Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7094
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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Qualora le trattative procedano attraverso uno scambio di corrispondenza o di manifestazioni di volontà e si è in presenza quindi di un contratto a formazione progressiva, il momento conclusivo del contratto è quello in cui il documento riepilogativo di tutte le condizioni del contratto viene sottoscritto o comunque accettato dall'altra parte.

Allorché una parte rivolga all'altra un'offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l'altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7094
    Data del deposito : 24 maggio 2001

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