Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17643 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT, 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) PACE)1 7643 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggett Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22373/99 Dott. Vincenzo CARBONE ― Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 41484 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 11/10/02Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APUANIA 12, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO LABUA, difeso dall'avvocato VINCENZO DI PONZIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CO EL;
- intimata avversO la sentenza n. 87/99 del Giudice di pace di LIZZANO, emessa il 9/7/1999, depositata il 08/09/99; 2002 RG.182/1999; 1917 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. PE LL, con atto del 20 maggio 1999, ha convenuto davanti al giudice di pace di Lizza- no la moglie NG LA, per opporsi all'atto di precetto con il quale gli era stato intimato il paga- mento della somma di lire 1.126.380, in forza di prov- vedimento del presidente del tribunale nel giudizio di separazione in corso tra essi coniugi. L'opponente ha dichiarato: che l'importo dell'asse- gno di mantenimento, fissato in lire 600.000 mensili era stato ridotto a lire 400.000 mensili dal giugno 1998, che l'aggiunta di famiglia non era dovuta, che il provvedimento presidenziale non poteva essere conside- rato titolo esecutivo per mancata indicazione dell'in- dicazione mensile del dovuto, che aveva decurtato il suo debito di lire 10.000 per spese postali.
2. L'opposizione è stata rigettata con sentenza dell'8 settembre 1989. Il giudice di pace ha ritenuto che, fino al giugno 1998, l'attrice aveva maturato il diritto a percepire 2 l'assegno nella misura di lire 600.000 e che la tratte- nuta per spese postali era illegittima.
3. Per la cassazione della sentenza PE Palom- bella ha proposto ricorso. L'intimata NG LA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge sei motivi di censura ed è ri- gettato con le considerazioni di seguito indicate.
2. Con il primo motivo alla sentenza impugnata è addebitato di non avere considerato che il titolo della pretesa non era costituito dall'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione, perché questa era stata provvedimento del giudicemodificata da successivo istruttore in data 19 giugno 1998: censura di violazio- ne dell'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ. Il secondo motivo ripete la stessa censura con ri- ferimento all'aggiunta di famiglia;
il ricorrente So- stiene che questa voce non era indicata nell'ordinanza del giudice istruttore prima indicata: censura di vio- lazione dell'art. 480, in relazione all'art. 474 cod. proc. civ. Anche il terzo motivo si riferisce alla richiesta di pagamento dell'aggiunta di famiglia ed addebita alla sentenza impugnata l'errore di difetto di motivazione 3 in ordine alla statuizione sul punto. Eguali censure di difetto di motivazione sono con- tenute nel quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, rispettivamente, con riferimento all'intera decisione, al mancato esame della diligenza del debitore nel- l'adempimento delle sue obbligazioni ed alla specifica- zione delle prove.
3. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pa- ce decide secondo equità la causa il cui valore non ec- cede lire due milioni". Il potere equitativo del giudice di pace, indicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuiti- vo e non di tipo sillogistico;
non richiede, cioè, la preventiva individuazione della norma astratta applica- bile al caso concreto. Da questo principio si possono ricavare le seguenti implicazioni sul piano dell'impugnazione delle corri- spondenti decisioni con il ricorso per cassazione. La violazione delle regole processuali può essere denunciata incondizionatamente, poiché l'art. 113 cita- το non sottrae il processo davanti al giudice di pace al rispetto di queste regole, le quali attengono alla tutela del diritto di difesa elevato a rango di diritto 4 costituzionalmente protetto dall'art. 24, secondo com- ma, della Costituzione (Cass. n. 11855/1993, nella mo- tivazione) e perché l'equità del giudice di pace attie- ne alle sole norme sostanziali (Cass. n. 716/1999 SU). Le decisioni adottate in controversie di valore non eccedente lire due milioni, sono sempre e solo decisio- ni secondo equità, perché questo è l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice in questo contesto. Nelle stesse controversie il difetto di motivazione può essere dedotto solo sotto il profilo della sua man- canza о sotto quello della sua enunciazione meramente apparente.
4. Nel presente giudizio, solo apparentemente, le prime due censure si riferiscono alla violazione di norme processuali. Il giudice di pace, infatti, ha chiarito i rapporti esistenti tra l'ordinanza presidenziale di determina- zione dell'assegno di mantenimento e quella del giudice istruttore del 19 giugno 1998, dichiarando che la prima e non la seconda costituiva il titolo esecutivo e pre- cisando che nella prima ordinanza era stata fissato l'obbligo di corrispondere l'aggiunta di famiglia. Le considerazioni svolte sono il frutto dell'inter- pretazione del titolo esecutivo, che è devoluta al giu- dice di merito e non integrano certamente la censura di 5 mancanza о falsa applicazione delle norme processuali che disciplinano la portata e l'efficacia del titolo esecutivo.
5. Le altre censure, con le quali è denunciato il difetto di motivazione sotto i profili già indicati so- no inammissibili, come è stato indicato nella premessa di questa motivazione.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimata non vi ha svolto at- tività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, l'11 ottobre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 2002 11 RCELTIERE C1 Oggi IL Innocenzo Battista 9