Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIA50 787 /0 1 LA CORTE EMA E Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Woncamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21225/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.ASTR Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 247 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Ud. 27/06/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal sig. BORGIA CARMELA, BORGIA ANTONIO, BORGIA GILDA, BORGIAper diritti L. 3000 1.9.GEN. 2001 IL CANCELLIERE MARIA, BORGIA AN, BORGIA AMALIA, BORGIA IOLE, BORGIA MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DEL RE 1500 VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANTONIO NORANTE, difesi dall'avvocato LUIGI CESARE GRECO, giusta delega in atti;
D249843 ricorrenti 0249868
contro
LA NATIONALE SUISSE SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata 2000 in ROMA VLE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato 1281 CARLO SILVETTI, che la difende giusta delega in atti;
controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ASSITALIA SPA, PERNA EUGENIO, POTALIVO NICOLA;
dal Sig.SILVETTI intimati 3000Deziri MAR. 2001 la sentenza n. 103/97 della Corte d'Appello di avversO IL CANCELLIERE CAMPOBASSO, emessa il 24/09/97 e depositata il 24/10/97 (R.G. 106/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno CANCELLERIA DURANTE;
udito l'Avvocato Luigi NICOLAIS (per delega Avv. C. SILVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per W Rilasciata copia legale al Sig. GRECO l'accoglimento del ricorso. per diritti 1.12.002+2 Bl SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Il 4.4.1988 sulla S.S. Europa 2 vennero in colli- Вошамы sione l'autovettura Fiat 127, guidata da OT Nico- LIRE 1000 la ed assicurata con le Assicurazioni d'Italia, e CANCELLERIA B U l'autovettura lancia thema, guidata da PE NI ed C assicurata con la Nationale Suisse. SO- 1957736 In conseguenza della collisione decedettero le LIRE 3000 relle BO IT e BO Ida. Nei confronti dei conducenti delle autovetture si procedette penalmente per il delitto di omicidio colpo- 2 G092255 SO. Definitosi il procedimento con sentenza di patteg- giamento, la madre delle decedute, NI TE, ed i fratelli delle stesse, BO CE, AN, AR, RM, RI, DA, OL, AM, convennero i conducenti e le società assicuratrici innanzi al tribu- nale di Campobasso per il risarcimento dei danni. Si costituirono in giudizio soltanto le Assicura- zioni d'Italia per resistere. Istruita la causa, il tribunale condannò i convenu- ti in solido al risarcimento dei danni, che liquidò in lire 40.000.000 in favore della NI ed in lire 5.000.000 in favore di ciascuno degli altri attori, con interessi dalla data dell'evento dannoso. La NI ed i BO proposero appello princi- Воткин pale;
le società assicuratrici appello incidentale;
venne eccepita l'inammissibilità dell'appello principa- le sotto il profilo che trattavasi di sentenza pronun- ciata secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c.. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza re- sa il 24.9.1997, dichiarò inammissibile l'appello prin- cipale e rigettò quello incidentale. Posta la distinzione tra sentenza pronunciata se- condo equità e valutazione equitativa del danno, la corte ritenne pronunciata secondo equità e, come tale 3 inappellabile, la sentenza impugnata e considerò in proposito che l'atto di citazione e la comparsa conclu- sionale contenevano richiesta espressa di tale tipo di sentenza;
aggiunse che l'eventuale invalidità della ri- chiesta in ragione della sua provenienza da soggetto inabilitato avrebbe dovuto essere fatta valere con ri- corso per cassazione invece che con appello. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i BO anche quali eredi della NI;
ha resistito con controricorso la S.p.a. Nationale Suisse;
è stata disposta ed effettuata rinnovazione della noti- fica del ricorso per cassazione al PE ed alla Natio- nale Suisse;
i BO hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo i ricorrenti deducono che i giudi- Вятамы ci di appello hanno confuso la pronuncia di equità con- cordata di cui all'art. 114 c.p.c. con la liquidazione equitativa del danno per impossibilità difficoltà della prova del relativo ammontare e che per effetto di tale confusione hanno ritenuto di equità la sentenza pronunciata dai giudici di primo grado, considerandola inappellabile. Aggiungono che nella specie difetta il presupposto del giudizio di equità costituito dalla concorde ri- chiesta delle parti. 4 Il motivo è fondato. Se giudica secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c. (equità concordata), il giudice ne deve dare at- to nel dispositivo (art. 119 disp. Att. c.p.c.) e, se ne dà atto, la natura della sentenza è incontestabile e contestabile è l'esistenza dei presupposti del giudizio di equità. Se, invece, giudica secondo equità senza darne atto nel dispositivo, ferma restando la validità ed effi- cienza della sentenza in dipendenza della non essenzia- lità dell'indicazione (Cass. 13.11.1973 n. 3001), la contestazione può attingere la natura della sentenza e l'esistenza dei presupposti della pronuncia secondo equità. Nell'una e nell'altra ipotesi ai sensi dell'art. 339 c.p.c. la sentenza non è appellabile nep- pure quando si contesti l'esistenza dei presupposti, come si ritiene non senza contrasti (Cass. 28.10.1967, Вотимы n. 2677; Cass. 4.5.1954, n.1376), ma è ricorribile per cassazione. La ragione di ciò non è tanto che il mezzo di impu- gnazione dipende dalla qualifica attribuita alla sen- tenza dal giudice, quanto il fatto che la qualifica non può essere contestata che attraverso l'impugnazione e questa non può avvenire che secondo le regole della sentenza qualificata. 5 Per stabilire, in mancanza di menzione nel disposi- tivo, se il giudice ha pronunciato secondo equità oc- corre avere riguardo alla motivazione, che a norma dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. deve contenere le ra- gioni di equità sulle quali è fondata la decisione, te- nendo presente che il giudizio di equità richiesto dal- le parti, a differenza del giudizio di equità del giu- dice di pace, non può prescindere dalla normale quali- ficazione giuridica dei fatti e dalla valutazione delle loro conseguenze, con la peculiarità che il giudice è tenuto ad integrare o correggere i risultati ottenuti in modo da adattarli alle esigenze del caso concreto mediante il ricorso ad un criterio equitativo che at- tinga a valori già emessi nel contesto sociale, ma che Bommun ancora tradotti in termini di legge non sono stati scritta. Occorre, peraltro, avvertire che il giudizio di equità previsto dall'art. 114 c.p.c. va tenuto distinto dalla liquidazione del danno a norma dell'art. 1226 C.C. per il fatto che il primo richiede l'istanza delle parti e si estrinseca in una particolare modalità di decisione, mentre la seconda consiste in un potere di integrazione, con il ricorso a criteri equitativi, del- la prova del danno, esercitabile di ufficio sul presup- posto dell'impossibilità o particolare difficoltà della 6 prova medesima (Cass. 18.2.1995, n.1799). Nella specie, l'esame diretto degli atti, consenti- to per la natura del vizio denunciato, evidenzia che è mancata la concorde richiesta delle parti di una pro- nuncia di equità a norma dell'art. 114 C.p.c. ed è sta- hoooo ta semplicemente sollecitata la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la conseguenza 290000 241.01 M che la sentenza di primo grado era appellabile e la corte di merito avrebbe dovuto provvedere sul merito dell'appello. In conclusione, la sentenza impugnata Va cassata con rinvio alla corte di appello di Napoli perché prov- veda sul merito dell'appello e sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di ap- pello di Napoli. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della di cassazione il terza sezione civile della Corte 4 1 1 27.6.2000. 0 0 DEL IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Jaran Fiducia Вчино onstrate Depositata in Cancelleria ILUM GERE C1 19 GEN 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concerta Ammendola 7