Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
4 7 3 . 3 , 1 ) 9 E 7 1 C - S 1 A 1 N P - A I 1 R 2 REPUBBLICA ITALIANA D T . S I L E G C 9 E I 3 R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D E A U I 6 D 4 G E . Oggetto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T N T E R 15 sentenza S E A ( Mag trat /03 di SEZIONE PERZA CIVILA009-11 equità giudice Composta dagli pace R.G.N.20752/01 CARBONE Dott. Vincenzc Presidente Dott. Paolo Consigliere VITTORIA ляги Cron.Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Luigi Francesco UI NANNI Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore c.c. 05/11/02 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: AR IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Anicio Galio II. 51, presso l'avv. IU Lucchese, 2 difeso dall'avv. Ruggero Giblisco, giusta delega in at- -1; ricorrente
contro
AUTOELF s.r.l.; intimato avverao la sentenza n. 72/00 del giudice di pace di Au- gusta del 12 13 febbraio 2001 (R.G. 72/00). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario 2110/02 1 Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.K., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 12 - 13 febbraio 2001 il giudice di pace di Augusta ha dichiarato improcedibile la opposi- zione proposta da AR IU contro la AUTOELF S.r.
1. avverso il decreto 19 novembre 1999 per non es- 1'cpponente costituito nei termini di cui all' sersi art. 165 c.p.c. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso AR IU, affidato a due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la AUTOELF 3.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto ricorso, ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c., è manifestamente fondato. Il giudice di pace di Augusta ha ritenuto che es- sendo stato notificato l'atto di opposizione il 20 gen- naio 2000, per la prima udienza del 30 aprile 2000 era tardiva, a norma dell'art. 647 c.p.c. l'iscrizione del- la causa a ruolo avvenuta il 20 marzo 2000, poiché «l'interpretazione letterale dell'art. 647 c.p.c. porta 2 a ritenere che l'iscrizione della causa per opposizione ad ingiunzione deve eesere eseguita entro i cinque giorni dalla notifica dell'opposizione come previsto dall'art. 165 C. p. C., cinque giorni in quanto i termini dinanzi al giudice di pace sono ridotti а меса ех art, 318, comma 2 e 165 c.p.c.>>. L'affermazione è in contrasto, oltre che con la te- stuale previsione di cui all'art. 319 c.p.c. (che pre- vede che le parti possano costituirsi anche in udien- za , con il costante insegnamento di questa Corte rego- latrice. Si è precisato, infatti, al riguardo, che nei giu- dizi di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace il termine ultimo per la tempestiva co- stituzione dell'opponente, anche agli effetti dell'im- procedibilità ex art. 647 c.p.c., è dato, à seconda dei casi, dall'udienza indicata in citazione, se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza ė tenuta da un magistrato diverso da quello designato (art. 56 diap. att. c.p.c.), o dall'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, де nel giorno fissato nell'atto reegun magistrato tiene udienza (art. 57 disp. att. c.p.c.) (In termini, ad esempio, Cass. 14 giugno 2000, г. 8090). 3 Non essendosi il giudice di pace attenuto al rife- rito principio è palese, come anticipato che il propo sto ricorso meriti integrale accoglimento. Irrilevanti, al fine di una diversa soluzione della lite sono le ulteriori considerazioni espresse dal giu- dicante sul merito della controversia (e in ordine, in particolare, alla infondatezza dell'eccezione di pre- scrizione sollevata dall'opponente) che, in quanto rese dopo la dichiarazione di improcedibilità della opposi- zione devono considerarsi adottate in carenza di potere da giudice a quo. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice di pace di Augusta, che provvederà, altresì, sulle spe- se di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per D OVO esame ad altro giudice di pace di Augusta, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del- Ia terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 5 novembre 2002. il Consigliere relatore est. мей fen 4 il Pres Packe IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista * DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.2 GEN., 2003 IL CANCELLIERE C1 NO ze Battista .374 N 1394, E) L LLO ISTRA C 1-17 SO I PA REG 2 D L. ICE A 39 D TE IUD E ESEN 46 G TT, E R (IST.N A