Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 612/2002 0 18 02/03 oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli III.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 17291/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 4096 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 04.12.2002 da MINISTERO DEL TE SORO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
ON ER rapp.ta e difesa dall'avv. Giacomo Previti, del Foro di Messina, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Tuscolana, n. 36, presso lo studio dell'avv. Simona Prudente Santalucia, giusta procura a margine del controricorso, 5083
- controricorrente -
2 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00922/1999 del 14 marzo 2000, R.G. n. 00821/1997, notificata il 05 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giusepe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Messina, in contraddittorio anche del Ministero dell'Interno, rigettava l'appello proposto dal Ministero del Tesoro avverso la sentenza del Pretore di Messina n. 00129 del 20 marzo 1997 con la quale era stata accolta la domanda di TE ON per il riconoscimento del suo diritto alla indennità di accompagnamento. Sulla premessa che la legittimazione passiva ai fini del mero accertamento del requisito sanitario spettava al Ministero del Tesoro, per cui superfluo era ogni altro provvedimento nei confronti del Ministero dell'Interno, osservava il Tribunale: le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado sostanzialmente conformi a quelle del consulente di primo grado e che riconoscevano la sussistenza delle condizioni fisiche per il beneficio della prestazione richiesta e la decorrenza di essa come già disposta dal Pretore, correttamente motivate e basate su adeguati esami, erano da condividere;
la diagnosi formulata dal consulente ne era quanto mai onferma significativa quanto all'accertamento della idoneità delle infermità ad impedire all'appellata l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita. Z 2 Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero del Tesoro affidandosi a otto motivi di censura. La intimata si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i detti motivi di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 18 del 198 e contemporaneo vizio di motivazione, 75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce, in particolare, il Ministero che: era nullo o inesistente il rapporto processuale e nulla o inesistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
lo status sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, non essendo esso accertabile incidenter tantum nel presente giudizio. I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della contemporanea incapacità di intendere e di volere, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mandato, non può rilevarsi, allo stato, che l'assoluta genericità della censura. In realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità dell'assistito, nello specifico all'atto del mandato alle liti, non può ritenersi minimamente scalfita 2 3 dell'accertamento in corso di causa della invalidità del 100%, e, se si vuole, della impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane della vita, attesa la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio;
sicché, fra l'altro, l'accertamento dell'una non si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno status. D'altronde l'art. 75 c.p.c. si riferisce alle "persone che non hanno il libero esercizio dei diritti", e cioè che siano state già private del tutto e in modo assoluto della capacità di agire per effetto di sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di sentenza di inabilitazione, e che siano, di conseguenza, rappresentate o assistite da un da un tutore o curatore. La mancata previsione fra esse delle persone colpite, invece, da incapacità naturale è ampiamente giustificata, da un lato, dalla esigenza che una così grave limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito dello specifico procedimento garantito da peculiari regole processuali e dalla conclusiva sentenza con efficacia costitutiva, dall'altro, che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni di non agevole e immediato accertamento. Né, in tal caso, può farsi ricorso alla sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) non essendovi alcuna pregiudizialità necessaria, normativamente prevista, tra il procedimento ex art. 712 c.p.c. e quello diretto all'accertamento di un credito e alla condanna della relativa prestazione, che nulla ha a che fare con l'accertamento di uno status. h 4 --- In conclusione il ricorso va rigettato;
per il principio della soccombenza il Ministero ricorrente va condannato al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione in € M.00 oltre a € 1.300,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Ziovanni opspare ble Giuseppe Ianniruberto IL CANCELLIERE I D Depositato in Cancelleria , A O S oggi,. 6 FFB. 2003 L S L 3 A O 3 T B 5 , IL CANCELLIERE I A 0 . D S 1 N моне . A T T 3 R S 7 - O A ' P 3 G L - O L M 1 I E 1 A E D A D E D E , G A E T O G O R E T T L S T 3 I I 2 R G A I L D L E D 5