Sentenza 22 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la mancata notifica della relativa domanda con il provvedimento che fissa l'udienza, al competente Ministero, ai sensi dell'art. 646, comma secondo, cod. proc. pen., determina la nullità della stessa e di tutti i successivi atti del procedimento, per violazione del principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2011, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/12/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1772
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 10408/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA TO, N. IL 15/03/1964
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 1/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 29/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Lecce, sezione di Tarante, con ordinanza in data 29/3/2010, ha accolto l'istanzià di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da AR NI.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il Ministero dell'economia e finanza deducendo che il decreto di fissazione del procedimento di riparazione presso la corte territoriale non era stato notificato al ministero ricorrente. Deduce quindi la nullità dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. sez. 4^, 19.2.2003 n. 15140 rv. 224575) la mancata notifica della relativa domanda al competente Ministero ai sensi dell'art. 646 c.p.p., comma 2, determina la nullità della stessa e di tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.
3. Si impone di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza della corte d'appello di Lecce con rinvio per nuovo giudizio alla medesima corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Lecce sezione di Taranto.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012