Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
In tema di smaltimento dei rifiuti, e di responsabilità degli organi di governo locale per l'omesso controllo sull'operato dei dirigenti amministrativi, poiché le norme di ordinamento degli enti locali (art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come integrato da specifiche disposizioni delle leggi finanziarie) conferiscono a detti dirigenti autonomi poteri di organizzazione delle risorse (anche mediante atti di rilevanza esterna non espressamente riservati agli organi di governo), le attività loro demandate sono oggetto - salvi casi particolari - di una competenza diretta ed esclusiva, mentre per gli organi di governo residua un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo, deputato all'eventuale adozione di ordinanze contingibili ed urgenti. (Fattispecie in tema di deposito incontrollato di rifiuti cartacei in area del demanio comunale, nell'ambito di un nuovo servizio di raccolta differenziata, in cui la Corte ha escluso che fosse dovere del sindaco verificare l'analitica programmazione delle soluzioni operative necessarie per l'esecuzione del servizio).
Commentario • 1
- 1. La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 17 giugno 2024
La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito allo scarico di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell'azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. Cass. Pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 23855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23855 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/05/02
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1006
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 19906/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina, nei confonti di:
IN AR, n. il 02/11/1961 a Milazzo;
OL AT, n. il 02/03/1949 a Milazzo;
MÀ IA, n. il 04/10/1955 a S. Pier Niceto;
resti in Milazzo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigli Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. A. Albano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
FATTO E DIRITTO
AR IN, AT OL, IA MÀ e LI GO, nelle rispettive qualità di sindaco, assessore all'ambiente, dirigente del settore lavori pubblici, responsabile dell'unità operativa igiene pubblica e tutela ambientale del Comune di Milazzo, furono tratti al giudizio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto-sez. dist. di Milazzo, per rispondere "del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 51 2^ comma D.Lgvo. 5/2/97 n. 22....in quanto, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, il IN ed il OL omettevano di impedire - pur avendone l'obbligo giuridico - il GO e la MÀ autorizzavano il deposito incontrollato, in area del demanio comunale...di cartoni, materiale cartaceo, materiale vegetale provenienti dalle aree verdi e dalle autospazzatrici".
Le indagini avevano preso l'avvio in occasione di un incendio sviluppatosi nel pomeriggio di sabato 22/5/99 in contrada Masseria, alla periferia di Milazzo, il sito interessato dai suddetti rifiuti, tra i quali venne rinvenuto anche materiale cartaceo elettorale (schede di pregresse consultazioni e simili) di provenienza comunale;
durante le operazioni di spegnimento, da parte dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, era convenuto sul posto un camion comunale carico di cartoni e simili (oggetto della raccolta "differenziata" da qualche tempo intrapresa nel Comune, i cui operatori, che avrebbero voluto ivi scaricare il materiale, riferirono di essersi conformati alle direttive verbali in tal senso impartite dal superiore addetto al servizio, LI GO.
Sulla scorta di tali essenziali risultanze il giudice di merito ascriveva all'iniziativa personale di quest'ultimo l'illegittima prassi di scaricare in modo incontrollato i rifiuti urbani, in particolare i cartoni, nell'area comunale nel pomeriggio del sabato, giorno in cui non era possibile il travaso. Nel veicolo autocompattatore della ditta appaltatrice, incaricata del regolare smaltimento in discarica, e conseguentemente dichiarava solo il suddetto imputato colpevole della contravvenzione ascritta, assolvendone, invece, "perché il fatto non costituisce reato", il sindaco IN e l'assessore AR, in quanto ritenuti ignari dell'iniziativa stessa, tanto più che i relativi compiti esecutivi del servizio di nettezza urbana erano stati oggetto di documentate deleghe ai funzionari, nonché la MÀ, peraltro assente per ferie all'epoca dei fatti, per mancanza di prove di alcun suo coinvolgimento attivo nella vicenda.
Avverso tali assoluzioni ha proposto ricorso per cassazione il P.G. distrettuale, deducendo, in due motivi, "erronea applicazione delle norme sul concorso di persone (art. 110 C.P.) e sul rapporto di causalità (art. 40 cpv. C.P.)" e "manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. G C.P.P.) in ordine alla assoluzione degli imputati e contestuale condanna del solo imputato GO". Nel primo il ricorrente sostiene che le cariche rivestite dagli imputati assolti comportavano, anche in considerazione della risalenza a poco tempo della raccolta differenziata, l'obbligo di farsi carico dei problemi relativi, segnatamente di quelli connessi alle "particolari difficoltà nella raccolta a causa della mancanza dell'autocompattatore", e dunque di "conoscere le modalità di raccolta della carta, modalità che, evidentemente esulavano dalla mera gestione del funzionamento routinario, specie in periodo elettorale, in cui si formano ingenti quantità di materiale cartaceo ...", problema questo "che non era meramente esecutivo, come affermato nella sentenza impugnata". L'omissione degli obblighi di vigilanza ed informazione incombenti, in ragione delle rispettive cariche, sui tre imputati, avrebbe comportato, ex art. 40 cpv. c.p., il concorso nel reato commesso dal GO.
Nel secondo motivo si censura, anzitutto, un assunto travisamento delle risultanze processuali, per aver circoscritto "il problema dello smaltimento della carta al sabato e, per di più, esclusivamente al sabato 22/5/99.. senza... tener conto che il problema ..si snodava nel tempo..", tanto più che vi era "agli atti un rapporto di servizio redatto dalla MÀ proprio di sabato nei due mesi delle pretese ferie, circostanza che smentisce il pur criticabile procedimento logico della motivazione". Sotto un secondo profilo si lamenta la mancata compiuta ricostruzione delle reciproche sfere di competenze del sottoposto GO e del superiore MÀ, con l'ingiusta conseguenza di aver addossato ogni responsabilità al solo soggetto "gravato di funzioni esecutive". La MÀ ha depositato una memoria difensiva nella quale, nel contestare la conferenza, quanto alla propria posizione, dei motivi di ricorso, sostiene l'estraneità alla proprie attribuzioni, di dirigente del settore dei Lavori Pubblici, dei compiti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il ricorso è infondato.
L'impugnazione, al di là degli evidenti sconfinamenti nel merito della vicenda, si basa essenzialmente sull'assiomatico principio, secondo il quale gli imputati, per le rispettive cariche rivestite, "non potevano non sapere" dell'illegittima iniziativa del dipendente GO, da ritenersi ormai superato dal diritto amministrativo positivo che, per quanto riguarda le attribuzioni degli organi elettivi e burocratici degli enti territoriali minori, ha da tempo ridisciplinato la materia.
Come questa Corte ha già avuto, recentemente, modo di evidenziare in una vicenda in parte analoga (sez. 3^ pen. p.u. 20/2/2002, ric. Mucciolo),"l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267),nel quale si compendiano le disposizioni dell'art. 51 della L 8 giugno 1990 n. 142 (modificato dall'art. 6 della L. 127/97) ..distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, compreso quello di adottare atti - non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente - che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Da tale nuovo "assetto normativo", parzialmente derogato solo per i Comuni minori (con popolazione inferiore ai 3.000,e successivamente ai 5.000 abitanti) da disposizioni delle c.d "leggi finanziarie" peraltro successive alla vicenda in esame (gli artt. 53 co. 23 L. 388/2000 e 29 co. 4 L. 448/2001), è stato desunto che "le attività
attribuite ai dirigenti amministrativi rientrano in una sfera di competenza primaria, diretta ed esclusiva, rispetto alle quali il Sindaco esercita soltanto un potere di sorveglianza e di controllo ..collegato ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale, ed alle funzioni di ufficiale di governo, legittimato all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti".
Sulla base di tali principi, dai quali il collegio non ritiene di doversi discostare, considerato che nel caso di specie il giudice di merito ha dato atto dell'avvenuta adozione da parte dell'amministrazione di provvedimenti implicanti scelte programmatiche e fondamentali nella materia dello smaltimento dei rifiuti (l'avvio della cd. "raccolta differenziata", già da tempo in atto all'epoca dei fatti, il conferimento dell'appalto alla ditta incaricata della "compattazione" e del trasporto in discarica), mentre invece ogni ulteriore problema di carattere tecnico - operativo, ancorché non meramente esecutivo, deve ritenersi di competenza istituzionale (e non delegata) del dirigente amministrativo di settore, deve escludersi che da parte del sindaco e dell'assessore all'ambiente, nel caso in esame, riguardante difficoltà meramente contingenti e di ordinaria amministrazione e problemi di sorveglianza dell'operato del personale dipendente, sia stato violato alcun obbligo giuridico specifico, incombente su detti organi di governo dell'ente, tale da concretare un apporto omissivo ex art. 40 co. 2 C.P., sia pur colposo, alla condotta contravvenzionale posta in essere, di propria accertata iniziativa, dal dipendente GO.
Quanto alla posizione della MÀ, la cui implicazione in tali iniziative è stata esclusa sulla base di argomentazioni di fatto incensurabili nella presente sede (assenza dal servizio all'epoca dei comportamenti anomali del GO), le censure esposte nel primo motivo di ricorso sono palesemente inconferenti, considerato che alla medesima era stato ascritto non un apporto omissivo ex art. 40 cit., bensì un vero proprio concorso commissivo (per aver "autorizzato il deposito incontrollato") nella determinazione dell'evento, che tuttavia le risultanze processuali non hanno consentito di accertare, tanto più che il settore alla quale la dirigente è preposta, quello dei lavori pubblici, è diverso da quello, all'ambiente, igiene e sanità, interessato ai fatti e, comunque, nella sentenza di merito non si evidenziano attinenze ai due rami di servizio, tali da comportare implicazioni di responsabilità dell'imputata; di tal che l'eventuale conoscenza della problematica, relativa i giorni di sabato sarebbe comunque irrilevante ai fini di una responsabilizzazione della stessa.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002