CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI EP, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. VA Pappalardo - di fiducia avverso l’ordinanza del 22/11/2025 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Laura Condemi, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 20 ottobre 2025, con la quale EP LI è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti provvisoriamente contestati al capo 1 (rapina ai danni di VA CA dell’8 maggio 2025) e di cui al capo 2 (porto illegale di arma da sparo). Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare per il delitto di rapina impropria, parimenti provvisoriamente contestata Penale Sent. Sez. 2 Num. 12551 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CA DA Data Udienza: 04/03/2026 2 al capo 1, e per la circostanza aggravante di cui all'art. art. 416-bis1 cod. pen. contestata per entrambi i delitti di cui ai capi 1 e 2. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata, da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.; illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 628 cod. pen. Si deduce l'erroneità della valutazione del Tribunale che aveva escluso che gli indagati avessero agito per tutelare un loro diritto astrattamente azionabile in giudizio nei confronti della persona offesa VA CA;
in particolare, sarebbe stato travisato il dato fattuale relativo alla liceità dei rapporti intercorrenti tra AR IG e EP LI, atteso che il primo, dialogando con il figlio del secondo (ovvero NO LI anch'egli suo dipendente) aveva affermato di essere creditore di una somma di circa 35.000 euro, avendo venduto del rame a tale LL, soggetto per il quale la persona offesa VA CA avrebbe fatto da garante (impegnandosi al pagamento della somma in luogo di quest'ultimo qualora non avesse saldato il debito), dichiarando altresì che il recupero di tale credito gli avrebbe permesso di corrispondere all'odierno ricorrente somme relative a retribuzioni non ancora corrisposte;
dunque, secondo la difesa, tale ricostruzione dei fatti permetterebbe di ritenere che, al momento dell'incontro con il CA, il LI riteneva di vantare un diritto legittimo di ricevere la somma, essendo creditore per le prestazioni lavorative svolte presso la ditta di AR IG. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alle esigenze cautelari nonché mancanza di motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, ai fini della tutela delle esigenze cautelari. Si deduce che nella fattispecie, in assenza circostanze specifiche sintomatiche di un legame effettivo e stabile con il contesto criminale di riferimento, non sarebbero emersi dagli atti elementi idonei a sostenere la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari da tutelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. 3 2. Con il ricorso, pur censurando formalmente la motivazione e denunciando vizi di violazione di legge, si invocano principi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, prospettando una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. 2.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). 2.2. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta quale delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato. 3.1. La Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona si caratterizza per il fatto che il soggetto agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 3.2. Pertanto, può affermarsi che, ai fini della distinzione del delitto di cui all’art. 393 cod. pen. da quello di cui all’art. 628 cod. pen., assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà 4 di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nella rapina, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. 3.3. Nella fattispecie, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che la condotta di EP LI ai danni di CA VA non è stata qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto non era emerso alcun diritto ragionevolmente azionabile nei confronti del CA, né da parte di AR IG, né da parte di alcuno dei LI (pagine 4 e 5 della ordinanza impugnata). Infatti, con riferimento al presunto diritto del IG al pagamento del materiale ferroso, l'accordo per la fornitura era stato concluso con il compratore EP LL e non con VA CA e, alla luce dei colloqui telefonici intercettati intrattenuti dal CA dopo l’aggressione, non era sostenibile la sussistenza di un diritto del IG di pretendere in via diretta dal CA il pagamento di un debito contratto dal LL in base ad una presunta garanzia da questi prestata. Né emergeva un diritto dei LI azionabile in giudizio nei confronti del CA considerato che, quanto all'invocato rapporto di lavoro e agli stipendi arretrati da pagare con i soldi che avrebbe incassato il IG, l'unico rapporto di lavoro documentato risultava quello fra NO LI e la ‘AR Metalli’ del IG, il quale non risultava inadempiente, avendo corrisposto tutti gli stipendi fino a maggio 2025 (come da buste paga prodotte in udienza dal difensore di NO LI). Quanto a LO LI e EP LI, pure volendo supporre che avessero svolto un’attività lavorativa irregolare per conto del IG, non potevano certo pretendere il pagamento dello stipendio da CA VA solo perché presunto creditore o “garante” del IG. Il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, avendo ritenuto che, nella fattispecie, non si configura il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. avendo l'imputato posto in essere la condotta in relazione ad una somma di denaro sulla quale non poteva ragionevolmente vantare alcun diritto di credito garantito dall’ordinamento; l’indagato, dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minacce e violenza, un diritto che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice. 5 4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile. 4.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01). 4.2. A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale con l'ordinanza impugnata, in quanto le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sono state desunte dalla personalità dell’indagato, già sottoposto alla sorveglianza speciale e gravato da precedenti penali specifici per furti e ricettazione nonché per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2022, e dall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emersa, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, l'oggettiva gravità dei fatti, commessi con l'uso di un'arma, in concorso con quattro complici, e le cui modalità di esecuzione denotavano la professionalità criminale degli autori (pag. 6 della ordinanza impugnata). 4.3. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive non evidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità. 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa 6 al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CA ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Laura Condemi, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 20 ottobre 2025, con la quale EP LI è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti provvisoriamente contestati al capo 1 (rapina ai danni di VA CA dell’8 maggio 2025) e di cui al capo 2 (porto illegale di arma da sparo). Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare per il delitto di rapina impropria, parimenti provvisoriamente contestata Penale Sent. Sez. 2 Num. 12551 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CA DA Data Udienza: 04/03/2026 2 al capo 1, e per la circostanza aggravante di cui all'art. art. 416-bis1 cod. pen. contestata per entrambi i delitti di cui ai capi 1 e 2. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata, da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.; illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 628 cod. pen. Si deduce l'erroneità della valutazione del Tribunale che aveva escluso che gli indagati avessero agito per tutelare un loro diritto astrattamente azionabile in giudizio nei confronti della persona offesa VA CA;
in particolare, sarebbe stato travisato il dato fattuale relativo alla liceità dei rapporti intercorrenti tra AR IG e EP LI, atteso che il primo, dialogando con il figlio del secondo (ovvero NO LI anch'egli suo dipendente) aveva affermato di essere creditore di una somma di circa 35.000 euro, avendo venduto del rame a tale LL, soggetto per il quale la persona offesa VA CA avrebbe fatto da garante (impegnandosi al pagamento della somma in luogo di quest'ultimo qualora non avesse saldato il debito), dichiarando altresì che il recupero di tale credito gli avrebbe permesso di corrispondere all'odierno ricorrente somme relative a retribuzioni non ancora corrisposte;
dunque, secondo la difesa, tale ricostruzione dei fatti permetterebbe di ritenere che, al momento dell'incontro con il CA, il LI riteneva di vantare un diritto legittimo di ricevere la somma, essendo creditore per le prestazioni lavorative svolte presso la ditta di AR IG. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alle esigenze cautelari nonché mancanza di motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, ai fini della tutela delle esigenze cautelari. Si deduce che nella fattispecie, in assenza circostanze specifiche sintomatiche di un legame effettivo e stabile con il contesto criminale di riferimento, non sarebbero emersi dagli atti elementi idonei a sostenere la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari da tutelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. 3 2. Con il ricorso, pur censurando formalmente la motivazione e denunciando vizi di violazione di legge, si invocano principi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, prospettando una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. 2.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). 2.2. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta quale delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato. 3.1. La Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona si caratterizza per il fatto che il soggetto agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 3.2. Pertanto, può affermarsi che, ai fini della distinzione del delitto di cui all’art. 393 cod. pen. da quello di cui all’art. 628 cod. pen., assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà 4 di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nella rapina, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. 3.3. Nella fattispecie, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che la condotta di EP LI ai danni di CA VA non è stata qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto non era emerso alcun diritto ragionevolmente azionabile nei confronti del CA, né da parte di AR IG, né da parte di alcuno dei LI (pagine 4 e 5 della ordinanza impugnata). Infatti, con riferimento al presunto diritto del IG al pagamento del materiale ferroso, l'accordo per la fornitura era stato concluso con il compratore EP LL e non con VA CA e, alla luce dei colloqui telefonici intercettati intrattenuti dal CA dopo l’aggressione, non era sostenibile la sussistenza di un diritto del IG di pretendere in via diretta dal CA il pagamento di un debito contratto dal LL in base ad una presunta garanzia da questi prestata. Né emergeva un diritto dei LI azionabile in giudizio nei confronti del CA considerato che, quanto all'invocato rapporto di lavoro e agli stipendi arretrati da pagare con i soldi che avrebbe incassato il IG, l'unico rapporto di lavoro documentato risultava quello fra NO LI e la ‘AR Metalli’ del IG, il quale non risultava inadempiente, avendo corrisposto tutti gli stipendi fino a maggio 2025 (come da buste paga prodotte in udienza dal difensore di NO LI). Quanto a LO LI e EP LI, pure volendo supporre che avessero svolto un’attività lavorativa irregolare per conto del IG, non potevano certo pretendere il pagamento dello stipendio da CA VA solo perché presunto creditore o “garante” del IG. Il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, avendo ritenuto che, nella fattispecie, non si configura il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. avendo l'imputato posto in essere la condotta in relazione ad una somma di denaro sulla quale non poteva ragionevolmente vantare alcun diritto di credito garantito dall’ordinamento; l’indagato, dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minacce e violenza, un diritto che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice. 5 4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile. 4.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01). 4.2. A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale con l'ordinanza impugnata, in quanto le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sono state desunte dalla personalità dell’indagato, già sottoposto alla sorveglianza speciale e gravato da precedenti penali specifici per furti e ricettazione nonché per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2022, e dall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emersa, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, l'oggettiva gravità dei fatti, commessi con l'uso di un'arma, in concorso con quattro complici, e le cui modalità di esecuzione denotavano la professionalità criminale degli autori (pag. 6 della ordinanza impugnata). 4.3. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive non evidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità. 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa 6 al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CA ANGELO CAPUTO