Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8201 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN0 1 8201 REMA DICASSAZIONE LA CORTË Oggetto PAGAMENTO SECONDA CIVILE OPERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G. N. 12520/98 Cron.18928 - Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 59 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud. 30/01/01 Consigliere - CORTE C YC Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente Richiesta corje_sucia IL SOLE 24 ORE dal Sig SENTENZA per diritti L 306 1.8 GIU 2001 sul ricorso proposto da: AN NN (0 RENATO), ZA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato MARSICO GIUSEPPE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti CANCELLERIA
contro
AG VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS FABIO, difeso dall'avvocato MONTESANI ALBERTO, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia esecutiva 2001 controricorrente - dal Sig. MONTESANI per diritti L35000+ 6 176 avversO la sentenza n. 68/98 della Corte d'Appello di 4.OTI. 2001. IL CANCELLIERE -1- CATANZARO, depositata il 02/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato MONTESANI ALBERTO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. v o d LIRE 10000 CANCELLERIA AE998305 AE998304 AE998896 BF399557 BF399556 -2- LBF339455 Svolgimento del processo A seguito del ricorso monitorio di LV AG il presidente del tri- bunale di Paola, con decreto del 13 febbraio 1992, ingiunse ai coniugi Renato NC e IA PR di pagare al ricorrente la somma di £.28.192.834 qua- le corrispettivo di “lavori e servizi" da costoro commessi ed "espletati" nella loro abitazione. Al decreto si opposero il NC e la PR rilevandone la nullità per essere stato il provvedimento emesso per un credito concernente anche “servizi” e del quale comunque non era stata fornita alcuna prova idonea;
nel merito, gli op- ponenti eccepirono l'estinzione per avvenuto pagamento dell'obbligazione pecunia- ria dedotta "ex adverso" Il Tribunale di Paola, con sentenza dell'11 luglio 1996, rigettò l'opposizione. Adita, poi, con il gravame del NC e della PR la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 2 febbraio 1998, ha rigettato l'impugnazione. Per quel che in questa sede interessa, la corte territoriale ha osservato che inutilmente gli appellanti avevano riproposto le questione concernenti l'ammissibilità del procedimento monitorio e la validità del suo provvedimento terminale poiché con l'opposizione si era instaurato un procedimento di cognizione ordinaria sulla quale il procedimento monitorio non aveva incidenza alcuna se non in relazione alle relative spese . Il NC e la PR non avevano contestato la documentazione prodotta dal AG concernente le dedotte prestazioni in loro favore, anzi, nella 3 loro prima difesa avevano ammesso la loro obbligazione assumendo, senza però fornirne la prova, di averla estinta con il pagamento. In proposito non potevano va- lorizzarsi le copie informali di assegni bancari emessi in favore del creditore per la duplice ragione della loro mancata menzione a sostegno del gravame nel suo atto introduttivo e della loro possibile imputazione ad altri rapporti obbligatori con il AG. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorrono il NC e la PR;
resiste con controricorso il AG. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 3 dell'art.360 c.p.c., i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 633 e segg. c.p.c. e 2697 c.c. Non si è avveduta la corte di merito - sostengono il NC e la Proven- della nullità del decreto ingiuntivo emesso a tutela di un credito del quale il zano - AG non aveva fornito in sede monitoria prova idonea a provocare l'ingiunzione, in particolare dell'entità delle opere che assumeva realizzate in loro favore. Il giudice dell'appello - osservano inoltre i ricorrenti- non ha tenuto conto dell'aver il AG ammesso nel ricorso monitorio di aver ricevuto somme rile- vanti nè della nota loro inviata il 21 settembre 1991 dal “legale” del AG, con la quale il professionista ammetteva l'avvenuto pagamento della somma di £.23.450.000: così che in violazione dell'art. 2697 c.c. quel giudice aveva loro at- tribuito l'onere, ritenuto poi non adempiuto, di provare l'estinzione del debito e non all'opposto di dare prova del maggior credito. 4 Con il secondo motivo in relazione al n° 5 dell'art.360 c.p.c. il NC e la PR denunziano il vizio di motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. La corte d'appello assumono i ricorrenti-ha affermato non aver gli op- ponenti contestato i documenti prodotti dal prestatore d'opera senza considerare che di questi, consistenti in due fatture "per lavori effettuati”, con l'atto di citazio- ne in opposizione ed all'udienza del 13 gennaio 1995, era stata eccepita la estrema genericità. Quel giudice, infine, non ha reso ragione alcuna del diniego di una consu- lenza tecnica, richiesta all'udienza del 17 febbraio 1997, diretta alla verifica dell'entità dei “lavori” eseguiti dal AG ed alla loro stima in termini di costi e corrispettivo. Queste doglianze non trovano consenso L'opposizione al decreto ingiuntivo investe il giudice del dovere potere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda ( nella forma del ricorso) di in- giunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte: ciò anche se in decreto sia sta- to emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non può esimersi dal pronun- ziare sulla domanda e sulle eccezioni limitandosi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo se non nei casi, in concreto estranei, in cui per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o per la mancanza di altri presupposti pro- cessuali, quindi per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la giuridi- 5 ca possibilità di emettere una pronunzia di merito nei confronti dell' opponente e dell'opposto (in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte n°4857/93). Il che non è prospettato dall'odierno ricorrente né è rinvenibile nella spe- cie. Pertanto, la censura di inosservanza degli artt. 633 e segg. c.p.c. si rivela anche inconferente sotto il profilo della carenza di interesse (art. 100 c.p.c.), poiché dall'asserita violazione non potrebbe conseguire la cassazione della sentenza impu- gnata. Inutilmente il NC e la PR denunziano la falsa applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c. ed il vi- zio di motivazione su punti decisivi della controversia. E' sufficiente in proposito considerare che avendo gli odierni ricorrenti nella loro prima difesa affermato di aver estinto mediante pagamento l'obbligazione pecuniaria esposta nella domanda di ingiunzione del AG, così implicitamente non contestando il fatto costitutivo di quel credito e la sua misura, incombeva loro l'onere della prova del dedotto evento estintivo. Il giudice del merito, facendo corretta applicazione della disciplina posta dall'art. 2697 c.c., ha rigettato il gravame avendo ritenuto che gli appellanti non avessero adempiuto all'onere loro incombente. Né quel giudice avrebbe potuto valorizzare in favore della PR quanto affermato nella nota indicata dal legale del AG né quanto da costui ammesso nel ricorso monitorio riferendosi, con tutta evidenza e secondo la pro- spettazione dei ricorrenti medesimi, quell""acceptum"ad una parte del credito del 6 corrispettivo, il pagamento del cui residuo venne poi chiesto con il ricorso monito- rio. In queste considerazioni è implicita la ragione del diniego, da parte del giudice del merito, di espletare una consulenza tecnica di ufficio diretta, con la ve- rifica dell'entità dei “lavori" esesguiti dal AG, alla determinazione del corri- spettivo essendo stata la misura, residua, del credito del prestatore d'opera (indi- cata nella domanda di ingiunzione) ammessa dagli odierni ricorrenti nella loro pri- ma difesa. Il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna solidale dei ricorrenti a pagare al resistente le spese del giudizio di legittimità. Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione che liquida in £178.800 oltre £2.500.000 per onorari. Roma, il 30 gennaio 2001. Il Presidente (dr Rafaele Corona) копти Il Consigliere estensore (dr Enrico gna Musso) IL CANCELLIERE C1 40000 Francesco Catania 210.000 DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 18 GIU. 2001. IL CANCELLIERE C1 7 Hancesty Catania UFFICIO DELLE ENTRAT NOMA 2 13 AGO. 2001 Selle .
4. Registrato in c 200.00 vaisalo37649 (lire c tor al n p. Obigente Arca Servizi (D.ssa IA Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO) 1 0 0