Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2001, n. 9894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9894 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 . O 8 I 9 1 5 Z ᎧᎧ . / A 4 R / 6 T 2 S BLICA ITALIANA I B . . R G . L E .P B L R D A R A L A B E T D U A D IB T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S R T N E S 9894 A CORTE SUPREMA DICAS ON S E * * Oggetto BUTA Tributaria ACCERTAMENTO Composta da li Ill Sigg.ri Magistrati: SINTETICO Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. N. 142/99 Cron. 22497 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 25/01/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'DA TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, difeso dall'avvocato VALORI RAFFAELE, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 - 112 avverso la sentenza n. 231/97 della Commissione -1- tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 03/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IMBRENGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'ufficio IIDD di Vasto ha rettificato in via sintetica la dichiarazione Irpef ed Ilor presentata da. D'DA VI per il 1988, utilizzando i coefficienti contenuti nel D.M. 10.9.1992 e nel D.M 19.11.1992. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso proposto da contribuente ed ha ridotto l'entità del reddito accertato, riconoscendo che il D'DA non aveva avuto la disponibilità né di una abitazione secondaria, né dell'autovettura CH 228025. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione impugnata dal contribuente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il D'DA deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze ha presentato atto di costituzione. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.1992 ( del D.M. 19.9.1992, in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 413/91 ed all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 c.p.c. per avere il giudice di appello applicato retroattivamente, e quindi erroneamente, lo strumento presuntivo del redditometro. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata. E' stato osservato, con una giurisprudenza consolidata (cfr. in tali sensi Cass. sentenze nn. 12843/95,8192/98 e più recentemente 2510/2000), che il potere dell'ufficio di determinar▸ sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi, in base all'art. 38, comma 4, del d.p.
1. n.600/73, implica l'utilizzo di coefficienti presuntivi e, dunque, consente il riferimento redditometri "anche se contenuti in decreti ministeriali successivi", vertendosi in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma “di valutazione di pertinenza nel caso in esame, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell'elaborazione" (Cass. sent. n.2510/2000). In verità, questa impostazione merita di essere condivisa dal momento che: bokthe 112 a)certamente, il c.d. redditometro viene emanato sulla base di una norma primaria contenuta. nell'art. 38 del d.p.r.n.600/73, ed è un provvedimento che ha come destinatari gli uffici tributari che devono procedere alla ricostruzione del reddito utilizzando uno strumento che, per le sue caratteristiche e natura, dia una tendenziale affidabilità, anche al fine di ridurre il contenzioso;
b)questo strumento, però, non incide direttamente sulla determinazione del reddito, in quanto nor afferisce né alla individuazione dei presupposti della base imponibile o della imposta, né alla individuazione di altri elementi significativi del rapporto tributario e delle obbligazione tributaria molto più semplicemente, il c.d. redditometro (la cui fonte si ritrova in una norma sull'accertamento, e quindi in una norma strumentale) assegna un potere probatorio dettagliato specifico, da esercitare in maniera omogenea ed uniforme (a tutela dei contribuenti) allorchè emergono elementi significativi che devono essere valutati dalla Amministrazione. Più ir particolare, il decreto ministeriale contenente il redditometro (che ha la sua legittimazione in una. norma primaria, valutata positivamente anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 283/1987), più che espressione di un potere normativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa di indirizzo, giustificata dalla necessità di garantire una valutazione trasparente ec imparziale su beni che indicano inevitabilmente una capacità contributiva per una ricchezza. consumata, e che potrebbero, in mancanza di strumenti di carattere generale, essere valutat arbitrariamente;
c)la valenza del c.d.redditometro, allora, si coglie propriamente sul piano della valutazione: probatoria, ove nulla impedisce che il contribuente possa fornire una prova contraria o che i giudice possa ridimensionare il risultato dell'accertamento, per cui in un tale contesto nessur ostacolo può seriamente configurarsi alla applicazione retroattiva di questo strumento, che si limita ad individuare determinati beni ed a fornirne una valutazione tendenzialmente oggettiva trasparente ed uniforme. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 2. e segg. d.p.r. n. 600/73, dell'art. 22 del d.l.n.69/89, dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 c.p.c., omesso esame di atti e documenti decisivi, con conseguente vizio di motivazione, su presupposto che erroneamente è stato ritenuto utilizzabile ai fini presuntivi un veicolo che invece в-на- F era un bene strumentale e sul presupposto di una errata valutazione delle sue precarie condizioni di salute, attestate dal certificato di pensione di invalidità. Anche queste doglianze sono destituite di fondamento poiché nella motivazione della sentenza impugnata entrambi i profili (quello della strumentalità del bene e quello delle precarie condizioni di salute) sono stati ampiamente esaminati, discussi e valutati con una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 25.1.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Vincenzo Carbone Dr. Giuseppe Falcone IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 LUG. 2001. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T I 2 S B . I R . R . G L A P L E . T A R D U . L B B A E I A D D T R I A E S I T 1 T N 3 R E 1 N S E E T • S A W