Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione.
Commentari • 2
- 1. Farmaco a base di alcool e guida in stato di ebbrezza (Cass. pen., 29888/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 2. Guida in stato di ebbrezza, colpa, mancata diligenza, medicinaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2013, n. 43729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43729 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 12/07/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1508
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 12753/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NI, n. ad Hann (Germania) il 20/3/1990;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 7/12/2012 (n. 590/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/12/2010 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Gallipoli, assolveva, perché il fatto non sussiste, RR NI dalla contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. b) (acc. in Sannicola il 12/7/2009). Il giudice di primo grado rilevava che l'imputato, sottoposto ad alcoltest, aveva superato il limite di 0,80 g/l con una minima percentuale, 0,89 e 0,87. Pertanto, tenuto conto della possibilità di margini di errore nel rilevamento, assolveva l'imputato.
Con sentenza del 7/12/2012 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di legge. Osservava la Corte che lo stato di ebbrezza era stato rilevato dai Carabinieri già con un esame svolto con un "precursore". Successivamente avevano svolto, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, le misurazioni con l'etilometro ed entrambe avevano dato esito positivo con il superamento del limite di 0,80 g/l.
Pertanto non essendo provata alcuna anomalia di funzionamento delle apparecchiature, l'attendibilità degli esami non poteva essere messa in dubbio, di qui la condanna.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Invero non solo il superamento del limite era stato infinitesimale, ma la corte di merito non aveva tenuto in alcun conto che l'imputato faceva uso di farmaci con contenuto alcolico e ciò poteva aver determinato il superamento del limite del penalmente rilevante. Inoltre, per la punibilità del fatto andava provato che il RR si trovasse in stato di alterazione psicofisica e ciò non poteva essere dimostrato dal lieve superamento del limite, anche tenuto conto del fatto che ogni individuo ha una diversa reazione di assimilazione dell'alcool.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla prima censura formulata, va premesso che l'art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante.
Quanto poi alla doglianza relativa alla possibilità del cattivo funzionamento dell'etilometro, dal che la inattendibilità delle percentuali di alcool nel sangue riscontrate, va rammentato che questa Corte ha statuito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ...." (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45070 del 30/03/2004 Ud. (dep. 22/11/2004), Rv. 230489). Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità dell'apparecchio, salvo la formulazione di generici dubbi, correttamente ne ha dedotto il giudice di merito la attendibilità degli esiti dell'alcoltest.
3.2. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, che non era provato si trovasse in stato di ebbrezza e, quindi in una situazione di alterazione psicofisica, considerato che ogni individuo reagisce in modo differente all'assunzione dell'alcool e non basta il mero superamento di un limite posto da una norma a provarlo. Anche tale motivo di ricorso è infondato. Invero l'ordinamento, in particolare l'art. 186 C.d.S., correla la prova dell'ebbrezza al superamento della soglia del tasso alcolemico di g/l 50. Inoltre determina tre fasce percentuali per valutare il disvalore del fatto e punirlo solo amministrativamente (fascia "a"), ovvero penalmente, con diversa entità della pena, a seconda della entità del tasso (fascia "b" e "c").
In tale contesto, il superamento del limite integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, il che si giustifica con il fatto che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo, rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella consumazione.
Al rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013