Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ее 67705 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 0 30 94 03 NOM NIL POPOLO ALIANO LA CO CAS Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg. i Magistrati: Dost, Bruno Presidente -F R.G. N. 1387/00 SACCUCCI Cron.7138 MONACI Consigliere Doit. EFo EBNER Rel Consiglierc Dott. Vittorio Glauco Rep. Dott. Giuseppo Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud.19/06/02 RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHEST 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DF.LLO STATO, che 10 B rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da JF I DD MERANO, in persona del Ministro pro tempore, elett vamente domiciliato i: ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che lo rappresenta e difendo ope legis;
ricorrente 2002 2809
contro
EI ΑΡ & CO KAPITALGESELLSCHAFT, in persona dinl Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la difende unitamente all'avvocato HJBERT GAPF, giusta procura a margine;
contraricorrente nonchè
contro
EI KA, ST AC A, EI RT;
intimati avverso la sentenza T₁₁ 81/99 della Commissione tributaria I I grado d BOLZANO, depositata il 16/08/99; udita _a relazione della causa svolta nella pubblica die z del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER: udito il P.M. in persona del SosLituto Procuratore Generalc Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Bolzano, sulla base di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Silandro, notificava alla società CH RL & Co KG- con sede in Silandro ed esercente attività di commercio all'ingrosso di legname e in particolare di traversine ferroviarie usate nonché ai soci CH RL, CH RT CH TE(deceduto e per esso all'erede CH RL) e HU AE,degli avvisi di accertamento in rettifica del reddito d'impresa dichiarato dalla società stessa, ai fini dell'ilor per gli anni dal 1987 al 1991 e,conseguentemente, dei redditi personali dichiarati,ai fini dell'irpef, dai singoli soci per le stesse annualità. I ricorsi avverso tali atti impositivi, proposti sia dalla società che dai soci, venivano,previa loro riunione rigettati dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano con sentenza n.3/6/96. Il ricorso della società e dei soci veniva invece accolto dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza n.81/1/99, depositata il 16.8.1999. I Giudici di appello rilevavano anzitutto la mancanza di elementi probatori dimostrativi delle sottofatturazioni di corrispettivi con relativa costituzione illecita di capitali all'estero contestate dall'Ufficio alla - società ricorrente. Per altro verso,ritenevano raggiunta la prova dell'effettiva esistenza ed operatività della agenzia EF CH NT CI HU(con sede a Landeck, in Austria) facente capo a CI (AE) HU,coniuge di RL CH,socio e legale rappresentante della società ricorrente: _ _ agenzia, ritenuta invece dall'Ufficio( e poi dai primi Giudici) una entità di sola forma,avente la finalità di fatturare alla CH & Co.delle provvigioni mediatoric calcolate in percentuale sull'ammontare del prezzo pattuito per le singole forniture del legname commercializzato e di consentire - quindi alla stessa società di portare tali( inesistenti) costi in detrazione dal reddito d'impresa. Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Merano.con due mezzi di gravame. Si sono costituiti e resistono con congiunto controricorso la sas CH RL & Co. E CH RL anche nella qualità di erede di CH TE. Motivi della decisione Con un primo motivo l'A.F. deduce violazione degli artt.39 lett.c) e d) e 40 DPR 600/1973;51 DPR 633/1972; 21,comma settimo DPR 633/1974 e 4 L.516/1982 avendo i Giudici di appello omesso di considerare che l'Ufficio,indipendentemente dalla regolare tenuta delle scritture contabili da parte dell'imprenditore, ha il potere di accertare comunque la realtà o meno delle singole operazioni commerciali ivi descritte e di escludere conseguentemente,nel secondo caso in quanto inesistenti - i relativi costi: - così rideterminando,in via induttiva, il reddito d'impresa. Con un secondo motivo la ricorrente Amministrazione deduce violazione degli artt.40 e 39 comma primo lett.d) DPR 600/1973;dell'art.2727 cod.civ.,nonché illogicità della motivazione. I Giudici di appello non avrebbero avvertito che l'Ufficio ha correttamente operato,desumendo l'inesistenza dei costi per provvigioni pagate all'agenzia estera da tutta una serie di circostanze - assenza di qualsivoglia organizzazione, anche sotto il profilo dell'assenza di dipendenti,di attrezzature e di locali,dell'agenzia di intermediazione, emissione delle fatture nei confronti di una sola impresa, il cui titolare è coniuge del titolare della ditta emittente;
misura esorbitante delle provvigioni pari al 25% dell'importo della vendita - tali da integrare delle presunzioni provviste dei requisiti di gravità previsione e concordanza idonec a giustificare la ripresa tassazione di costi all'evidenza fittizi. Le doglianze,data la loro stretta connessione,debbono essere congiuntamente esaminate. Osserva la Corte che il rilievo della ricorrente Amministrazione circa la esistenza in capo all'Ufficio finanziario del potere di accertare la realtà o meno delle singole operazioni commerciali è senza dubbio corretto, in via di principio ed anche in caso di regolare tenuta delle scritture contabili, ove ricorrano le condizioni che,ai sensi dell'art.39 comma primo lett.d) DPR 600/1973, legittimano appunto l'utilizzo del metodo induttivo. Al riguardo, conforme è anche il consolidato orientamento di legittimità( ex plurimis, Cass. 15310 e 13976/2000;12482/1998),che il Collegio condivide. Senonchè, nella specie,i Giudici di appello,con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente e non illogicamente motivato sulla base di un'analitica disamina degli elementi di prova raccolti, hanno concluso per la effettiva esistenza ed operatività dell'agenzia austriaca che ha emesso le fatture per l'attività di intermediazione prestata e poi utilizzate dalla soc. CH nel modo già 3 indicato e della ininfluenza del rapporto di parentela tra i titolari delle rispettive imprese. A questa stregua,incombeva ovviamente all'Ufficio la dimostrazione della mera apparenza delle singole operazioni commerciali oggetto di fatturazione e ritenute dall'Ufficio stesso. Invece tale dimostrazione,per quanto chiaramente si ricava dalla sentenza impugnata, non risulta essere stata offerta. D'altro canto sul punto la doglianza dell'Amministrazione finanziaria è generica,risolvendosi nel ribadire la inesistenza delle operazioni per via della mera apparenza della agenzia circostanza.questa, invece esclusa dal Giudice di appello e per quanto prima rilevato,non suscettibile di essere nuovamente messa in discussione in questa sede sulla base della diversa interpretazione e valutazione che delle risultanze di causa prospetta la ricorrente. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono,non sussistendo alcuna de le N . denunziate violazioni di legge,né vizio motivazionale, il ricorso deve ess rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi dichiararle compensate.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 Il PresidenteВи счис Il Consigliere estensore трит DEPOSITATO IN CANCELLERIA. -4- IL CANCELLIERE C1 Oggi - 3.MAR.2003. OsvaldoOsvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 ず