Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7863 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
I D , A S O S L L A . , M O T B R A I S 'A D E L P A L S T E I S BBLICA ITALIANA D N O I - G P S 8 O - 33 1 78 63/0 1 M N 1 I A E 5 1 S D A I E D E , A E G O T O R G T N T E S IT E L I TE SUPRE IA S IR G E E Oggetto A D R L L O E SEZIONI UNITE CIVILI D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: t VELA Primo Presidente Dott. Andrea - R.G.N. 6949/98 AMIRANTE - Presidente di sezione Dott. Francesco 6950/98 - FINOCCHIARO-Presidente di sezione Dott. Alfio 9177/98 Cron. 18105 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Dott. AN PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere Ud.09/03/01 Dott. AN PAOLINI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOSIO, giusta procura speciale depositata del Notaio dott. Riccardo Ridella, depositata in data 28 aprile2001 105 1998, in atti;
-1- ricorrente
contro
EM AL, AC OV, PO IA, TO AN, BI NA, ON RC, LL RL, CA NG, CI IG, NI IE, CU' IA ET, DE CC RG, OS US, NT IO, RR SA, NI AN, TI AR, ZO AR, RO SQ, PE OS LE, TI IL, LO LE, UC AS, AS CO, NA RC, OL CO, OL RG, AR ON, NO NZ, LA DO, PI TO, PI OR, ND DO, LL RI, VA IA, RA EP, CA AN, SO NA IA, ST AN, PA NC, EO UR, ON IE, AL MA, VA LONZ, DI PA, IV IA, NG ZO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 06950/98 proposto da: IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE -2- BOSIO, giusta procura speciale depositata del Notaio dott. Riccardo Ridella, depositata in data 28 aprile 1998, in atti;
- ricorrente -
contro
EM AL, AC OV, PO IA, TO AN, BI NA, ON RC, LL RL, CA NG, CI IG, NI IE, CU IA ET, DE CC RG, OS US, NT IO, RR SA, NI AN, TI AR, ZO AR, RO SQ, PE OS LE, TI IL, LO LE, UC AS, AS CO, NA RC, OL CO, OL RG, AR ON, NO NZ, LA DO, PI TO, PI OR, ND DO, LL RI, VA IA, RA EP, CA AN, SO NA IA, ST AN, PA NC, EO UR, ON IE, AL MA, VA LONZ, DI PA, IV IA, NG ZO;
- intimati e sul 3° ricorso n° 09177/98 proposto da: PO IA, TO AN, BI NA, ON RC, LL RL, CA NG, -3- NI IE, CU' IA ET, DE CC US, NT IO, TIRG, OS AR, ZO AR, RO SQ, PE OS LE, TI IL, LO LE, UC AS, NA RC, OL CO, OL RG, AR ON, NO NZ, LA DO, PI TO, PI OR, ND DO, RA EP, CA AN, SO NA IA, ST AN, PA NC, EO UR, ON IE, AL MA, VA LONZ, DI PA, IV IA, NG ZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI, che li rappresenta e difende OV all'avvocato ADOLFO BIOLE' ADOLFO, giusta unitamente controricorso e ricorso delega a margine del incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOSIO, giusta procura speciale depositata del Notaio dott. Riccardo Ridella, depositata in data 28 aprile -4- 1998, in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 800/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 14/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato AN PATRIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -5- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22 settembre 1994, il signor ER EM chiedeva al Pretore del lavoro di Genova di dichiarare la nullità della sua sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e di condannare la datrice di lavoro Iritecna s.p.a. a reintegrarlo nelle sue mansioni nonché a corrispondergli, a titolo risarcitorio, la differenza tra quanto da lui ricevuto a titolo di integrazione salariale e la retribuzione che gli sarebbe spettata. Egli all'uopo assumeva sussistente l'illegittimità del provvedimento di sospensione in CIGS per violazione degli artt. 5 legge n. 164 del 1975 e 1, commi settimo ed ottavo, e 8 legge n. 223 del 1991, sotto due profili: a) in via principale, perché l'azienda non aveva seguito, nella scelta dei lavoratori da sospendere, il criterio della rotazione, né aveva specificato nelle comunicazioni previste dall'art. 5 legge n. 164 del 1975 (agli organismi sindacali competenti e al Ministero del lavoro) le ragioni per cui aveva ritenuto di non adottare il suddetto criterio;
b) inoltre, perché le informazioni contenute nelle predette comunicazioni circa i criteri seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere erano talmente generiche da ritenere comunque non assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto impostole dalle norme su richiamate. Analoghe domande erano proposte, con separato ricorso, depositato in pari data, dal signor AN LL e da altri litisconsorti, i quali, oltre ad assumere l'illegittimità della loro collocazione in CIGS (attuata dall'Iritecna con gli stessi provvedimenti che avevano interessato il EM) sulla base degli stessi motivi dedotti da quest'ultimo, contestavano altresì la stessa sussistenza dei presupposti per il ricorso alla CIGS, adducendo che il ricorso a tale istituto sarebbe stato nella specie illegittimo perché preordinato, non già, come previsto dalla legge n. 223 del 1991, ad una ristrutturazione dell'Iritecna, ma ad una complessa operazione finanziaria che prevedeva 3 佩 il trasferimento ad altra azienda (la Nuova Italimpianti s.p.a.) dei settori produttivi dell'Iritecna e la messa in liquidazione di quest'ultima. L'Iritecna opponeva, anzitutto, che sussistevano la “causa integrabile” ed i presupposti richiesti per la concessione della CIGS, e, poi, che, quanto all'asserita violazione dell'art. 1 legge n. 223 del 1991 in tema di criteri di scelta, non sussisteva un obbligo di comunicazione scritta di detti criteri adottati, poiché si richiedeva solo che essi fossero comunicati alla controparte sindacale e con quest'ultima esaminati in sede di trattative. In ogni caso, anche a voler ritenere che i criteri dovessero essere preventivamente definiti, in modo che i singoli lavoratori potessero ricostruire già sulla base delle comunicazioni effettuate al sindacato il procedimento di selezione operato, si doveva ritenere che le produzioni di causa e le illustrazioni delle stesse, fornite dall'Iritecna, dessero contezza della scelta effettuata. Infine, ed in subordine, doveva escludersi la sussistenza di un diritto dei lavoratori alla tutela reale, potendosi eventualmente configurare soltanto una tutela obbligatoria. Il pretore adito, riunite le cause, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla questione relativa alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla CIGS ed accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l'illegittimità della sospensione disposta dall'azienda, che condannava al risarcimento dei danni, esclusa la tutela reintegratoria. La società soccombente interponeva gravame, cui resistevano i lavoratori, che proponevano a loro volta impugnazione incidentale in ordine, tra l'altro, al capo relativo alla giurisdizione. Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva, pubblicata il 17 marzo 1997, respingeva l'appello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale, escludendo comunque la chiesta reintegrazione dei lavoratori, in quanto tutti riammessiM 4 al lavoro o collocati a riposo. Osservava in particolare il Tribunale che la comunicazione dei criteri di scelta, che deve essere specifica, era stata nella specie effettuata successivamente alla sospensione dal lavoro e rilevava altresì che l'inosservanza degli obblighi di cui al settimo ed ottavo comma dell'art. 1 legge n 223 del 1991 incideva anche sui singoli rapporti di lavoro, determinando l'inadempimento dell'obbligazione retributiva. Quanto all'appello incidentale, riteneva il Tribunale che la sua infondatezza dovesse essere dichiarata per il carattere discrezionale dell'accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dei presupposti dell'ammissione alla CIGS, suscettibile di essere valutato in via esclusiva dal solo giudice amministrativo. Il medesimo Tribunale, con sentenza definitiva pubblicata il 14 aprile 1997, determinate le somme dovute a ciascun dipendente a titolo del chiesto risarcimento del danno, condannava l'Iritecna al loro pagamento. Avverso ciascuna sentenza l'Iritecna s.p.a. in liquidazione ha proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo rispettivamente quattro motivi con il primo ed un unico motivo con il secondo. Alcune delle controparti non hanno svolto attività difensiva (LL, OC, NO, AN, FR, MA, DR e EC). Le altre hanno presentato controricorso contenente ricorso incidentale subordinato, illustrato con memoria, cui l'Iritecna resiste a sua volta con controricorso e successiva memoria. Tutti i ricorsi sono stati assegnati dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite sia per la questione dedotta con il ricorso incidentale in merito alla giurisdizione, sia per il contrasto giurisprudenziale rilevato dalla Sezione Lavoro sulle conseguenze della violazione dell'art. 1, settimo ed ottavo comma, legge n. 223 del 1991. 5 Motivi della decisione Tutti i ricorsi debbono essere riuniti, attenendo rispettivamente alla stessa sentenza non definitiva il principale e l'incidentale ed alla sentenza definitiva il ricorso della società soccombente. L'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale è dedotta “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia - art. 360 c.p.c. - giurisdizione dell'a.g.o. in materia di carenza di presupposi sulla CIGS utilizzata dall'Iritecna” deve essere esaminato in via prioritaria, atteso che, sebbene proposto in via subordinata, attiene a questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio, in quanto tale suscettibile di essere esaminato nel dovuto ordine logico giuridico, a prescindere, al riguardo, dalla specifica deduzione delle parti nel senso del suo carattere subordinato, necessariamente non influente comunque sul dovuto detto ordine. Assumono i ricorrenti in via incidentale che la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine alla questione dell'illegittimità dell'atto amministrativo di ammissione al trattamento di CIGS sia erronea, ben potendo il giudice ordinario accertare in via incidentale la dedotta illegittimità per mancanza del presupposto delle concrete possibilità di rilancio dell'impresa, secondo il piano di ristrutturazione, tanto più che, da un lato, essa risulta sia stata posta in liquidazione subito dopo la richiesta di ammissione al beneficio della CIGS, e che, dall'altro, dalla disapplicazione dell'atto illegittimo discende l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro, costituente oggetto di controversia spettante al giudice ordinario. Questo ricorso è inammissibile, atteso che esso non pone una questione di giurisdizione in senso tecnico e non presenta, quindi, gli estremi del motivo di ricorso MR. per cassazione di cui all'art. 360, n. 1 cod. proc. civ.. 6 Nel caso di specie, come è agevole desumere dai suoi contenuti, la domanda introduttiva del giudizio, proposta da soggetto privato nei confronti di altro soggetto " privato, implicava un petitum sostanziale identificabile nel rapporto di lavoro e nelle situazioni giuridiche che ne costituiscono articolazione e svolgimento, aventi la consistenza di diritti soggettivi perfetti, come, in particolare, quello dei lavoratori allo svolgimento delle prestazioni ed al correlativo conseguimento della retribuzione. Ora, atteso che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, è indubbiamente esatto che, in " relazione ad un siffatto" petitum" sostanziale, quale fonte della pretesa illegittimità della sospensione dal lavoro, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale la causa è stata effettivamente trattata. Ben vero, i giudici del merito, nell'escludere la sindacabilità, in sede giudiziaria, dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione in ordine all'apprezzamento dei presupposti del provvedimento che autorizza l'intervento della CIGS, hanno ricondotto tale situazione al modello del difetto di giurisdizione, e, correlativamente, i lavoratori si dolgono di siffatta statuizione, richiamando, a fondamento del proprio assunto, il principio secondo cui, non essendo idoneo il provvedimento di ammissione alla CIGS a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ai sensi dell'art. 5 legge n. 2248 all. E del 1865, con le conseguenze (che si preciseranno nel corso dell'esame del ricorso principale) dell'accertamento dell'illegittimità della sospensione dal lavoro e, quindi, dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione, con effetto ex tunc, in M. 7 quanto, non essendosi perfezionata la fattispecie procedimentale della CIGS, riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni. Non è men vero, tuttavia, che, negli esposti termini, né l'impugnato capo della sentenza di merito, né la relativa censura attengono ad una questione di giurisdizione tecnicamente intesa, ossia di ripartizione della potestas decidendi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 cod. proc. civ., e, quindi, ad una questione di rapporti del giudice ordinario con giudici speciali o con la P.A., ovvero di limiti della giurisdizione nazionale nei confronti dello straniero. In effetti, allorché in una controversia fra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice ordinario adito debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a verificare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgano circa l'osservanza dei confini che restringono l'esercizio del relativo potere attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, poiché investono l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge n. 2248, all. E del 1865), con la conseguenza che il prioritario esame del ricorso incidentale, nella parte formalmente diretta a proporre una questione di giurisdizione, non può che concludersi con una declaratoria di inammissibilità (così, in termini, Cass. SU 4 aprile 2000 n. 99). Passando quindi all'esame della questione di merito (nei limiti dei poteri del giudice ordinario ed ora anche di quelli del giudizio di legittimità), deve osservarsi che il presupposto delle concrete possibilità di rilancio dell'impresa, come condizione di legittimità del provvedimento di CIGS, della quale si lamenta la mancanza, è sindacabile in via incidentale dal giudice ordinario siccome riferibile a parametri normativi e non a criteri di discrezionalità meramente amministrativa (conf. Cass. SU 侗 8 26 maggio 1997 n. 4670, ed altre, tra cui Sez. Lav. 17 marzo 1982 n. 1740). E, nella specie, esso deve ritenersi sussistente, in quanto l'assunta sua mancanza non può evincersi semplicemente dal fatto che la società Iritecna sia stata posta in liquidazione, atteso che questa, non importa se in concreto sia stata deliberata prima o dopo l'ammissione alla CIGS, comunque non configura uno stato escludente una possibilità di regressione in bonis della società medesima, e, quindi, una possibilità di rilancio dell'impresa. Peraltro, il vizio di illegittimità dell'atto è stato invece correttamente rilevato, con insindacabili accertamenti in fatto risultanti dalla sentenza impugnata,come derivato dal vizio procedimentale consistente, tra l'altro, nell'anteriorità del decreto ministeriale rispetto alle comunicazioni sindacali, che risultano tardivamente effettuate. Ma occorre al riguardo osservare in particolare quanto segue. Con il primo motivo, l'Iritecna, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma settimo, legge 23 luglio 1991 n. 223, assume che sia erronea la sentenza impugnata nella parte in cui vi è interpretata la norma citata nel senso che essa attribuisca al lavoratore il diritto di far valere l'omissione o i vizi della comunicazione, laddove una sua corretta interpretazione dovrebbe far ritenere che la violazione degli obblighi di comunicazione propri del datore di lavoro possa essere fatta valere solo dalle organizzazioni sindacali nelle sedi opportune (quale quella prevista dall'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300). Il motivo è infondato. Invero la sentenza impugnata è conforme alle affermazioni di diritto (che qui, condividendole, si ribadiscono) enunciate\ da queste stesse Sezioni Unite (v. sent. 11 maggio 2000 n. 302) in sede (ovviamente posteriore all'ordinanza della Sezione Lavoro cui si è fatto cenno ed in relazione ad altra controversia) di composizione del rilevato109 9 contrasto di giurisprudenza in tema di conseguenze della violazione della legge n. 223 del 1991 e di qualificazione della relativa posizione soggettiva dei lavoratori. Il procedimento amministrativo, che deve essere individuato alla luce delle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991, - si è rilevato - è costituito da una serie coordinata e collegata di atti tendenti nel loro assieme alla produzione di effetti giuridici imputati ad organi e soggetti diversi e configura quindi una fattispecie complessa, nella quale la produzione degli effetti giuridici finali deve essere collegata all'esistenza ed alla legittimità dell'intera fattispecie, in tutte le sue singole fasi, e non già del solo momento finale. Con la conseguenza che un vizio che infici non solo il provvedimento finale, ma anche uno qualsiasi degli atti formanti detta serie coordinata e collegata è causa di invalidità di detto provvedimento, la cui non conformità alla fattispecie astratta prevista dall'una o dall'altra legge ne determina la illegittimità. Questa, d'altra parte, può essere direttamente rilevata dal giudice amministrativo, davanti al quale viene impugnato il provvedimento finale mediante domanda di annullamento, mentre al giudice ordinario, adito dal soggetto che deduce la violazione di un proprio diritto soggettivo per effetto dell'atto viziato, è consentita, come si è visto, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, la dichiarazione dell'illegittimità del suddetto provvedimento con la conseguente sua disapplicazione. Quanto poi all'individuazione dei soggetti legittimati a adire il giudice ordinario ― si è ulteriormente rilevato -, deve ritenersi che il rispetto della disciplina di cui ai commi settimo ed ottavo dell'art. 1 della legge n. 223 del 1991 assolve una duplice funzione, per un verso, quella di porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere, a tutela d'interessi diffusi correlativi al potere di sospensione attribuito al datore di lavoro ed a prescindere dal loro potere di 10 侗 rappresentanza dei lavoratori coinvolti nella procedura, e, per un altro verso, quella di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori, in relazione alla crisi dell'impresa, esposti al vulnus "della sospensione dell'obbligazione retributiva, sia nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di attuare il sistema della rotazione, sia nell'ipotesi che lo stesso datore di lavoro ritenga di non adottare alcun meccanismo di rotazione. Tenuto conto, pertanto, di tale duplice funzione incidente sul piano pubblicistico (con previsione di autonoma sanzione ai sensi del comma ottavo, seconda parte, art. 1 legge n. 223 del 1991) e, rispettivamente, sul piano privatistico, - si è infine rilevato - la violazione delle indicate disposizioni e, quindi, l'esistenza di vizi inerenti al loro contenuto, da un lato, integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale, che può formare oggetto dell'azione prevista dall'art. 28 legge 20 maggio n. 300, e, dall'altro, considerato che l'atto conclusivo del procedimento (il decreto di concessione dell'integrazione salariale) immediatamente determina la sospensione delle contrapposte prestazioni costituenti il contenuto del rapporto di lavoro - nel senso che il lavoratore sospeso non è obbligato a svolgere la prestazione lavorativa e contemporaneamente il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione – legittima i lavoratori, che ne subiscono le conseguenze, a convenire il datore di lavoro davanti al giudice ordinario, allo scopo di conseguire, previo accertamento in via incidentale dell'illegittimità del decreto ministeriale con conseguente disapplicazione del medesimo, il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Nella specie, pertanto, non può condividersi la tesi della ricorrente, secondo cui, in sostanza, la legittimità del decreto ministeriale non potrebbe essere fatta valere in alcun modo dai lavoratori, perché per la violazione del dovere di tempestiva comunicazione la caducazione della procedura per vizi formali non sarebbe prevista né dall'art. 1 legge n. 223 del 1991, né da altre norme relative alla CIGS, né dalla ratio della disciplina in materia, che sarebbe soltanto quella di consentire ai sindacati di 11 intervenire nella fase preliminare alla sospensione disposta dal datore di lavoro. E', infatti, proprio la violazione dei commi settimo ed ottavo dell'art. 1 ora citato che, per l'incidenza dei vizi della procedura anche sul rapporto privatistico, fa riprendere vigore, come si è rilevato, l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni. Con il secondo motivo, l'Iritecna, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma settimo, legge n. 223 del 1991, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione di cui al settimo comma dell'art. 1 citato debba essere precisa e dettagliata, non imponendo, invece, la legge alcun criterio in ordine alla maggiore o minore specificità dei criteri di scelta individuati dal datore di lavoro. " " L'esame di questo motivo è assorbito dal rilievo che, una volta escluso tout court che, di fatto, sia stato tempestivamente osservato l'obbligo relativo alle comunicazioni di cui ai commi settimo ed ottavo dell'art. 1 legge n. 223 del 1991, risulta del tutto ultroneo disquisire in ordine alla forma di dette comunicazioni. Con il terzo motivo, la società ricorrente, deducendo in via subordinata vizi della motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che il Tribunale abbia insufficientemente motivato in ordine alla dettagliata esposizione dei criteri di scelta comunicati alle organizzazioni sindacali. Anche questo motivo non merita esame, per le stesse ragioni ora esposte in relazione al secondo motivo, a prescindere dal rilievo, sia pure soltanto formale, che la motivazione sul punto non solo sussiste, ma è, come ovvio, espressamente svolta dallo stesso Tribunale "ad abundantiam". Con il quarto motivo, infine, si richiede la caducazione della sentenza definitiva, quale conseguenza necessaria dell'accoglimento del ricorso avverso la sentenza non definitiva sull'an. 12 E la medesima richiesta l'Iritecna ripete con distinto ricorso avverso la sentenza definitiva, risultando quest'ultima, a suo avviso, priva ormai di qualsiasi motivazione idonea a giustificare la pronuncia di condanna sul quantum. Deve peraltro affermarsi che sia il quarto motivo del ricorso avverso la sentenza non definitiva, sia il ricorso avverso la sentenza definitiva sono inammissibili, posto che la dichiarata infondatezza delle censure avverso la prima esclude la (erroneamente) supposta erroneità di entrambe le sentenze. Quanto alle spese giudiziali, in considerazione del contrasto giurisprudenziale ancora non composto al momento dell'introduzione del giudizio di cassazione, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi principali, dichiara inammissibile quello incidentale, e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001. Il consigliere estensore Municio Pravagnani° Il Primo Presidente Andreakle tato in Cancelleria # Collaboratore Conselleri D'Ollie Deposi 1 1 GIU. 2001 Roma, li IL CO BORATORE DI CANCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 13