltre, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche riscontrate da videoriprese, pedinamenti e controlli, emerge che il ruolo decisivo dei funzionari - oltre al 4 procedere alla maggiorazione dei costi - era quello di adottare cautele per evitare sovraesposizioni della KAM s.r.l. in caso di controllo antimafia per i lavori per i parcheggi della Stazione di GO. 2.5. Il Tribunale, anche alla luce della contesta aggravante, ritiene l'esistenza di un elevatissimo pericolo di condotte recidivanti e di conseguenza la sussistenza, nei confronti di OS AN, delle esigenze delle misure cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene che, le condotte corruttive poste in essere da OS AN, così come descritte e ricostruite, appaiono connotate da uno spiccato disvalore e destinate a suscitare un rilevante allarme sociale e ciò in considerazione sia del contesto di criminalità organizzata in cui sono maturate sia della qualifica soggettiva di tutti i protagonisti della vicenda. La personalità dell'OS AN appare fortemente trasgressiva e caratterizzata da un'evidente inclinazione a condotte e pratiche corruttive espressione di un sistema di vita improntato all'illegalità ed al disprezzo delle regole del vivere civile. Quanto evidenziato, unitamente alla circostanza che le condotte in oggetto appaiono il frutto di un modus operandi ben collaudato, impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dello stesso indagato, emergendo l'alta probabilità che lo stesso possa commettere altri reati della medesima specie, anche indirettamente, avvalendosi di soggetti terzi. Il Tribunale ritiene, quindi, assolutamente necessario il mantenimento del presidio cautelare domiciliare, strumento idoneo ad evitare ogni possibile contatto con il circuito deviato di riferimento nonché misura idonea a salvaguardare le predette esigenze cautelari oltre che proporzionato alla gravità dei fatti e all'entità della sanzione che si prevede possa essere irrogata. Infine, in considerazione del titolo di reato per cui si procede e delle relative previsioni edittali nonché della negativa personalità del ricorrente come sin qui evidenziato, il Tribunale esclude l'applicabilità, all'esito del processo, del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso detta ordinanza cautelare ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - OS AN. Il ricorso è affidato a tre motivi. 5 3.1. Al primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, co. 2 lett. c) e c)bis, cod. proc. pen. La Difesa deduce la nullità dell'ordinanza perché sostanzialmente "identica" a quella emessa nei confronti di GE OS dallo stesso Tribunale del Riesame di Napoli in data 19 maggio 2022. Si eccepisce che, la totale identità della motivazione dei due provvedimenti rappresenta di per sé la dimostrazione che non è stata operata un'autonoma valutazione dei differenti motivi dedotti dai difensori dei due indagati. 3.2. Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416.bis1 cod. pen. per non configurabilità dell'aggravante contesta. La Difesa eccepisce mancanza di motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante, unico motivo di gravame presentato innanzi al Tribunale del Riesame. La motivazione sul punto risulta apodittica e generiche e del tutto disancorata da specifiche emergenze fattuali ed ha disatteso l'onere di rispondere in maniera puntuale agli argomenti diffusamente illustrati dalla Difesa a sostegno della richiesta di esclusione della contesta aggravante. La Difesa rammenta, inoltre, la non corretta individuazione del rapporto esistente tra la circostanza aggravante e il delitto di corruzione impropria di cui al capo 54) a cui essa accede. Infine, in punto di diritto, viene evidenziata erronea interpretazione della fattispecie circostanziale, laddove l'ordinanza ha ritenuto che la c.d. ipotesi "agevolativa" prevista dall'art. 416- bis1 cod. pen. possa essere ritenuta configurabile quando la condotta dell'agente sia stata accompagnata non già dal "dolo intenzionale" ma anche soltanto dal "dolo eventuale". Nel senso che l'aggravante sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui l'azione sia stata tenuta nel proprio interesse, nella consapevolezza di provocare un eventuale ed indiretto vantaggio pure ad un'associazione mafiosa. 3.3. Al terzo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, con particolare riferimento al pericolo "concreto" ed "attuale" che l'imputato possa commettere altri delitti. 6 Nello specifico ci si duole della ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale, basata unicamente sulla considerazione delle modalità con cui sarebbe stato consumato il delitto per il quale si procede, omettendo di motivare in ordine alle obiettive circostanze di fatto segnalate dalla Difesa nella nota presentata all'udienza camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti di OS AN risultano analoghe a quelle impiegate nei confronti del coindagato OS GE ma ciò - in tutta evidenza - deriva dalla comunanza di contestazione e di fonti di prova poste a carico. Non si versa, pertanto, in alcuna ipotesi di nullità, sia in ragione del fatto che ogni collegio ha evidentemente condiviso e fatto propria la motivazione espressa nella P-rt propria decisione sia in ragione della esistenza di profili argomentativi che vanno, al limite, contrastati nei loro contenuti da ogni specifico ricorrente. 3. Il secondo motivo è infondato. La difesa sviluppa un profilo di critica relativo alla motivazione circa l'esistenza di gravità indiziaria sulla circostanza aggravante della agevolazione al clan CC. Va tuttavia rilevato che circostanza aggravante trova solidi riferimenti probatori nei materiali dimostrativi valorizzati tanto dal GIP che dal Tribunale del riesame (che ai contenuti del titolo genetico, almeno in parte, rinvia). Risulta infatti dai contenuti delle captazioni (conversazione del 25 maggio 2018 riportata integralmente nel titolo genetico) che la società di fatl:o tra i CC e gli OS si estendeva a tutte le commesse ricevute dalla KAM COSTRUZIONI e pertanto anche ai lavori eseguiti nel beneventano. Risulta altresì che vi era piena contezza da parte dei funzionari della RFI di dover 'schermare' la presenza della KAM nei lavori dei parcheggi della stazione TAV di GO e che entrambi gli indagati GE e AN OS ne erano ben consapevoli (v. pag. 1159 e ss. del titolo cautelare genetico). 7 Il rinvio operato dal Tribunale ai contenuti del titolo genetico può dunque essere ritenuto congruo a soddisfare, nella presente fase procedimentale, la esigenza motivazionale in riferimento alla ricorrenza dell'aggravante, posto che le attività della KAM risultano essere una consapevole proiezione economica della 'influenza' del clan CC, il che consente di ritenere anche i fatti corruttivi finalizzati alla agevolazione del clan in questione. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale si diffonde ampiamente, senza vizi logici e pur in presenza di presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, sulla ricorrenza del pericolo di reiterazione, correlato alla durata della condotta ed al suo obiettivo disvalore, data la ricorrenza dell'aggravante del finalismo mafioso. Le doglianze risultano peraltro generiche e prescindono, in larga misura, dai concreti contenuti motivazionali. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr !Adente