Sentenza 23 ottobre 2014
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 5, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283, la detenzione di alimenti acquistati freschi per la somministrazione e successivamente sottoposti dal detentore a procedimento di surgelazione in prossimità della loro scadenza, purchè tale operazione sia avvenuta con modalità tali da non garantire la corretta conservazione del prodotto. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'ambito di applicazione dell'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 - secondo il quale l'operazione di surgelamento deve essere effettuata "senza indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte - è circoscritto ai soli alimenti sottoposti a procedimento di surgelazione e commercializzati come tali e non agli alimenti venduti freschi e poi surgelati dal detentore prima della loro somministrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2014, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2952
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 52874/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LV, nata il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e per il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 9 ottobre 2013, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2011, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputata era stata condannata, per i reati di cui alle lettere b) e d) della L. n. 283 del 1962, art. 5, per avere, in concorso con altro soggetto, in funzione di coordinatrice di una comunità, detenuto in frigorifero, per la somministrazione agli ospiti, alimenti deperibili consistenti in carni fresche all'origine e arbitrariamente congelate ovvero scadute di validità (il 30 dicembre 2009).
La Corte d'appello ha sostituito la pena congiunta applicata in primo grado con la sola pena pecuniaria e ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), non potendosi ritenere accertata la nocività degli alimenti oggetto dell'imputazione.
2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice e degli artt.
1-3 del decreto legislativo n. 110 del 1992. In particolare, le disposizioni dettate da tale ultimo decreto legislativo dovrebbero ritenersi rispettate laddove - come nel caso di specie - le operazioni di surgelazione fossero effettuate senza indugio e nell'osservanza della relativa disciplina, in mancanza di elementi di fatto in contrario. In ogni caso, tale testo normativo non sarebbe applicabile a prodotti non presentati in commercio come alimenti surgelati, perché si riferirebbe solo alla produzione e alla distribuzione per la vendita di prodotti surgelati all'origine.
Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la concessione della sospensione condizionale della pena;
beneficio non richiesto, in relazione ad una condanna per un reato per il quale sarebbe stata possibile l'oblazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale, è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo, in quanto esclusivamente riferito al trattamento sanzionatorio.
La Corte d'appello basa la sua decisione essenzialmente sul richiamo alla sentenza Cass., sez. 3^, 16 ottobre, n. 46860, rv. 238449, la quale fa applicazione del D.Lgs. n. 110 del 1992, art. 3, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 98/108 e ritiene, conseguentemente, che il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), sia configurabile nel caso in cui il prodotto fresco sia stato surgelato pochi giorni prima della sua scadenza. In tal caso, il procedimento di surgelazione si pone infatti in netto contrasto con il disposto del citato del richiamato art. 3, secondo cui la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione debbono essere effettuate senza indugio, mediante attrezzature tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biologiche e microbiologiche. Il principio di diritto enunciato in tale decisione deve, però, essere interpretato e applicato alla luce del disposto del D.Lgs. n. 110 del 1992, artt. 1 e 2.
La prima della due disposizioni, nel definire il campo di applicazione dello stesso D.Lgs., lo circoscrive a "la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana".
Il successivo art. 2 definisce quali surgelati gli alimenti sottoposti a procedimento di surgelazione che siano commercializzati come tali, con evidente esclusione degli alimenti che siano stati commercializzati e acquistati freschi e poi surgelati prima della somministrazione. Del resto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi sussistente nell'ordinamento un generale divieto di surgelare alimenti acquistati come freschi e destinati alla somministrazione, non essendo plausibile che l'operazione di surgelazione possa essere effettuata "senza indugio" in presenza del lasso temporale che normalmente intercorre per la distribuzione, la commercializzazione e l'acquisto.
Nel caso di specie, la disciplina applicabile è dunque quella generale fissata dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), nel senso che, per la sussistenza della relativa violazione, si può prescindere dalla verifica della nocività concreta della cosa, ma è comunque necessario accertare che non siano state osservate le prescrizioni igienico - sanitarie idonee a garantire la buona conservazione del prodotto ed il pericolo, anche solo eventuale, di una sua contaminazione o alterazione.
E perciò, al fine di ritenere sussistente l'ipotesi della detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, i giudici di merito avrebbero dovuto evidenziare se e in che misura l'operazione di surgelazione fosse in concreto avvenuta con modalità tali da non garantire la corretta conservazione del prodotto, non essendo sufficiente a tal fine il semplice decorso del tempo minimo fra la produzione del prodotto fresco all'origine e la surgelazione da parte dell'acquirente.
Nè dalla semplice circostanza che alcuni dei prodotti fossero scaduti di validità in relazione alla data che riportavano per la loro consumazione quali prodotti freschi può desumersi che gli stessi fossero stati surgelati in modo scorretto, perché tale circostanza nulla prova circa il momento dell'effettiva surgelazione. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015