Sentenza 11 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6800 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 7 REPUBBLICA ITALIANA 06.8.0.0/ 02 DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' - Presidente - R.G.N. 18546/01 - Cron.19373 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.20/03/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE SRL (C.A.P. PRATO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 2002 69 presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo .1177 -1- N rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avvers0 la sentenza n. 84/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/03/01 - R.G.N. 562/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito l'Avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 16 febbraio 2000 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, accertava la insussistenza dell'obbligo della Cooperativa Autotrasporti Pratese s.r.l. di versare all'INPS la cd. contribuzione minore sulle agevolazioni tariffarie concesse ai familiari dei soci per il periodo agosto 1978/aprile 1992, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione delle somme già versate dalla società a titolo di condono. L'appello dell'INPS, cui resisteva la C.A.P., veniva rigettato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 6 febbraio/14 marzo 2001. I giudici di secondo grado, rilevato che la controversia riguardava solo la;
cd. contribuzione minore (tale essendo l'oggetto della domanda di accertamento negativo proposta dalla C.A.P., e mancando una riconvenzionale dell'INPS diretta ad estendere l'oggetto di causa anche ai contributi dovuti al Fondo di previdenza degli autoferrotramvieri, finché lo stesso è rimasto in vita, contributi regolati da una legge speciale, la n. 889 del 1971), osservavano che l'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nel testo vigente all'epoca della contribuzione richiesta, considera retribuzione, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, ad eccezione degli elementi espressamente elencati al comma 3. Non rientrando le agevolazioni tariffarie fra gli elementi tassativamente esclusi, le stesse dovevano essere ricondotte nell'ambito della retribuzione imponibile. 3 La mancanza, peraltro, del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previsto dall'art. 29 del d.P.R. n. 797 del 1955 per la quantificazione monetaria delle prestazioni in natura, impediva il sorgere della obbligazione contributiva. Né all'inerzia del Ministro poteva, per la Corte di Appello, sopperire l'INPS, dettando propri criteri di “monetizzazione” delle ricordate prestazioni, criteri mutati nel corso del giudizio (rispetto alla originaria quantificazione vi era stata una notevole riduzione dell'imponibile). Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La Cooperativa Trasporti Pratese s.r.l. (C.A.P. Prato) resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e falsa applicazione dell'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, la difesa dell'INPS critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'Istituto previdenziale possa sostituirsi al Ministro del Lavoro nel determinare il valore monetario delle agevolazioni tariffarie di cui si discute. Deduce che l'INPS è un ente pubblico, facente parte della Amministrazione indiretta statale (Corte Cost., 16 giugno 1993 n. 285), e persegue la stessa finalità pubblica del Ministero;
di conseguenza deve ritenersi legittima la emanazione della circolare n. 96/93, diretta a dare attuazione ad una norma che altrimenti resterebbe “paralizzata”. Nega che la citata circolare contenga criteri arbitrari o aleatori, sottolineando che la stessa costituisce uno “sforzo” per superare le difficoltà di applicazione della legge, e che tale "sforzo" non può ritenersi illegittimo perché compiuto dall'INPS e non dal Ministero. Con il secondo motivo, denunciando contraddittorietà della motivazione, la difesa dell'INPS assume che in taluni passaggi della sentenza la Corte di Appello afferma che è sorta una obbligazione contributiva, mentre in altri conclusivi passaggi formula affermazioni di segno opposto. Il ricorso non è fondato. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato (e l'affermazione è condivisa dalle parti) che le agevolazioni tariffarie, riconosciute dalla C.A.P. ai propri soci-dipendenti, debbano ricomprendersi nel concetto di retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/69, per quanto concerne, nel periodo controverso (agosto 1978/aprile 1992), la cd. contribuzione minore. La contribuzione dovuta, invece, per le prestazioni pensionistiche era regolata, per il ricordato periodo, dall'art. 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto). Trattandosi di una agevolazione rientrante nella cd. retribuzione in natura, la fattispecie è regolata dall'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, che dispone: "Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari”. Analoga regola (salvo che per la consultazione del Comitato assegni 5 familiari) è dettata dall'art. 30 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. I decreti ministeriali previsti dalle citate disposizioni rivestono, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. sesta, 28 aprile 1978 n. 524), natura di regolamenti di esecuzione, aventi il fine di porre in essere norme, particolareggiate e strumentali, per dare concreta attuazione alle norme di grado superiore;
si tratta di atti amministrativi dovuti, anche se l'Amministrazione, nell'emanarli, non è priva di ogni discrezionalità – e non soltanto tecnica - sull'an e sul quantum. Sulla natura di regolamenti di esecuzione concorda la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 26 gennaio 1981 n. 590), che pone l'accento sul carattere integrativo della legge, proprio dei decreti ministeriali in esame, tale da farli annoverare fra le norme sostanzialmente legislative, anche se di grado inferiore;
e sottolinea il "contenuto rimesso totalmente alla discrezionalità, tecnica ed anche amministrativa, di quel potere" ministeriale. Solo nei casi in cui l'entità del beneficio in natura sia determinabile con certezza, sia pure a posteriori, senza il ricorso a criteri discrezionali e senza alcuna conseguente possibile discriminazione tra i soggetti tenuti all'obbligazione contributiva (e, parallelamente, tra i soggetti che fruiranno di prestazioni previdenziali in funzione anche di quella contribuzione), si è ritenuto (anche se non senza contrasti) non necessario il decreto ministeriale: come nel caso della somministrazione del gas (Cass., 2 marzo 1984 n. 1479; 16 aprile 1985 n. 2525) o dell'energia elettrica a prezzo ridotto (Cass., 9 novembre 1984 n. 5678). Il decreto ministeriale è, invece, indispensabile quando il beneficio presenta caratteristiche tali (in relazione, ad esempio, alla varietà dei prezzi 1 locali, ad una diversificazione dei prezzi per le varie categorie, alla dedotta politica sociale perseguita nel fissare i costi dei trasporti pubblici, alla eccepita mancanza di un introito certo pari alla differenza fra le agevolazioni concesse e il costo ordinario delle tessere) da comportare elementi di discrezionalità nella determinazione dell'equivalente monetario da sottoporre a contribuzione. In questi casi la mancanza del decreto ministeriale impedisce la concreta insorgenza di un'obbligazione contributiva, pur in presenza di una retribuzione astrattamente soggetta a contribuzione. Né l'INPS può sostituirsi al Ministero per operare la quantificazione da questo omessa, atteso che la disposizione di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 797 del 1955 non prevede tale possibilità; che l'ente previdenziale è parte del rapporto contributivo;
che non ha poteri discrezionali. E neppure potrebbe il giudice disporre che alla contribuzione assicurativa previdenziale sia assoggettato il valore effettivo della prestazione in natura fornita anziché il valore convenzionale attribuito a tale prestazione dagli anzidetti decreti (Cass., 19 marzo 2001 n. 3928). La norma è posta, al di sopra delle parti (enti previdenziali, datori di lavoro, lavoratori), nel prevalente interesse pubblico;
anche se gli enti di previdenza hanno un interesse tutelato ad ottenere le contribuzioni cui hanno titolo in misura adeguata, i datori di lavoro a versare quanto dovuto, i lavoratori ad ottenere le prestazioni che loro competono, adeguate a detti versamenti. Gli enti previdenziali non sono, quindi, titolari, allorquando sia necessario il decreto ministeriale di quantificazione delle prestazioni in natura, di un diritto perfetto a percepire i contributi assicurativi in un ammontare legislativamente predeterminato (v. Cons. Stato, sez. sesta, n. 524/78, prima citata). Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure avanzate dall'INPS, avendo accertato, con valutazioni non soggette a sindacato di legittimità se non per vizio di motivazione (e comunque non censurate sotto alcun profilo), che nel caso in esame non era possibile "procedere alla determinazione del controvalore delle agevolazioni tariffarie concesse ai familiari dei soci della cooperativa resistente secondo un parametro di certezza”; erano stati adottati, per la quantificazione monetaria delle stesse, due diversi criteri, uno più ampio, in sede di primo accertamento ispettivo, ed un secondo più riduttivo, con notevole diminuzione del valore imponibile e della conseguente contribuzione. Il che costituiva chiaro indice dell'adozione di una discrezionalità che è riservata al Ministro e non può, come già rilevato, essere esercitata dall'ente previdenziale, parte del rapporto. Del resto lo stesso Istituto ricorrente sottolinea lo "sforzo" compiuto per superare le difficoltà di applicazione della legge. Né sussiste alcun vizio di motivazione, non essendovi contraddizione nell'affermare che "pur in presenza di una retribuzione sottoponibile a contributi, ancora non sia sorta l'obbligazione contributiva, che vede tra i propri elementi costitutivi non solo l'erogazione di una qualche utilità in natura o in denaro dipendente da un rapporto di lavoro, ma anche l'indicazione autoritativa (D.M.) del valore da sottoporre a contribuzione". Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002. Il cons. estensore Il Presidente Albaner how Janelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 MAG.2012 IL CANCELLIEREselle oggi, 3 0 3 I A 1 5 S D . S , T : A O R T N L A , L A ' 3 L O L S 7 B I - E I P 8 D S - D 1 I I S 1 A N T U N E S E E C G S O G I A G I D A E L 1 O T O A T I N R M I E D 9