Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 1
Poiché le pene accessorie costituiscono effetti penali di determinate condanne, la statuizione della sentenza che le prevede o che determina la loro durata, ove ciò non comporti una valutazione discrezionale, può essere esclusa o modificata anche in sede di legittimità nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta del loro presupposto legale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato "in parte qua" la decisione di appello che, pur riducendo la pena principale al di sotto dei cinque anni di reclusione, non aveva provveduto ad eliminare la dichiarazione di interdizione legale contenuta nella sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/1998, n. 13221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13221 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LA CAVA Pasquale Presidente del 20.11.98
1. Dott. De Chiara Francesco Consigliere SENTENZA
2. " NA La RR RN " N.1207
3. " Conzatti Alessandro " REGISTRO GENERALE
4. " AL EP " N.22573/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA RI nato il [...] ad [...]
avverso la sentenza 23.01.98 in camera di consiglio della Corte d'Appello di Bologna
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Alessandro Conzatti
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente al capo della sentenza sulla interdizione legale. Rigetto nel resto. Ritenuto
In fatto e in diritto
Con sentenza in data 21.07.97, il G.U.P. del Tribunale di Ravenna condannava, all'esito di giudizio svoltosi con rito abbreviato, AS CR alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 4.000.000 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale per l'intera durata della pena.
Su gravame del AS (e di altro coimputato), con sentenza del 23.01.98 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la pena inflitta ad anni tre e mesi otto di reclusione e lire 2.670.000 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.
Ricorre il AS per l'annullamento della sentenza (vizio di violazione di legge) nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di eliminare dal dispositivo la dichiarazione di interdizione legale e comunque chiedendo l'annullamento della stessa per vizio di motivazione, in ordine alla denegata attenuante ex art. 62 n.4 c.p. Il primo motivo è fondato.
Infatti con la riduzione in sede di appello della pena principale al di sotto del limite di cinque anni di reclusione, indicato dall'art.32 c.p. come condizione per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale (unitamente alla pena dell'ergastolo), cessa nei confronti del ricorrente l'effetto legale conseguente, ex art. 20 del codice penale, alla condanna inflitta con la sentenza di primo grado.
Secondo l'orientamento di questa S.Corte la configurazione giuridica delle pene accessorie come effetti penali della condanna, nel senso che si tratta di pene che trovano origine dalla condanna alla pena principale e non costituiscono un capo autonomo della sentenza stessa, comporta che laddove la pena accessoria sia sottratta alla valutazione discrezionale del giudice nell"an" e nel "quantum" (come avviene nell'interdizione legale), tale pena possa essere inflitta anche in sede esecutiva (art. 663 c.p.p., art. 138 d.a.c.p.p.), trattandosi di un provvedimento ricognitivo che non incontra ne' i limiti posti in generale alla cognizione del giudice, sotto il profilo della contestazione o dell'obbligo di motivazione (Cass.07.03.84, Napolitano;
01.03.84, Albertini), ovvero del "devolutum"
nella fase del gravame( salvo il divieto di "reformatio in pejus":
Cass. 10.11.96, Cavalieri), ne' il limite del giudicato (Cass.13.11.96, PM in c. Kenzi).
Alla luce di un tale orientamento va affermato il medesimo principio anche nell'ipotesi opposta dell'eliminazione della pena accessoria a causa della mancanza, originaria o sopravvenuta, del suo presupposto legale.
Ne consegue che anche in sede di legittimità la pena accessoria, che non comporti nella sua irrogazione una valutazione discrezionale del giudice, deve essere ricondotta nei limiti della previsione normativa e, se occorre, deve essere dichiarata inesistente ed eliminata (Cass.25.05.73, Bellocco;
24.01.84, Fanella).
La sentenza impugnata viene dunque annullata e la pena ex art. 32 c.p. viene eliminata nei confronti del ricorrente.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla ulteriore pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), parimenti inflitta al AS dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d'appello.
Premesso che anche l'interdizione dai pubblici uffici è per legge perpetua temporanea (artt.28,29 c.p.) in base all'unico presupposto della durata della pena principale, la sua applicazione, come nel caso dell'interdizione legale, deve ritenersi automatica;
essa costituisce cioè un "portato" della sentenza, giusto il termine "importano" utilizzato dal legislatore per quantificare la pena accessoria in questione relativamente alle sentenze di condanna all'ergastolo, alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (art. 29 c.p.). Ne consegue la necessità di provvedere alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque per il AS, avendo la Corte territoriale ridotto la pena principale in misura inferiore ad anni cinque, ma non ad anni tre di reclusione (art.620 c.p.p.). Osserva altresì questa S.Corte che tale pronuncia deve essere emessa di ufficio, non avendo il AS proposto uno specifico motivo di ricorso sul punto per l'obbligatorietà della dichiarazione degli effetti legali della condanna principale, in forza del generale principio di legalità della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost., art. 609, 2^ comma, c.p.p.).
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero la sentenza impugnata offre una adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione all'imputato dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., per cui non sussiste il vizio dedotto dal ricorrente sulla base dell'art. 606, 1^ comma lett. e) del codice di procedura penale.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione legale che elimina ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici che determina in anni cinque.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1998