Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 2
Qualora le trattative procedano attraverso uno scambio di corrispondenza o di manifestazioni di volontà e si è in presenza quindi di un contratto a formazione progressiva, il momento conclusivo del contratto è quello in cui il documento riepilogativo di tutte le condizioni del contratto viene sottoscritto o comunque accettato dall'altra parte.
Allorché una parte rivolga all'altra un'offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l'altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7094 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BANCA TO POPOLARE VENETA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIINIO CALVO 41, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA POLETTI PANE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO GIAQUINTO, CLAUDIO BERTOLISSI, giusta delega in atti;
contro
DA IN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 128/00/, non definitiva del Tribunale di UDINE depositata il 28/07/00; R.G. 710/99
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Giudice del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
DA CI BE ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. avanti al Pretore di Udine, giudice del lavoro.
Ritualmente costituita, la Banca convenuta ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Pretore adito.
Con sentenza non definitiva 7 aprile/28 luglio 2000 n. 128 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Udine ha dichiarato la propria competenza territoriale e disposto per la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale, rilevato che il rapporto si è concluso a distanza, a norma dell'art. 1326 cod.civ., ha individuato nella lettera del DA CI in data 31.3.1981 una dichiarazione di generica disponibilità all'assunzione, e nella lettera 6.5.1981 della Banca la proposta contrattuale, necessitante l'accettazione del DA CI;
in mancanza di prova di accettazione scritta, il Tribunale ha ritenuto che questa si presume avvenuta presso la sede centrale dello stesso ente, nella quale si trova l'ufficio od organo competente a ricevere l'accettazione, espressa con l'inizio della prestazione, nella specie Codroipo, a quel tempo sede della Banca Popolare di Codroipo, che ha assunto il DA CI, poi assorbita dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
Con motivazione subordinata, il Tribunale riteneva comunque di essere competente quale luogo di inizio della prestazione lavorativa, valutata come fatto concludente indicativo dell'insorgenza del rapporto di lavoro.
Avverso tale sentenza la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, concludendo nel senso del rigetto del proposto regolamento di competenza.
Motivi della decisione
Con unico complesso motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 413 c.p.c., 1326, 1362 segg., 2797 cod.civ.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere male interpretato il contenuto della. lettera dal DA CI in data 31.3.1981. Rileva che questa contiene espressioni quali "Il sottoscritto ..., chiede di essere assunto... in attesa di conoscere l'esito della domanda", dalle quali si evince il suo carattere di vera e propria proposta contrattuale, non essendo la stessa ne' equivoca ne' perplessa, bensì chiara e decisa, e quindi lungi dal potere essere considerata una mera manifestazione di disponibilità, come ritenuto dal Tribunale.
Inoltre, secondo la ricorrente, trattandosi di instaurare un rapporto di lavoro subordinato in un settore assistito da contrattazione collettiva, non era necessario ad integrare la proposta contrattuale anche la precisa indicazione dell'inquadramento o della retribuzione, in quanto elemento essenziale della proposta, da parte del lavoratore, doveva essere unicamente la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore del datore di lavoro, quale contenuto tipico minimo del contratto di lavoro.
Il fatto che il lavoratore non abbia esplicitamente richiesto una determinata qualifica o retribuzione non varrebbe, secondo la ricorrente, a escludere la natura di proposta contrattuale della sua chiara domanda di assunzione, ma andrebbe semplicemente interpretato come mancanza di volontà o, disinteresse a svolgere trattative pre- contrattuali su tali elementi del contratto.
Ciò posto, l'accettazione della proposta, secondo la ricorrente, sarebbe costituita dalla lettera 6.5.1981 con la quale la Banca comunica al DA CI che il Consiglio di amministrazione della stessa ha deliberato la sua assunzione;
logica conclusione è che il contratto si sarebbe perfezionato, ai sensi dell'art. 1326 cod.civ., quando l'accettazione della Banca è pervenuta a conoscenza dal DA CI, in Codognè.
Denuncia poi che erroneamente il Tribunale ha qualificato la delibera consiliare quale atto costitutivo del rapporto, rilevando che quel verbale non poteva avere comunque natura di proposta contrattuale, trattandosi di una delibera del consiglio di amministrazione, ossia di un mero atto interno volto a formare l'indispensabile presupposto per poter manifestare all'interessato la volontà della società in merito all'assunzione.
Aggiunge che la mera lettura del verbale de quo è sufficiente a dimostrare che, ancorché non esplicitamente richiamata, la domanda di assunzione del sig. DA CI è chiaramente presupposta e che la proposta del Direttore di assumere proprio il dal CI si pone come conseguenza, anche in termini temporali, di quella domanda. In definitiva, la delibera del C.d.A. andrebbe considerata come necessario atto prodromico (interno) all'atto (esterno) di accettazione della specifica domanda di assunzione del DA CI e tale accettazione è la lettera di assunzione datata 6 maggio 1981, indirizzata al lavoratore nella sua residenza (dichiarata nella domanda di assunzione) di Codognè, rientrante nel circondario del Tribunale di Treviso.
In via subordinata la ricorrente rileva che, anche a volere seguire la tesi del Tribunale che individua la proposta contrattuale nella lettera della banca del 6.5.1981, rimane non provato che l'accettazione del DA CI avvenne in Codroipo.
Censura inoltre l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, in mancanza di prova circa accettazione scritta o verbale della proposta contrattuale, andrebbe valorizzato il luogo di inizio della prestazione lavorativa, ossia Codroipo.
Contesta che tale circostanza di fatto (ossia l'inizio della prestazione a Codroipo) risulti provata;
assume che non è probante il "complesso di elementi", quali la "circostanza che la sede centrale dell'Istituto fosse a Codroipo, che le comunicazioni agli uffici del lavoro siano state effettuate a Codroipo e che la sede di lavoro, come indicata nel libretto di lavoro, fossero in tale Comune", assunti dal Giudice a fondamento del proprio convincimento. Tutto ciò premesso, la ricorrente conclude perché questa Corte Suprema dichiari la competenza del Tribunale - sezione lavoro di Padova, dove la Banca Antoniana Popolare Veneta ha sede e dove il sig. BE DA CI prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto.
Il ricorso, nelle sue varie articolazioni, non è fondato. L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Suprema Corte del compito di individuare il giudice competente, e si risolve in una denuncia di violazione delle norme processuali attinenti alla determinazione del giudice;
ne consegue, da una parte, che non possono esser denunciati vizi di motivazione del provvedimento del giudice a quo (Cass. 20 maggio 1998 n. 5046; Cass. 25 agosto 1997 n. 7978; sent. n. 96 del 1996, 2770 del 1986, 3314 del
1984; n. 2543 del 1983; 4184 del 1980, n. 4369 del 1977), dall'altra che, vertendosi in tema di errore in procedendo, il giudice di legittimità investito della questione di competenza ha i poteri di indagine conseguenti a tale tipo di censura, e perciò può procedere all'esame diretto degli atti processuali ed acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa (ex plurimis: Cass. 1 dicembre 2000 n. 15367, 25 agosto 1997 n. 7978, Cass. 9 febbraio 1999 n. 1108, 5 marzo 1998 n. 2458, 17 ottobre 1998 n. 10287). Ciò posto, il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C. Per quanto riguarda l'asserita violazione di legge, l'affermazione della sentenza impugnata, che ha individuato nella lettera del DA CI del 31.3.1981 non una proposta contrattuale, bensì una mera dichiarazione di disponibilità, è conforme alla nozione di proposta contrattuale quale configurata dall'art. 1326 cod.civ. e precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il discrimen per capire quando una determinata manifestazione di volontà rappresenti una proposta contrattuale o una manifestazione di disponibilità è costituita dal contenuto della richiesta di assunzione: la proposta contrattuale, per essere qualificata tale, deve sostanziarsi in un'offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un rapporto di lavoro subordinato, completa di tutti gli elementi essenziali, cosicché l'altra parte possa esprimere la sua accettazione con il semplice consenso (Cass. 5 agosto 1987 n. 6741). Coerente con tale giurisprudenza individuativa dei caratteri della proposta è l'altra affermazione ricorrente, secondo cui quando vi è uno scambio di corrispondenza, o di manifestazioni di volontà, e si è in presenza quindi di un contratto a formazione progressiva, momento conclusivo del contratto è quello in cui il documento riepilogativo di tutte le condizioni del contratto viene sottoscritto (o comunque accettato) dalla controparte (Cass. 1877/1976). Questo è il principio di diritto, la cui enunciazione compete a questa Corte di legittimità, e che correttamente il Tribunale ha posto a base della propria decisione.
Verificare in concreto se una domanda di assunzione contenga tutti gli elementi di una proposta contrattuale è compito del giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in questa sede se correttamente motivate.
Nel caso in esame risulta immune da vizi giuridici la valutazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non decisivo che il DA CI abbia espresso nella sua richiesta del 31.3.1981 un'intensa volontà di essere assunto, posto che questa non era incondizionata, ma necessitava della specificazione di elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, quali ad es. la determinazione delle mansioni (art. 2103 cod.civ.). Ove fosse fondata la tesi della ricorrente, varrebbe l'argomento per absurdum del resistente secondo cui il contratto di lavoro si sarebbe concluso per una mansione indefinita, contro il disposto dell'art. 2103 cod.civ., sicché con la pretesa accettazione della Banca egli sarebbe rimasto vincolato a svolgere qualsiasi mansione, anche quella di usciere, e sarebbe stato inadempiente al contratto ove si fosse rifiutato di farlo. Infondate sono poi le contestazioni dell'accertamento di fatto operato dal Tribunale circa il luogo dell'accettazione, basato su indizi precisi, gravi e concordanti.
Si deve pertanto rigettare il ricorso e dichiarare, ai sensi dell'art. 49 2^ comma C.P.C., la competenza territoriale del Tribunale di Udine.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 21.000 oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Udine. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in L. 21.000 oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 8 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001