Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 23817/00 proposto da:
CE NO e CE GE, domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'Avv. Gennaro Borriello come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
SC MI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Torre, difeso dall'avv. Giuseppe Corna come da procedura in calce al controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 221/00 del 14.03.2000 / 16.06.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.06.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Russo Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.02.1988, IL e AE SC, proprietari di un terreno edificatorio sito in Campagna, premesso che il confinante LE ON aveva costruito degli immobili senza rispettare il distacco minimo dal confine, come prescritto dal locale P.R.G., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il ON al fine di sentirlo condannare all'arretramento delle fabbriche, nonché al risarcimento dei danni. Costituitosi, il ON deduceva, in rito, il difetto di legittimazione degli attori;
nel merito, l'infondatezza della domanda.
Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale accoglieva la domanda di violazione delle distanze legali e condannava il ON all'arretramento delle fabbriche site sulle particelle 433 e 436, meglio descritte nella relazione del c.t.u.;
rigettava la domanda di risarcimento danni e poneva le spese del giudizio a carico del convenuto.
Il gravame proposto dal ON era rigettato dalla Corte d'appello di Salerno, la quale, con la sentenza (n. 221/00) ora impugnata, osservava che non sussisteva l'ipotesi del litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del ON, e quindi la violazione dell'art. 102 c.p.c, perché la costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi appartiene esclusivamente a costui, non potendosi riconoscere alle norme sulla comunione legale fra i coniugi - in particolare all'art. 177, lett. a), che assoggetta alla comunione gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio - carattere derogatorio al principio generale dell'accessione (art. 934 c.c.). Riteneva che, in tema di violazione delle distanze dal confine, l'accertamento di questo costituiva l'antecedente logico e giuridico ed era insito nella domanda, di tal che non era ravvisabile alcuna extrapetizione per aver il Tribunale accertato il confine. Sul punto erano da condividere gli accertamenti e le conclusioni del c.t.u. in ordine all'individuazione del confine.
Correttamente il Tribunale aveva tenuto conto dell'altezza delle costruzioni al momento della decisione e non della proposizione della domanda, vertendosi in tema di violazione delle distanze legali, prevedendo le norme dello strumento urbanistico locale (P.R.G.) la distanza in relazione all'altezza della costruzione. Tale altezza, (m. 14, rispetto al massimo consentito di m. 11) era stata esattamente rilevata dal c.t.u., non potendosi tener conto della distinzione fra colmo e gronda, poiché nel caso specifico la copertura dell'edificio era piana.
Sussisteva la legittimazione attiva, risultando il diritto di proprietà di parte attrice dalla documentazione esibita: non era necessaria la c.d. "probatio diabolica", richiesta per l'esercizio dell'azione di rivendicazione, perché l'azione proposta per ottenere l'osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema della "actio negatoria servitutis", dove è sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di essere proprietario in base ad un valido titolo di acquisto. Osservava, infine, la Corte d'appello che la violazione della distanza non riguardava "il solo vano scala", ma l'intero corpo di fabbrica, e che le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 2.9.1997 riguardavano le particelle 432 e 434, ma non le particene 433 e 436 interessate dalla costruzione ai fini dell'osservanza delle distanze legali. In ogni caso tali pattuizioni, che autorizzavano una costruzione sul confine, non potevano trovare applicazione poiché il fabbricato non era stato realizzato sul confine ma a distanza, per cui doveva essere rispettata la distanza prevista dal locale strumento urbanistico.
Contro questa sentenza RU e AR ON, quali eredi di LE ON, hanno proposto ricorso per Cassazione in base a quattro motivi.
IL SC ha resistito con controricorso.
AE SC non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), i ricorrenti ripropongono la questione del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c), assumendo che la moglie del ON, GE LM, era parte necessaria del giudizio, in quanto comproprietaria della esatta metà, indivisa, dei fabbricati, perché, ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c., gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, costituiscono oggetto della comunione legale. Sostengono i ricorrenti la prevalenza di tale disposizione sul principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c.. Aggiungono inoltre che, mancando la prova dell'acquisto del fondo da parte di LE ON in data precedente alla riforma del diritto di famiglia, mai le norme generali sull'accessione potevano prevalere su quelle speciali della co-munione legale tra coniugi.
1.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha applicato il principio costantemente ribadito da questa Corte, secondo il quale, in tema di comunione legale tra coniugi, la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi su di un fondo a lui appartenente in proprietà esclusiva entra (in via del pari esclusiva) a far parte del suo patrimonio, senza cadere nel novero dei beni oggetto di comunione di cui all'art. 177 comma 1 lett. b) del c.c., prevalendo la specifica disciplina in tema di accessione, espressa dagli artt. 934 e segg. c.c., che attribuisce il diritto di proprietà esclusiva della costruzione a favore del proprietario del suolo (v. fra tante: Cass. 12.5.1999, n. 4716; 22.4.1988, n. 4076). Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha escluso l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie dell'originario convenuto, dato che, difettando il diritto di comproprietà sul fabbricato, il coniuge del ON non rivestiva la veste di litisconsorte necessario.
Quanto all'acquisto del fondo da parte del ON prima della riforma del diritto di famiglia, trattasi di circostanza mai contestata e che, comunque, risulta per tabulas dalla documentazione acquisita agli atti.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata: a) per non aver considerato che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe;
b) per aver violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo tenuto conto che, al momento della proposizione della domanda, il fabbricato, avendo un'altezza di m. 10,80, rispettava la distanza legale di m. 5,40 (esatta metà dell'altezza) dal confine, non potendo la pronuncia di condanna essere emessa sulla base di una maggiore distanza (m. 7) per effetto di un'altezza (m. 14) del fabbricato raggiunta soltanto molti anni dopo l'inizio della controversia;
c) per non aver rilevato che era obbligo dell'attore supportare la domanda con la produzione dello strumento urbanistico, assunto violato, e che era necessario tener conto, ai fini della misurazione dell'altezza, della distinzione tra colmo e gronda, essendo la copertura del fabbricato inclinata e non piana;
d) per aver fatto proprie le erronee e illogiche conclusioni e valutazioni del c.t.u. in ordine sia all'altezza del fabbricato sia all'individuazione della linea di confine tra i due fondi, senza alcuna indagine critica, ravvisando ingiustamente il superamento del limite di elevazione e la conseguente violazione delle distanze legali.
2.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
2.a) Quanto all'integrazione del contraddicono, è stata esclusa l'ipotesi del litisconsorzio necessario e non è ravvisatale una situazione sostanziale plurisoggettiva, atteso che la moglie del ON poteva vantare al massimo un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, senza alcuna pretesa o soggezione in ordine alla questione del rispetto delle distanze legali.
2.b) La denunciata violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sussiste. L'impugnata sentenza, disponendo la demolizione delle opere edificate contro, legem, si è mantenuta nei limiti segnati dal petitum (domanda di arretramento della costruzione) in relazione alla causa EN (violazione delle distanze legali). Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la sussistenza della pretesa va esaminata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione della controversia, per cui non incorre nel vizio di extra o ultra petizione il giudice che fonda la sua decisione su fatti verificatisi nel corso del giudizio. Sicché nel caso specifico, anche ad ammettere che la violazione della distanza legale si fosse verificata non prima ma durante il giudizio, l'evenienza certamente non consentirebbe di invocare il vizio di ultrapetizione, sia perché sarebbe da escludere ogni ipotesi di attribuzione di un bene diverso, più ampio o maggiore, di quello richiesto, sia perché la demolizione dell'opera abusiva rientrerebbe comunque nel contenuto della domanda. Al riguardo va osservato che, secondo orientamento di questa Corte, non può esservi vizio di ultrapetizione, quando l'istanza accolta dal giudice, pur non essendo espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando la domanda stessa con particolare riguardo al petitum e alla causa EN si trova in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta (Cass. 20.5.1997, n. 4461), onde non sussiste il vizio di ultrapetizione se il giudice, richiesto dell'arretramento di una costruzione perché in violazione delle distanze legali, ne ordina la demolizione, attività necessaria per realizzare l'arretramento (Cass. 19.2.1999, n. 1411).
2.c) Non essendo stata contestata la norma regolamentare applicata, che stabilisce una distanza dal confine pari alla metà dell'altezza del fabbricato, nessun onere di allegazione dello strumento urbanistico, contenente tale norma, è configurarle a carico dell'attore.
Eventuali errori di misurazione dell'altezza del fabbricato ovvero della sua copertura (inclinata e non piana) non sono denunciabili in questa sede di legittimità, configurandosi come errori revocatori.
2.d) In ordine all'accertamento del posizionamento del confine comune, correttamente ritenuto un antecedente logico e giuridico, la cui determinazione era "in re ipsa", va osservato che esso è stato effettuato in base alla c.t.u., espletata in primo grado, avverso la quale nessuna contestazione era stata formulata. Pertanto correttamente l'impugnata sentenza ha disatteso la doglianza dei ON sul rilievo che essa, oltre ad essere nuova, era del tutto sfornita di valido supporto argomentativo di carattere tecnico, idoneo a confutare l'esattezza della linea di confine, così come determinata dal c.t.u.. I ricorrenti non possono in questa sede di legittimità riproporre tale questione, al fine di escludere la violazione della distanza legale dal confine.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, non avendo parte attrice fornito la prova (cd. probatio diabolica, mediante dimostrazione di un acquisto a titolo originario) del suo diritto di proprietà, in ordine al quale aveva invocato tutela.
3.1. Il motivo è destituito di fondamento.
L'impugnata sentenza ha ritenuto la legittimazione attiva del SC in quanto il suo diritto di proprietà risultava dalla documentazione acquisita al processo (denuncia di successione di TA SC, deceduto il 27.1.1944, certificato dell'Ufficio del Registro di Eboli del 3.6.1988, rogito divisionale per notaio Sergio Barela del 7.1.1989, scrittura privata del 2.9.1997 ). Ed ha correttamente rilevato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.5.1987, n. 4747), che l'azione proposta per ottenere l'osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema della "actio negatoria servitutis", essendo rivolta non all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù, per cui non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con ogni mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto. Consegue che l'assunto dei ricorrenti relativo alla mancata offerta della "probatio diabolica", come richiesto per l'azione di rivendicazione, è privo di fondamento, dato che l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali riveste un ruolo diverso rispetto all'azione di rivendicazione e rientra nello schema, dell'actio negatoria servitutis.
4. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente considerato e valutato la scrittura privata del 2.9.1977, contenente espressa rinuncia al rispetto delle distanze legali, anche per la parte riguardante le particelle 433 e 436 sulle quali sorge l'immobile,
4.1. Il motivo è inammissibile.
L'impugnata sentenza, dopo aver rilevato che la scrittura privata del 2.9.1977 e le pattuizioni ivi contenute concerneva-no le particelle 432 e 434 ma non le particelle 433 e 436, che erano quelle interessate dalla nuova opera, ha poi osservato come seconda ratio decidendi che, in ogni caso (attribuendo al rilievo carattere assorbente), le norme dei regolamenti locali che impongono di calcolare le distanze tra fabbricati dal confine sono inderogabili;
e che ove il regolamento locale, pur fissando la distanza con riferimento ai confini, consenta anche costruzioni in aderenza o in appoggio, il principio della prevenzione trova una parziale applicazione, essendo al primo costruttore consentita la scelta di costruire rispettando la distanza legale dal confine oppure sul confine, restando il prevenuto condizionato da tale scelta e non potendo egli costruire a distanza inferiore a quella legale (come ha fatto il ON ), avendo la norma locale lo scopo di far rispettate la distanza legale o di eliminarla del tutto. Secondo costante orientamento di questo Supremo Collegio, qualora la decisione adottata si fonda su due autonome ragioni ciascuna delle quali è sufficiente a sorreggere la decisione stessa, è inammissibile, per difetto di interesse, la censura del ricorrente che investa una sola delle addotte ragioni (Cfr. ex plurimis: Cass. 14.3.1990 n. 2078; 25.10.1988 n. 5778; 23. 11.1983 n. 7007; 16.3.1981
n. 1510), considerato che l'eventuale accoglimento di tale censura sarebbe del tutto improduttivo di effetti in ordine ad una statuizione che, in quanto fondata su altra autonoma "ratto decidendo, è suscettibile di passaggio in giudicato, e, come tale, non può essere riesaminata dal giudice dell'impugnazione. In base alle considerazioni espresse, il ricorso va, quindi, rigettato con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, con accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004