Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7135
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Sentenza 25 maggio 2001

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Ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post - datazione non induce di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7135
    Data del deposito : 25 maggio 2001

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