Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBB01 2 26 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE offorizon dring Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19427/99 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere 3036 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere 366 Rep. Ud. 15/10/2001 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal SigiL SOLE 24 ORE 1.55 per diritti sul ricorso proposto da: 11 3.0 GEN 2002. il GI OS, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE PIAZZA CAPRANICA 95, presso l'avvocato BRUNORI CHIARA, Q rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MOMARONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente contro €1,55 L.3000; BANCA DELL'UMBRIA 1462 SpA, in persona del Presidente CANCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BOCCACCIO 8, presso l'avvocato ORNELLA RICCI, che la _DG717775 rappresenta difende,e аgiusta delega margine del 2001 controricorso;
2106 - controricorrente avversO la sentenza n. 175/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Momaroni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato Ricci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 14 luglio 1989 la sig.ra Ro- sanna GI propose opposizione avverso il decre- to ingiuntivo emesso in data 8 giugno 1989, su ricorso della Cassa di Risparmio di Perugia, dal Presidente del Tribunale di Perugia, con cui le era stato intimato il pagamento di lire 61.211.404, oltre ad interessi ed ac- cessori;
somma risultante, per lire 11.814.604, dal saldo passivo di conto corrente intrattenuto dalla GI presso l'agenzia 2 della banca, e, quanto a lire 49.396.800, da 17 effetti cambiari girati dalla stessa alla Cassa di Risparmio di Perugia. La opponen- te, contestato l'ammontare del saldo passivo di conto 2 corrente, addusse che l'ammontare "delle partite da si- stemare" era di sole lire 37.672.696, e chiese una ri- duzione del credito vantato dalla banca nella misura che sarebbe risultata dalla documentazione bancaria. Chiese poi un'ulteriore riduzione a stralcio della somma ingiunta", in quanto lo scoperto di conto corren- te era stato determinato dal mancato pagamento di ef- fetti cambiari a lei rilasciati dal sig. OR Baldo- ni, per il complessivo importo di lire 60 milioni;
man- cato pagamento imputabile alla mancata erogazione da parte della banca di un mutuo di pari importo, promesso per finanziare l'acquisto di automezzi dell'impresa della opponente, in relazione al quale erano state con- cesse garanzie reali da parte del LD. Costituitasi, la Cassa di Risparmio di Perugia chiese il rigetto dell'opposizione, osservando che il saldo passivo di conto corrente era documentato dall'estratto di saldaconti, ed era fondato sulla man- cata contestazione con atto scritto degli estratti pe- riodicamente inviati alla cliente, e che il credito per mancato pagamento degli effetti cambiari rilasciati dal LD alla GI e da questa girati per lo sconto alla banca, era provato dagli effetti allegati alla richiesta del decreto ingiuntivo. Con sentenza 11 novembre 1994 il Tribunale di Peru- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19427 99) 3 gia rigettò l'opposizione. Contro questa pronuncia la GI propose im- pugnazione, lamentando: a) omessa e insufficiente istruttoria;
b) contraddittoria e insufficiente motiva- zione in ordine alla circostanza che lo scoperto di conto correte fosse conseguenza dell'insolvenza del LD;
c) omessa pronuncia sulla "eccezione" con cui si era fatta valere la responsabilità della banca nella determinazione dell'insolvenza della cliente e il rap- porto di causalità tra mancata erogazione del mutuo in favore del LD, l'indamepimento di questi e il pro- prio inadempimento. Con sentenza depositata il 7 luglio 1999 la Corte d'appello confermò la decisione di primo grado. La Corte rilevò, anzitutto, che coi motivi di ap- pello la GI non aveva contestato l'an, ma il solo ammontare del credito della banca quale risultava dal certificato di saldaconti e dalle cambiali girate dalla stessa per lo sconto, e che la opponente si era limitata ad opporre in compensazione un controcredito per responsabilità della banca, nell'assunto che (avendo la GI venduto degli automezzi а certo OR LD e avendo questi stipulato con la Cassa di Risparmio due contratti di mutuo) la Cassa non aves- se erogato il mutuo promesso di lire 60 milioni, deter- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 19427 99) 4 minando così il mancato pagamento delle cambiali rila- sciate dal LD alla GI quale corrispettivo della vendita degli automezzi. Osservò, poi, che "non si vede perché la banca avrebbe dovuto estendere le ga- ranzie in sede di mutuo concesso al LD anche alla AN, creditrice di questo", e che "a parte ciò, in ogni caso si è in presenza di eccezioni di com- ex art.1243 C.C., "perchépensazione", inammissibile, di non facile e pronta liquidazione". Avverso questa sentenza la AN ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Ha resi- Д stito con controricorso la Banca dell'Umbria, già Cassa di Risparmio di Perugia. La ricorrente ha depositato memorie ed ha replicato alle conclusioni del P.G. con note di udienza. Motivi della decisione Col primo e col secondo motivo del ricorso si de- nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 c.p.c., 1423 e 1186 c.C., 102 1.141/38 e vizi di motivazione. La ricorrente premesso che davanti alla Corte d'appello erano state proposte ben sette domande, dirette ad ottenere: a) la dichiarazione che il credito azionato era sfornito di riscontro probatorio;
b) la revoca del decreto ingiuntivo;
c) la dichiarazione che la somma richiesta era diversa da quanto convenuto e Corte di cassazione est V.Proto (r.n.19427 99) 5 correttamente determinata nel quantum;
d) comunque non del danno prodotto dal comportamento l'accertamento della banca;
e) la condanna della banca a quanto dovuto a seguito dell'istruttoria; f) la riduzione del credito della banca;
g) l'accertamento dei reciproci rapporti di debito e di credito lamenta che la Corte abbia pronunciato solo sulla ritenuta eccezione di compensa- zione, omettendo di motivare: a) sulla inesistenza dei presupposti per la decadenza dal termine in relazione ai debiti cambiari non ancora scaduti;
b) sulla inido- neità del certificato di saldaconto a costituire prova del credito;
c) sulla richiesta di risarcimento dei danni, avendo la banca concorso nella produzione dell'evento dannoso;
d) sulla erronea affermazione che la compensazione del credito risarcitorio fosse stata fatta oggetto di eccezione invece che di domanda ricon- venzionale. Lamenta, infine, che la Corte territoriale abbia ritenuto non essere stata contestata la sussi- stenza ma il solo quantum del credito. Le censure sono inconsistenti. La Corte d'appello ha affermando, per un verso, che il credito della banca non era stato contestato nell'an (avendo la GI chiesto nell'atto di opposizione la riduzione del credito) e risultava provato nel quan- tum (risultante dal certificato di saldaconti, ex Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19427 99) 6 art.102 1.banc.allora vigente, e dalle cambiali in atti girate dalla stessa AN alla banca per 10 sconto), e, per altro verso, che il controcredito (basato sulla responsabilità della banca per mancata concessione di un mutuo ad un terzo, che aveva rila- sciato le cambiali de quibus alla opponente) opposto in compensazione non poteva essere preso in considerazione perché non liquido, né di facile e pronta liquidazione. In questo quadro motivazionale non sussistono il vizio di omessa pronuncia e gli altri vizi denunciati Д dalla ricorrente, in quanto: a) la questione della insussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio dal termine per il paga- mento dei debiti cambiari non scaduti, è stata solleva- ta (come dichiara la stessa ricorrente nel ricorso) per la prima volta in appello con la memoria di replica in data 14 maggio 1999; né è ammissibile rilevare di uffi- cio in questa sede (come la ricorrente ha chiesto nel corso della discussione e nelle note di udienza) il problema dell'attualità dell'obbligazione e, correlati- vamente, della esigibilità del credito fatto valere dalla banca scontante, stante la preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione sul punto, in re- lazione ai limiti propri del giudizio di cassazione;
b) la questione relativa alla idoneità (o non) del certi- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 19427 99) 7 ficato di saldaconti a costituire prova del credito è stata posta con l'atto diazionato dalla banca non opposizione, né è stata oggetto di specifica censura nell'atto di appello;
c) la richiesta di risarcimento per avere la banca concorso nell'evento dannoso, è sta- ta oggetto di esame da parte della Corte d'appello, avendo questa considerato che, anche a prescindere dal rilievo secondo cui non potevano ritenersi estese alla GI le garanzie concesse in sede di mutuo dalla banca al LD, in ogni caso la pretesa creditoria opposta in compensazione era da ritenersi inammissibi- le, trattandosi di credito di non facile e pronta li- quidazione: argomentazione, quest'ultima, che non è og- getto di censura in questa sede. Infine, quanto alla denuncia di erronea qualifica- zione della pretesa creditoria della GI come compensazione anziché come domanda riconvenzionale, la Corte non è incorsa nell'errore denunciato, avendo cor- rettamente considerato che la GI si era limi- tata a chiedere il rigetto della domanda, poiché la ri- chiesta di accertare i reciproci rapporti di dare e di avere delle parti era finalizzata a paralizzare la pre- tesa creditoria della banca. anche il terzo motivo, relativo Infondato esame delle istanze istruttorie, in quanto all'omesso Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19427 99) 8 tale richiesta è stata implicitamente rigettata dalla Corte, in conseguenza dell'affermata inammissibilità dell'eccezione di compensazione. Le istanze istruttorie erano infatti tutte dirette ad accertare la responsabi- lità della banca e l'esistenza, quindi, del credito ri- sarcitorio opposto in compensazione. In conclusione, il ricorso va rigettato. La ricorrente deve essere, conseguentemente, con- dannata al pagamento delle spese del giudizio di legit- 109THOST 129.11 timità. - здер
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- TOT 160,10 te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- tà, liquidate in complessive lire 3. 176, 300- di cui lire 3 milioni per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 15 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto Vincenza Sone unz JL A DEPOSITATA IN CANCELL 2004 7002 IL CANCELLIERE 4 7 Fran 0 3 Oggi, IL CANCELLA 3 APR. 2002 C13878 . [. Atti Glaiz (Dott.Ss Il Responsof Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19427 99) 9 2 0 0