Sentenza 2 febbraio 1998
Massime • 1
Riveste la qualità di pubblico ufficiale il direttore amministrativo preposto al servizio acquisizione beni di una U.S.L. in quanto per gli atti inerenti a tale servizio forma e manifesta la volontà della U.S.L. medesima le cui funzioni sono disciplinate da norme di diritto pubblico. (Fattispecie in tema di oltraggio)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/1998, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza pubblica dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.2.1998
1. dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. dott. Ugo Candela Consigliere N. 78
3. dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Eugenio Amari Consigliere N. 26157/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De NA IN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 13-2-1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Mario Persiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Piero Pellicini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 24.10.1995 il Pretore di Sassari dichiarava IN De NA colpevole del reato di oltraggio a pubblico ufficiale per avere offeso, a mezzo del telefono, l'onore e il prestigio di ON DU, direttore amministrativo del servizio acquisizione beni della U.S.L. n. 1, rivolgendogli gli epiteti:
"ladro, impostore, disonesto, delinquente e anche peggio". Il Pretore condannava quindi il De NA alla pena di 15 giorni di reclusione che sostituiva con la multa di L 1.125.000, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile che liquidava in L.10.000.000. 2. In seguito ad appello dell'imputato, la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 13-2-1997, riduceva ad 1 milione di lire l'importo dovuto quale risarcimento dei danni in favore della parte civile, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo che le parole attribuitegli non integravano il reato di oltraggio ma quello di ingiuria, perché il ricorrente, anche a voler ritenere che fosse stato l'autore della telefonata, non sapeva certo che il DU, che non conosceva, fosse un pubblico ufficiale.
D'altra parte, il DU non poteva effettivamente essere ritenuto un pubblico ufficiale, ma tutt'al più un pubblico impiegato che prestava un pubblico servizio;
con la conseguenza che semmai il fatto commesso integrava il reato di cui all'art. 344 c.p., non contestato al De NA.
Con altro motivo l'imputato invoca la scriminante di cui all'art. 4 d.lgt. 14.9.1944 n. 288 per avere arbitrariamente il DU respinto, con l'assurda motivazione che la richiesta non era motivata, una nota urgente con cui il ricorrente chiedeva una fornitura di stoviglie per esserne completamente sprovvisto il reparto di patologia chirurgica di cui era primario. L'imputato aveva quindi legittimamente reagito ad un atto arbitrario commesso dal DU.
Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è infondato.
Con riferimento al 1^ motivo, quello concernente la dedotta ignoranza della qualità di pubblico ufficiale del DU, si osserva che il giudice di appello ha indicato la ragione per cui il De NA doveva conoscere quali erano le funzioni cui la parte offesa era preposta. Fu infatti l'imputato a telefonare al "servizio acquisizione beni della U.S.L. per chiedere di conoscere il DU (testimonianza della DA). Restituita la richiesta scritta di fornitura di stoviglie per il reparto di patologia chirurgica di cui era primario il De NA, la DA telefonò a quest'ultimo per sollecitare l'invio di una richiesta motivata, ma si sentì rispondere che non era tenuto a dare spiegazioni a nessuno e che il DU era "un ladro e un impostore". Poco dopo, il DU telefonò direttamente al De NA che reiterò nei suoi confronti le medesime offese.
Il giudice di appello ha coerentemente e logicamente ritenuto, sulla base di tali risultanze processuale, che il De NA fosse a conoscenza della funzione del DU di direttore amministrativo della U.S.L preposto al servizio acquisizione beni: tale accretamento di fatto non è quindi sindacabile in sede di legittimità. Non è poi contestabile la qualità di pubblico ufficiale del DU: la funzione delle U.S.L. è disciplinata da norme di diritto pubblico e il DU, quale direttore amministrativo preposto al servizio acquisizione beni, formava e manifestava la volontà della U.S.L. n. 1 di Cagliari per gli atti inerenti a tale servizio. L'ignoranza, d'altra parte, della qualificazione giuridica di pubblico ufficiale della parte offesa non vale poi ad escludere l'elemento psicologico del reato di oltraggio, quando l'agente sappia o debba necessariamente sapere che essa esercita una funzione pubblica.
Per quanto concerne l'invocata esimente di cui all'art. 4 del d.legisl. 14.9.1944 n. 288, va osservato che la richiesta di una più
esauriente motivazione sulla necessità di una fornitura di stoviglie era un atto che rientrava sicuramente nelle competenze del DU e sotto nessun profilo poteva ritenersi illegittimo. D'altra parte non risulta neppure che esso sia stato esercitato in modo sconveniente o scorretto, essendosi anzi il DU premurato, dopo avere restituito la richiesta di fornitura perché non adeguatamente motivata, di fare telefonare al De NA per spiegargli il motivo del suo mancato accoglimento e in definitiva sollecitare l'invio di una domanda motivata in modo più esauriente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1998