CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12761 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND AN nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/11/2025 del Tribunale di Trento Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI GO;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 18 novembre 2025 il Tribunale di Trento, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trento in data 1 novembre 2025, con la quale era stata applicata a JA ND la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata, così come specificato nel capo di incolpazione provvisoria, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente al riconoscimento del pericolo di fuga, confermando nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12761 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/02/2026 2 2. Propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore di fiducia, eccependo con due motivi: la violazione di legge (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l’eccezione difensiva del mancato deposito da parte della Procura delle trascrizioni delle intercettazioni autorizzate, effettuate dalla Polizia Giudiziaria sui telefoni cellulari degli indagati;
vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, aventi natura congetturale e privi di riscontro anche sul piano logico. 3. Il ricorso va rigettato, perché basato su motivi infondati. In relazione al primo motivo di ricorso va ribadito il principio secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02). Il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle intercettazioni ritenute inutilizzabili;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano, infatti, irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, sì che la doglianza va considerata del tutto generica sul punto. Dalla lettura dell’ordinanza del tribunale risulta l’utilizzazione di numerosi e concordanti indizi di colpevolezza, diversi dal contenuto delle conversazioni intercettate: l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dall’utenza intestata (e in uso) all’indagato; la corrispondenza fisica dell’indagato con la descrizione fornita dalla vittima e con l’immagine fotografica acquisita agli atti;
gli spostamenti dalla Puglia a Milano e poi a Trento, luogo della rapina, l’incontro con il coindagato e il rientro nel luogo di residenza, in mancanza di plausibili ragioni alternative circa i movimenti sul territorio nazionale in un breve arco di tempo. 5. In particolare, circa i gravi indizi di colpevolezza (secondo motivo di ricorso) con argomentazioni immuni da rilievi di legittimità perché coerenti con gli atti indagini, il Tribunale ha riscontrato la presenza dell’indagato in Trento il giorno della rapina, con i coindagati CE e AJ, incontrati la sera precedente, ed il successivo rientro a Milano, prima di ritornare nel luogo di residenza in Puglia;
ha altresì evidenziato i plurimi contatti fra gli indagati e 3 l’utilizzo di una mola a disco per forzare la cassaforte della vittima, furtivamente asportata dalla ditta ove prestava servizio il Memaj;
infine, ha attribuito valenza di riscontro ad alcune conversazioni intercettate ed alla descrizione fornita dalla persona offesa. 6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI GO GI NI
udita la relazione svolta dal Consigliere GI GO;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 18 novembre 2025 il Tribunale di Trento, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trento in data 1 novembre 2025, con la quale era stata applicata a JA ND la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata, così come specificato nel capo di incolpazione provvisoria, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente al riconoscimento del pericolo di fuga, confermando nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12761 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/02/2026 2 2. Propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore di fiducia, eccependo con due motivi: la violazione di legge (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l’eccezione difensiva del mancato deposito da parte della Procura delle trascrizioni delle intercettazioni autorizzate, effettuate dalla Polizia Giudiziaria sui telefoni cellulari degli indagati;
vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, aventi natura congetturale e privi di riscontro anche sul piano logico. 3. Il ricorso va rigettato, perché basato su motivi infondati. In relazione al primo motivo di ricorso va ribadito il principio secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02). Il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle intercettazioni ritenute inutilizzabili;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano, infatti, irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, sì che la doglianza va considerata del tutto generica sul punto. Dalla lettura dell’ordinanza del tribunale risulta l’utilizzazione di numerosi e concordanti indizi di colpevolezza, diversi dal contenuto delle conversazioni intercettate: l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dall’utenza intestata (e in uso) all’indagato; la corrispondenza fisica dell’indagato con la descrizione fornita dalla vittima e con l’immagine fotografica acquisita agli atti;
gli spostamenti dalla Puglia a Milano e poi a Trento, luogo della rapina, l’incontro con il coindagato e il rientro nel luogo di residenza, in mancanza di plausibili ragioni alternative circa i movimenti sul territorio nazionale in un breve arco di tempo. 5. In particolare, circa i gravi indizi di colpevolezza (secondo motivo di ricorso) con argomentazioni immuni da rilievi di legittimità perché coerenti con gli atti indagini, il Tribunale ha riscontrato la presenza dell’indagato in Trento il giorno della rapina, con i coindagati CE e AJ, incontrati la sera precedente, ed il successivo rientro a Milano, prima di ritornare nel luogo di residenza in Puglia;
ha altresì evidenziato i plurimi contatti fra gli indagati e 3 l’utilizzo di una mola a disco per forzare la cassaforte della vittima, furtivamente asportata dalla ditta ove prestava servizio il Memaj;
infine, ha attribuito valenza di riscontro ad alcune conversazioni intercettate ed alla descrizione fornita dalla persona offesa. 6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI GO GI NI