Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z REPUBBLICA ITALIANA A R T e S I SEZIO 44 7 8 70 1 m IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E o R CORTE SUPREMA DI CASSAZION A C Oggetto D . E T Jourellite C N E Civiel S E Composta dagli Ill.mi S g.ri Magistrati: R.G.N. 15718/98 Dott. Manfredo GROSSI - Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 9684 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 21/11/00 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ME, TA TT, LO FA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. BISSOLATI 54, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BOITANI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati GIORGIO GIANOGLIO, VITO DI LUCA, giusta delega Matti;
ricorrenti
contro
IA NA PA (già Unione Subalpina di Assicurazioni USA PA), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA S GIOVANNI IN LATERANO 60, presso lo2000 1873 studio dell'avvocato GUIDO CIPRIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO SPOLADORE, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
PA IG, NT SI;
intimati - avversO la sentenza n. 76/97 del Giudice conciliatore di TORINO, Sez V, emessa il 23/09/97 e depositata il 24/09/97 (R.G. 18714/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Papale Luigi, premesso che una sua autovettura in sosta era stata urtata e danneggiata da un ciclomotore minore condotto dal RO FA, ha convenuto dinanzi al Conciliatore di Torino RO CO e NO TO "quali genitori e legali rappresentanti" del minore, per esserne risarcito. I convenuti, assumendo che il sinistro si era verificato perché il ciclomotore era stato a sua volta urtato da una autovettura condot- ta dal proprietario NO AS ed assicurata dalla 2 Allianz Subalpina, hanno chiamato in causa il NO e 1' "Allianz per sentir affermare la responsabilità esclusiva del primo o, in subordine, per esserne almeno in parte "tenuti indenni" da entrambi. Il NO e l'Allianz hanno chiesto il rigetto delle domande propo- ste nei loro confronti. Con sentenza del 24.9.1997 il Conciliatore, ritenuta la responsabilità del minore Lo- negro, ha condannato i suoi genitori al risarcimento del danno in favore del Papale. Ricorrono il RO CO e la NO con quattro motivi. Resiste la Allianz Subalpina con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col terzo motivo, che per antecedenza logica va previamente esaminato, i ricorrenti denunziano viola- zione degli artt. 2054 cod.civ. e 154 cod. strad. La- mentano che il Conciliatore abbia attribuito al minore RO FA la responsabilità dell'accaduto senza considerare le concrete modalità con cui il sinistro aveva avuto luogo. La doglianza è inammissibile, giac- chè, quantunque formalmente enunciata in termini di violazione di legge, tende in realtà, nella sua concre- ad ottenere nella presente sede unata articolazione, nuova valutazione (non consentita nel giudizio di le- gittimità) del fatto che ha originato la controversia. Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazio- 3 ne dell'art. 112 cod. proc. civ. Lamentano che, incorren- do in ultrapetizione , il Conciliatore abbia espressa- mente condannato in proprio, ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., i genitori del minore RO FA, quantun- que essi fossero stati convenuti dal Papale nella esclusiva qualità di legale rappresentanti del figlio minore e, quindi, soltanto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. La doglianza non ha fondamento, giacchè (come risulta dalle conclusioni dell'attore, riprodotte nella intestazione della sentenza impugnata) i coniugi Lone- espressamente convenuti dal gro-NO sono stati Papale anche nella qualità di genitori del minore e, quindi, anche ai sensi dell'art. 2048 cod.civ. - Col quarto motivo, logicamente consequenziale al precedente, i ricorrenti lamentano che il Conciliatore abbia motivato l'affermazione della loro diretta re- sponsabile ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., con l'insufficiente rilievo secondo cui essi non avrebbero superato la presunzione di colpa prevista da detta nor- ma, quantunque un teste da loro indotto avesse dichia- rato che al minore era stata "fornita una buona educa- zione". La doglianza è inammissibile, perché, al pari della prima, è intesa a conseguire nel giudizio di cas- sazione una nuova valutazione della prova acquisita nel giudizio di merito. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano viola- zione dell'art. 112 cod. proc. civ. Lamentano che il Con- ciliatore, pur avendo ravvisato estremi di responsabi- lità a carico del minore, abbia del tutto omesso di indagare circa la eventuale responsabilità concorrente del NO, sul rilievo che nessuna domanda sarebbe stata proposta nei suoi confronti, sebbene i convenuti avessero espressamente chiesto, sia pure in subordine, l'accertamento del concorso di colpa del NO e la condanna di quest'ultimo a rivalerli in parte di quanto essi fossero condannati a pagare all'attore. La do- glianza è fondata, giacchè i convenuti coniugi RO- NO, pur avendo chiesto in via principale l'affermazione della responsabilità esclusiva del Pan- tano, ne avevano in subordine sostenuto la responsabi- lità concorrente ed avevano agito nei suoi confronti in regresso, onde il Conciliatore, avendo escluso che tali domande fossero state proposte, è effettivamente incor- so nel denunziato vizio di omessa pronunzia. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limita- tamente alla censura accolta, con rinvio al giudice di pace di Torino, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Tori- no. Roma, 21.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE from IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Wher Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001. DI IL CANCELLIERE M E Giovanni Giambattista R P the E U T S R O C E N O I Z A R T e S I G E n R i A D C E T . N § E S E 16