Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
La diminuente per il rito abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen. , assolvendo funzione premiale in relazione al rito alternativo prescelto, ha natura processuale e dunque disomogenea rispetto a quella sostanziale che deve caratterizzare le circostanze ex art. 69 cod. pen; essa pertanto non è soggetta al giudizio di comparazione da tale disposizione previsto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/1999, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
dott. Guido Ietti Presidente del 12.5.1999
1. dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. dott. Pasquale Perrone " N. 1066
3. dott. Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. dott. Nunzio Cicchetti " N. 39437/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale Corte d'appello di Ancona
avverso la sentenza pretore di Ancona del 21.08.1998, nei confronti di Di RO OR nato a [...] [...] e De RO ROria nata a [...] [...]
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per annullamento con rinvio
Il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, condannava i due imputati - recidivi - ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, sostituita con la libertà controllata, per il delitto di furto pluriaggravato, senza previa concessione di attenuanti. Il ricorrente P.G. denunziava illegalità della pena, nonostante il rito la cui diminuente non è suscettibile di giudizio ex art. 69 c.p. Il ricorso deve trovare accoglimento siccome fondato. La diminuente ex art. 443 c.p.p. non può dare luogo al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. Questo, infatti, presuppone la coesistenza di circostanze attenuanti ed aggravanti di diritto sostanziale, attinenti perciò al fatto materiale contestato.
La riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., assolvendo la diversa funzione premiale in relazione alla scelta del rito alternativo, ha natura processuale, dunque "disomogenea" rispetto a quella sostanziale che deve caratterizzare le circostanze ex art. 69 c.p. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Ancona, ai sensi dell'art. 569 co. 4 c.p.p.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Ancona per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999