Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post - datazione non induce di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7135 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST IZ, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 132, presso l'avv. Mario Jasonna, che lo difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
S.n.c. STUDIO EN AR & C., in persona del "titolare" NO OR, elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario n. 8, presso l'avv. Ettore Valenti, che lo difende insieme con l'avv. Paolo Vannini, di Dolo (Venezia), come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1617 dell'11 giugno 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2000 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
udito l'avv. Franco Di Lorenzo, delegato dall'avv. Mario Jasonna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Schirò, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO OR chiese al Giudice di Pace di Mestre, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna di IZ TE, titolare della ditta "SMC. TE di IZ TE" al pagamento di 2.320.500 lire, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore "nella qualità di titolare della S.n.c. Studio TE OR & C.".
L'ingiunto propose opposizione, con la quale rilevò che NO OR aveva chiesto il decreto ingiuntivo in proprio, non in qualità di legale rappresentante della società creditrice, e comunque che aveva pagato il suo debito con un assegno bancario, che quest'ultima ben avrebbe potuto porre all'incasso, anche se postdatato. Eccepì dunque la carenza di legittimazione attiva di NO OR, e comunque l'estinzione del suo debito;
ed in via riconvenzionale chiese, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., il risarcimento dei danni che a suo dire aveva subito, per la temeraria azione giudiziaria esperita nei suoi confronti.
Il Giudice di Pace di Mestre accolse la prima delle anzidette eccezioni, e revocò il decreto opposto.
NO OR propose appello, e sostenne che dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso presentato per ottenere il decreto ingiuntivo risultava evidente che egli aveva agito in qualità di legale rappresentante della società Studio TE OR & C., e non invece che aveva fatto valere un suo credito personale, come ritenuto dal Giudice di Pace.
IZ TE si costituì, e chiese il rigetto del gravame, ribadendo entrambe le eccezioni proposte di carenza di legittimazione attiva di NO OR e di pagamento, nonché la domanda riconvenzionale risarcitoria.
Il Tribunale di Venezia, rilevato che dopo il deposito della sentenza di primo grado l'assegno era stato posto all'incasso e regolarmente pagato, e dunque che il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo era stato soddisfatto, ha, con la sentenza indicata in epigrafe, revocato l'ingiunzione di pagamento.
Il detto Tribunale ha peraltro affermato che il decreto ingiuntivo era stato ritualmente chiesto da NO OR in qualità di legale rappresentante della società Studio TE OR & C., e legittimamente concesso;
in particolare che la creditrice, avendo ricevuto, dopo aver sollecitato l'adempimento al suo debitore, "l'assegno postdatato, e non il pagamento immediato", aveva a ragione ritenuto inopportuno porre all'incasso senz'altro l'assegno, per non rischiarne il protesto, e il conseguente indebolimento della capacità economica del debitore, per il discredito che potuto subire;
anche se la presentazione del ricorso non era stata accompagnata dalla restituzione del detto assegno, dal momento che non si era verificato l'evento (duplicazione delle azioni, causale e cartolare) che la norma che impone tale restituzione (per l'esperimento della prima) intende evitare.
In virtù di tali considerazioni il Tribunale ha condannato IZ TE al pagamento delle spese di lite.
Quest'ultimo ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi, che ha poi illustrato con memoria.
La società Studio TE OR & C. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso IZ TE censura la sentenza impugnata per aver affermato che NO OR chiese il decreto ingiuntivo di cui si è detto in narrativa nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società Studio TE OR & C.; sostiene che tanto non risulta dalla sua lettura, e denunzia violazione degli art. 75 e 81 cod. proc. civ., e degli art. 2266 e 2293 cod. civ.. La censura è inammissibile.
L'affermazione censurata è frutto dell'interpretazione che il giudice del merito ha dato del ricorso ingiuntivo e della domanda con esso formulata, risolvendo una questione di fatto riservata alla sua esclusiva cognizione (vedi Cassazione civile sez. III, 24 marzo 2000, n. 3538). A questa Corte è dunque consentito solo il controllo della motivazione della decisione censurata.
Motivazione che appare adeguata (avendo il Tribunale esposto le ragioni per le quali l'ha adottata, indicandone i riscontri testuali ed extra testuali), ed immune da errori logici e giuridici;
errori che il ricorrente non ha comunque specificamente indicato, essendosi egli limitato a contrapporre una sua lettura dell'atto processuale a quella che ne ha dato il giudice del merito.
Con il secondo motivo del suo ricorso IZ TE censura l'impugnata sentenza per aver affermato la legittimità della richiesta di decreto ingiuntivo da parte della società Studio TE OR & C., pur avendo egli pagato il suo debito con un assegno bancario, anche se postdatato, e senza accompagnare a tale richiesta la restituzione di quest'ultimo; e denunzia violazione degli art. 31, 55, e 58 del rd. 21 dicembre 1933 n. 1736, e vizi di motivazione.
La censura è fondata.
Ai sensi dell'art. 31 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la postdatazione non determina la nullità dell'assegno bancario, ma soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, ed il creditore può dunque esigerne immediatamente il pagamento;
ne consegue che l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco della sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (vedi Cassazione civile sez. II, 11 maggio 1991 n. 5278, e, più recentemente, sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039). Con il terzo motivo del suo ricorso IZ TE censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione la sua domanda di risarcimento che aveva proposto in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. La Corte ritiene che l'omissione denunziata dal ricorrente sia soltanto apparente, e che il Tribunale, ritenuta correttamente proposta, da parte della società Studio TE OR & C., l'azione di adempimento (con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo) ha implicitamente ma non equivocamente, disatteso la domanda riconvenzionale di IZ TE.
Poiché peraltro sulla correttezza della proposizione della detta azione di adempimento dovrà pronunziarsi nuovamente il giudice di rinvio, facendo applicazione del principio di diritto innanzi affermato, la censura in esame resta assorbita.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001