Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO strati:0 0 6 6 6 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta R.G.N. 666/00 - Presidente DE MUSIS Dott. Ros Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 1379 ConsigliereDott. Vincenzo PROTO Rep. Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Ud. 03/06/02 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UA CE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la ANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA MARIA COSTA, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI GENOVA;
- intimato avverso la sentenza n. 2177/98 del Pretore di GENOVA, depositata il 01/12/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1290 consiglio il 03/06/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso cassando la sentenza impugnata, con le statuizioni di legge, visti gli artt. 375 c.p.c.. Il Collegio, premesso che il Pretore di Genova, con sentenza 1° dicembre -1998, rigettava la opposizione proposta da FR UA alla ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Ge- nova che aveva determinato la sanzione amministrativa dovuta dal UA per la violazione di una norma di cir- colazione stradale, ritenendo in particolare infondato il motivo con il quale l'opponente aveva dedotto la il- legittimità alla ordinanza perchè emessa, il 28 maggio 1998, oltre undici mesi dopo la presentazione (20 giu- gno 1997) del ricorso al prefetto a norma dell'art. 203 Nuovo Codice della Strada;
che il UA ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Pretore deducendo nell'unico mo- tivo la violazione degli artt. 1,2 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè degli artt. 203 e 204 Nuovo Codice della Strada e 22 e 23 della legge 24 novembre Soled 2 1981 n. 689; che il Prefetto di Genova non si è costituito in questa fase del giudizio;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso con pronuncia ex art. 375, comma 2, c.p.c., in ragione della manifesta fondatezza della impugnazione, ritenuto che il ricorso, come argomenta il Pubblico Ministe- sia manifestamente fondato, avendo il UA pro- ro, spettato con l'impugnazione le stesse ragioni che hanno indotto questa Corte a ravvisare (con numerose costanti pronunce secondo un indirizzo che ormai può dirsi con- solidato per tutte, Cass. 15709/2001) nella osservan- za del termine prescritto dall'art. 204 c.1, Nuovo Co- dice della Strada un requisito di legittimità del prov- vedimento del prefetto, sicchè la annullabilità della ordinanza-ingiunzione tardivamente emessa è deducibile come motivo di opposizione a norma dell'art. 22 legge 689/1981 (e in difetto di impugnazione l'ordinanza - diviene inoppugnabile); benchè tardiva che la decisione qui impugnata esplicitamente si fonda sul modello normativo dei "termini legali" secon- do la disciplina dell'art. 152 c.p.c., operante nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e non Wolves 3 estensibile ai procedimenti amministrativi per i quali l'art. 2 della legge 241/1990, imponendo alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere ogni procedi- mento entro un termine dato, fa assurgere l'osservanza di quel termine a requisito di legittimità del provve- dimento conclusivo;
che nella specie l'ordinanza opposta fu emessa ben oltre il termine di sessanta giorni allora prescritto (il ricorso al prefetto fu presentato il 20 giugno 1997 e l'ordinanza fu emessa il 28 maggio 1998), pur consi- derato. il termine di trenta giorni dato all'ufficio cui appartiene l'organo accertatore (art. 203, c.2, N.C.d.S.); e perciò, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c. con l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della ordinanza - ingiunzione 28 maggio 1998 del Prefetto di Genova;
che, infine, il Prefetto di Genova soccombente è tenuto e condannato al rimborso, a favore del UA, delle spese del giudizio di merito (liquidate in com- plessivi euro 400 di cui euro 250 per onorari di avvo- cato ed euro 100 per diritti di procuratore) e di quel- Fleurs le del presente giudizio (euro 350 di cui euro 300 per onorari di avvocato);
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa il 28 maggio 1998 dal Prefetto di Genova nei confronti di FR UA;
condanna il Prefetto di Genova al rimborso delle liquidate in spese del giudizio a favore del UA, complessivi euro 750. Roma, 3 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Rosario De Musis) (Giovanni Losavio) sió munkavi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Pon IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Osposit olleria CELLIERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 5