Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15524 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "B" CA ITALIANA1 55 24/03 IN NOME DEL POPOLO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASS Y ONE 13593/2002 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Cron.31566 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere Ud. 25 giu Dott. Camillo Filadoro Consigliere gno 2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IT DO, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domici- liato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
controricorrente 402 9 Л avverso la sentenza n. 242/2001, decisa il 5 aprile 2001 e pubbli- cata il 10 maggio 2001, resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila nel procedimento n. 538/2000 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 gennaio 1998 IT DO conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro il Ministero dell'Interno, al fine di ottenere l'assegno d'invalidità. Con sentenza n. 524 in data 24 maggio 29 settembre 1999 il Giu- dice adito respingeva la domanda. Interponeva appello il IT e in esito il gravame veniva ri- gettato con sentenza n. 242/2001, emessa in data 5 aprile 10 maggio 2001 dalla Corte d'Appello di L'Aquila. La decisione veniva così motivata. Osservava la Corte territoriale che l'appellante aveva solamente mosso generiche critiche alla consulenza, non aveva lamentato ag- gravamenti, si era limitato a documentare un ricovero relativo ad una malattia psichica, peraltro già valutata dal CTU officiato in primo grado. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- 2 л sazione IT DO, con atto notificato in data 8 maggio 2002, sulla base di un unico complesso motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 7 giugno 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 9 del decreto legi- slativo 23 novembre 1988 n. 559; si denuncia altresì, con riferi- mento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si lamenta il mancato esame delle varie patologie riscontrate e la mancanza di una valutazione riferita alle percentuali d'invalidità di cui al decreto legislativo n. 509/88. Le censure non appaiono fondate. Rileva anzitutto la Corte che non viene indicato, al di là della mera enunciazione delle norme invocate, un qualsiasi principio di diritto che sarebbe stato violato o erroneamente applicato e per- tanto la denuncia va ricondotta nell'ambito del vizio di motiva- zione. Si deve quindi segnalare che la Corte di Appello ha escluso la sussistenza di ragioni atte a giustificare il rinnovo della consu- lenza con riferimento appunto alla malattia psichica denunciata in atto di appello, non essendo stata formulata critica di sorta cir- ca la valutazione data dal CTU officiato in primo grado quanto al- le altre patologie. 3 л Nuova, e quindi insuscettibile di ingresso nel giudizio di legit- timità, è infine la censura relativa alla mancata considerazione delle percentuali di incidenza delle singole patologie. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA La Corte O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 25 giugno 2003 IL PRESIDENTE Gal iz Allen to youIL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE ND DL Depositato in Cancelleria A M oggi, 16 OTL2003 E R P U IL CANCELLIERE more fearselleس 4 4A-fx