Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/1999, n. 7269
CASS
Sentenza 20 dicembre 1999

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Non sussiste incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (art.34 c.p.p.) nel caso in cui il giudice abbia pronunciato o abbia concorso a pronunciare, nei confronti del medesimo imputato, sentenza di applicazione della pena su richiesta relativamente a reato da considerare in concorso materiale con quello da giudicare. (Nella specie la sentenza di applicazione della pena era stata pronunciata per il reato di false annotazioni in scritture contabili,previsto dall'art.1 del D.L.10 luglio 1982 n.429, conv. con modif. in legge 7 agosto 1982 n.516, ed il reato da giudicare era quello di false comunicazioni sociali di cui all'art.2621 cod.civ.).

Nel giudizio di appello minorile non è preclusa l'applicabilità della procedura di definizione concordata della pena a norma degli artt. 599, comma quarto e 602, comma secondo, cod. proc. pen., la quale presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente agli altri eventuali motivi di appello. (In motivazione, la S.C. ha osservato che non osta alla conclusione sopra indicata la circostanza che il "patteggiamento" della pena a norma degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. non sia ammesso nel procedimento minorile, in quanto da questo il cd. "patteggiamento" in appello è cosa ben diversa, non comportando, in contropartita dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di sorta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/1999, n. 7269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7269
    Data del deposito : 20 dicembre 1999

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