Sentenza 24 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02 701 /0 1 ONE DEL OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 22568/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere Cron..5673 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud.05/12/00 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia-studio- dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 ** RICCARDO, elettivamente domiciliato in CECCHINELLI # 24 FEB 2001 IL CANCELLIERE ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA LATTANZI GIANCARLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG02440 SICURPOL SRL, S.A.F.E. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato DE MARCHIS CARLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BENIFEI, giusta delega 2000 in atti;
5192 -1- 事 controricorrente avverso la sentenza n. 570/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 01/10/98 R.G.N. 1005/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato VACIRCA per delega LATTANZI;
udito l'Avvocato BENIFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. -2- 1 Svolgimento del processo. Come leggesi nel ricorso per cassazione, CA CC, con atto introduttivo del 2 2 97, esponeva di lavorare in La Spezia dal 21.7.88 quale dipendente della società RP srl, con qualifica di guardia liv. 4; che detto inquadramento ed assunzione non sarebbero stati veritieri,in quanto esso ricorrente avrebbe sempre o prevalentemente svolto, senza soluzione di continuità, la propria opera alle dipendenze della SAFE spa, con effettive mansioni di autista dei furgoni per trasporto valori, nonché addetto alle operazioni di carico e scarico valori e alle operazioni relative ai macchinari ATS (bancomat); che la qualifica di guardia di liv 4° nulla aveva a che vedere con le mansioni effettivamente svolte e la RP non aveva l'autorizzazione a svolgere attività di trasporto valori nella provincia di La Spezia,né alcuna propria organizzazione di mezzi ed attrezzature (furgoni blindati etc); che tale situazione aveva fatto sì che alcuni dipendenti della RP esplicassero la loro attività lavorativa entro la sfera di controllo della Safe, sotto la direzione tecnica della stessa, con attrezzature e mezzi di esclusiva proprietà della SAFE (furgoni blindati) e con inserimento funzionale nella sua impresa,pur rimanendo alle dipendenze della RP;
Che, di conseguenza, trattavasi di mero appalto di manodopera, previsto dall'art. 1 L. n. 1369/60; che i rapporti con gli istituti di credito e i supermercati e, cioè, tutti i contratti di trasporto valori, erano stipulati a nome della SAFE;
che esso attore dal 198.89 effettuava le operazioni agli sportelli automatici Bancomat (ATS), consistenti nel prelevare dal macchinario il cassetto contenente il denaro residuo, inserire il nuovo cassetto pieno ed effettuare, prima delle suddette operazioni,la chiusura del vecchio e l'apertura del nuovo;
inoltre, svolgeva mansioni di autista sui furgoni blindati di proprietà della società SAFE ed esplicava anche tutte l'attività di carico e scarico dei valori;
che la giornata lavorativa di esso ricorrente, al pari di quella di tutti gli altri compagni di lavoro addetti al trasporto valori, si svolgeva dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 24; così anche per i festivi, recandosi il lavoratore, all'inizio del turno, presso la sede della RP, uule Sl 2 dove il capo servizio impartiva gli ordini e le direttive circa il lavoro da svolgere, secondo fogli-servizio che arrivavano direttamente da Savona, ove aveva sede la SAFE;
ricevute le istruzioni e prelevata una rice-trasmittente, il lavoratore saliva sul furgone a lui assegnato e iniziava il giro di consegne e ritiri indicato dal capo-servizio; che, per due o tre volte al mese, esso ricorrente era impiegato anche all'ENEL , per effettuare il servizio notturno;
che, frequentemente, in caso di bisogno ed in caso di assenza di personale SAFE, il capo servizio, per espresso ordine dell'ufficio amministrativo della SAFE spa, pretendeva dai lavoratori della RP o di sostituire detto personale assente o di integrare la forza lavoro della Safe al fine di portare a termine gli impegni presi;
così come era frequente che il lavoratore si trattenesse, su espressa richiesta del responsabile Safe spa e su comunicazione del capo servizio, oltre l'orario di lavoro per ultimare i lavori di scarico dei valori;
che dette ore di straordinario non erano concordate, bensì, sul momento, decise dal capo servizio RP, sempre secondo le indicazioni della Safe spa;
che le direttive e gli ordini erano impartiti dal responsabile RP, ma su stretta ed inderogabile indicazione del responsabile Safe spa, in quanto il foglio di servizio che arrivava giornalmente da Savona era inderogabile per il responsabile RP, essendo i percorsi già predisposti dalla Safe e dovendo il responsabile RP soltanto scegliere gli uomini da impiegare. Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva al Pretore di La Spezia che, dichiarata ed accertata la violazione dell'art. 1 L. 1369/60, accertasse la sussistenza di un rapporto di lavoro diretto fra Safe spa ed esso istante sin dal 199,90, con la condanna della Safe a pagare tutti i contributi di legge ai competenti uffici di assistenza e previdenza. Sia la RP che la Safe chiedevano il rigetto della domanda, che, di fatti, era rigettata dal Pretore con sentenza n. 127/98. L'attore proponeva appello, cui resistevano le due società. auk Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata il l'ottobre 98, rigettava l'appello. t s 3 L'attore ha proposto ricorso per cassazione. Le due società hanno depositato, ciascuna, un proprio controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc e art. 416 cpc u.c. Il ricorrente afferma che la RP non avrebbe fornito prova alcuna di essere titolare della licenza di trasporto valori: che la produzione, all'udienza di discussione, della licenza, sarebbe del tutto tardiva, trattandosi di documentazione nella disponibilità della convenuta già al momento della comparsa di costituzione e risposta;
che la RP non aveva fornito prova alcuna di avere la disponibilità dei furgoni blindati. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova,da parte del CC, dell'asserita interposizione fittizia e del rapporto di lavoro come direttamente intercorrente tra la Safe spa e l'attore. Ha rilevato il Tribunale che la RP è titolare di licenza trasporto valori, giusta la produzione datata 24.10.90 e successivi rinnovi. Che la RP svolge la sua attività di trasporto, scorta e vigilanza, dietro richiesta, volta a volta, formulata dalla Safe, tramite furgoni blindati di proprietà SAFE, sui quali viaggiano dipendenti della RP. Che le direttive ai dipendenti della RP srl vengono impartite dal capo-servizio della medesima RP srl, il quale si adegua alle esigenze manifestate di volta in volta dalla Safe spa, in conformità del contratto di appalto di servizi intercorrente tra le due società e datato 1.12. 89; che l'attività di mero trasporto è strumentale rispetto all'attività di vigilanza e di scorta ai valori, la quale rappresenta l'effettivo valore aggiunto che un'impresa, come la RP srl,è in grado di fornire, rispetto a una normale impresa di trasporto. uull l b 4 Che la RP è dotata di organizzazione di mezzi beni e persone, certificata anche dalla documentazione contabile depositata;
che l'attività svolta dalla RP a favore della Safe è solo una parte dell'attività globalmente svolta dalla prima ed anche i dipendenti della RP sono impiegati prevalentemente in ulteriori attività di istituto;
che, di conseguenza, l'attore aveva svolto,minoritariamente, prestazioni richieste dalla SAFE. Che l'apporto di mezzi da parte della RP emergeva dalla messa a disposizione del complesso degli apparati RP esistente nella centrale operativa di questa (sistemi radio, allarmi, computer etc.), nonché dall'autorizzazione amministrativa, di cui la RP è titolare, e dalle armi in dotazione ai dipendenti RP, di proprietà degli stessi. Che il potere direttivo sui dipendenti è sempre stato esercitato dal capo-servizio RP e l'adeguamento delle direttive alle esigenze della committente era comportato dall'adempimento del contratto di appalto di servizi fra le società; che i furgoni blindati di proprietà della Safe erano stati noleggiati alla RP. A fronte di tale articolata motivazione, il ricorrente afferma la tardività della produzione della licenza di trasporto valori, perché avvenuta solo in sede di conclusioni. L'argomento non è condivisibile;
trattandosi di prova documentale, la sua produzione ben poteva avvenire nell'udienza di discussione(e anche in appello), in quanto diretta ad una mera difesa(negazione dell'assunto dell'attore) e non ad introdurre un'eccezione in senso stretto (Cass. 4430/99), a mulla rilevando la possibilità di un'immediata produzione in una alla comparsa di risposta, trattandosi di prova a sostegno della negazione dell'assunto di parte attrice, cioè di negazione tempestivamente avanzata con la comparsa di risposta. In altre parole: una volta che le difese del convenuto siano state compiutamente precisate nella comparsa di risposta, nulla vieta che la prova documentale a sostegno della difesa medesima sia prodotta solo in sede di discussione. я м а М 5 Circa l'affermazione che la RP non avrebbe fornito la prova della disponibilità dei furgoni blindati, va rilevato che il Tribunale, cui spetta, quale giudice di merito, l'accertamento del fatto, ha dato atto della dimostrazione della relativa circostanza a mezzo della deposizione di ST IN, che ha riferito sul noleggio di detti mezzi da parte della RP. Nel motivo in esame non si spende parola per contestare detta deposizione, mentre la sussistenza dell'asserito noleggio di furgoni ben può essere provato anche soltanto a mezzo di prova testimoniale. Ne consegue il rigetto del motivo. Col secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. 1369/60 e 360 n. 3 cpc. Assumendosi la violazione dell'art. 1 della legge citata sull'interposizione vietata, si afferma, conclusivamente, che “l'esame delle risultanze istruttorie non avvalora assolutamente la motivazione dell'impugnata sentenza”,rimandando al prosieguo l'esposizione delle ragioni di tale affermazione. Poiché lo stesso motivo in esame rimanda al prosieguo del ricorso,dimostrando, di per sé, la propria insufficienza, non concretando una doglianza compiuta, ma rimandando al prosieguo l'esposizione delle ragioni a conforto della propria tesi, esso risulta inammissibile. Col terzo motivo si assume l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, relativamente al servizio reso dai dipendenti RP a favore della SAFE. Si afferma l'inesistenza della licenza di trasporto valori , non concessa con la prima autorizzazione, mentre, per mero errore materiale del compilatore della seconda autorizzazione (prodotta all'udienza di discussione), si dice nella premessa che, avendo la RP già ottenuto autorizzazione alla scorta, vigilanza e trasporto valori, si conferma quanto contenuto nella prima licenza (e,cioè, tutto meno che il trasporto valori). le a h t 6 Che, inoltre, non risulta che la RP abbia rimborsato ai dipendenti quanto speso per l'acquisto delle armi. Che tutti i contratti di trasporto valori riguardano solo la Safe,mentre gli altri riguardano solo la vigilanza e la scorta. Che, nei rapporti con la Safe, la RP non ha alcun rischio di impresa : non ha alcun rapporto con il cliente, non incassa alcun compenso, non è proprietaria di furgoni e, quindi, non ne sopporta le spese di manutenzione o di acquisto, non ha nessuna autonomia nel gestire il tragitto dei furgoni,unica autonomia essendo quella di scelta della guardia da inviare sull'uno o sull'altro furgone blindato. Con la conseguenza che si sarebbe realizzato un rapporto di interposizione fra i dipendenti RP, la Safe e la RP, dato che quest'ultima non aveva assunto alcun rischio, limitandosi a mettere a disposizione della Safe la forza lavoro dei propri dipendenti. Il motivo è infondato. Innanzitutto, esso non contesta minimamente l'accertamento del Tribunale, secondo il quale l'attore aveva svolto minoritariamente prestazioni d'opera richieste dalla Safe. Dovendosi dare rilievo alla preponderanza dell'attività lavorativa del prestatore, è evidente che, se la sua opera maggioritaria è stata resa per la RP, ciò basta ad escludere un rapporto con la Safe,neppure l'attore avendo affermato l'esistenza di due rapporti, uno con la RP e l'altro con la Safe, bensì soltanto l'esistenza di detto secondo rapporto.Orbene, se la prestazione per la Safe fu minoritaria, come accertato dal tribunale e non smentito col ricorso in esame,ciò basta ad escludere che l'attore lavorasse per la Safe invece che per la RP. ,Vendodo, quindi all'esame delle singole proposizioni contenute nel presente motivo, va rilevato: in ordine all'asserita mancanza di autorizzazione al trasporto valori, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha riportato testualmente le autorizzazioni, delle quali ha esposto solo la propria interpretazione. flank 7 Pertanto, non ha validamente smentito l'accertamento operato dal Tribunale sulla sussistenza dell'autorizzazione in parola. In ogni caso, mai l'attore risulta aver affermato che l'autorizzazione al trasporto valori era in possesso della Safe;
ne discende che, dagli atti, risulta che il trasporto valori avvenne " comunque, in forza della licenza in possesso della RP. Infine, come ben rilevato dal Tribunale, indipendentemente dalla validità dell'autorizzazione, bisogna aver riguardo alla situazione di fatto esistente:in altre parole, l'attore avrebbe dovuto provare l'esistenza di un rapporto di lavoro con la Safe e, per converso, l'inesistenza di un reale rapporto con la RP, il che, per quanto detto, non è avvenuto. Nessun rilievo ha che non risulta il rimborso delle spese per l'acquisto delle armi: ciò che rileva è che i lavoratori fossero dotati di armi in quanto guardie della RP e come tali, con la suddetta dotazione, contribuissero a rendere le prestazioni di quell'appalto di servizi che erano l'oggetto del contratto fra le due società. Né ha rilievo che tutti i contratti di trasporto valori riguardassero la sola Safe, mentre gli altri riguardavano solo la vigilanza e la scorta. Ciò che rileva è che la RP non lavorasse solo per la Safe e che l'attore non fosse adibito solo al servizio di tale ultima società,ma, come accertato dal tribunale senza ricevere smentita sul punto, abbia reso le proprie prestazioni per la Safe solo in via minoritaria, dal che si desume che la sua reale datrice di lavoro era la RP. Quanto, infine, all'affermazione che, nei rapporti con la Safe la RP non assumerebbe alcun rischio di impresa tale proposizione viene a cadere in base al rilievo ,basato sull'accertamento, in proposito, del Tribunale, che i furgoni erano noleggiati alla RP,per cui, avendone la disponibilità, detta società aveva anche la relativa responsabilità, con i rischi d'impresa connessi. Senza contare i rischi propri dell'attività svolta, consistenti nella Мое 8 possibilità di assalti e rapine ai danni dei mezzi blindati, della cui custodia la RP,in base al contratto stipulato, si era resa garante. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alle società resistenti le spese sostenute per questo giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna intimata, in L. 21000 oltre lire tremilioni per onorario di avvocato. 5 dicembre 2000 a Il Cons. est.: Il Presidente;
EL Sciauth Vincenzo Cresz auso Philli I D A 0 3 , 1 I 3 O . A 5 L T T L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R , . O A A N ' B Depositata in Cancelleria S L I E L 3 P D E S 7 - D I A oggi,24 FEB. 2001 8 I T N - S S 1 G O N 1 O IL COLLABORATORE P E S A E M I DI CANCELLERIN I D G A E A G , D E O O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D