Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
0 3277/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE P LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto Locasions SEZIONE TERZA CIVILE Riscalts Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G. N. 8609/01 Cron.7483 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 511 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere- Ud.18/11/02 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IU LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59 SC A, presso lo studio dell'avvocato LO FALZETTI, difeso dall'avvocato SALVATORE DEPLANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GE UI, FE CESARE;
- intimati avverso la sentenza n. 1050/00 del Tribunale di CAGLIARI, emessa e depositata il 16/05/00 (R.G. 2002 1713/99); 2225 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 16/10/97 LO IU, premesso che conduceva in locazione ad uso negozio di vendita di capi di abbigliamento un immobile sito in Cagliari, via Garibaldi n. 240, piano terra, di proprietà di UI GE che lo aveva venduto con atto notar RA del 16/4/97 al prezzo di L. 73.334.000 a CESARE FE senza metterlo nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, conveniva i suindicati davanti al locale Pretore proponendo domanda di riscatto ex art. 38 L. n. 392 del 1978. Nella resistenza dei convenuti l'adito Pretore, con sentenza 29 aprile 1998, rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese processuali, ritenendo trattarsi di c.d. vendita in blocco (infatti con lo stesso rogito il GE aveva alienato anche due appartamenti siti nello stesso edificio). r Proponeva appello il IU al quale resisteva il GE ed il FE a ed il Tribunale di Cagliari, previo espletamento di C.T.U., con sentenza 16 maggio 2000, lo rigettava, con ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado, condividendo sostanzialmente la motivazione del primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il IU sulla base di un solo motivo, illustrato anche con memoria. Le parti intimate non si sono costituite in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38 L. n. 392/1978 e l'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la conforme statuizione negativa nei suoi confronti pronunciata dai giudici di merito, assumendo che nella specie non ricorreva un'ipotesi di c.d. vendita in blocco. La censura non coglie nel segno. Essa si infrange, infatti, contro l'accertamento con cui i suddetti giudici e, segnatamente, quello di appello hanno rilevato, dall'analisi dei dati catastali e delle indicazioni provenienti dai contratti di locazione e di compravendita già valutati in prime cure www e. soprattutto, dalle conclusioni del C.T.U., che le unità immobiliari vendute con il rogito RA e facenti parte dell'edificio sito ai nn. 240 e 242 dell'immobile di via Garibaldi, "costituiscono le singole porzioni di un unico edificio e ne esauriscono la consistenza". Ha aggiunto il Tribunale cagliaritano che la previsione di un prezzo unico e l'oggetto stesso del contratto (relativo all'intero edificio di cui fa parte, quale singola porzione strutturalmente connessa all'intero stabile, anche il locale detenuto in locazione dal IU) sono elementi di fatto "che fanno ritenere che vi sia stata una volontà delle parti di W trasferire un intero blocco di edificio e non già delle singole porzioni dello stabile, comprese, per mera comodità o per altre ragioni, in un unico contratto". E ne ha tratto la conclusione che, trattandosi di un caso di "vendita in blocco", non trovano applicazione gli artt. 38 e 39 L. n. 392 del 1978. Motivazione incensurabile in questa sede, poiché conforme al costante insegnamento di questa Corte con riguardo, appunto, alla c.d. vendita in blocco (ex plurimis Cass. 2 ottobre 1998 n. 9788 e 19 ottobre 1998 n. 10340) e che sotto il profilo logico raggiunge un adeguato livello di congruità e di ragionevolezza. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE JL PRESIDENTE حساسة Schewom IL CANCELLERE C1 Janocenze ttista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 5 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo BA