Sentenza 14 marzo 2003
Commentario • 1
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 11 marzo 2025
Cos'è il Codice Fiscale? Il codice fiscale è un identificativo univoco assegnato a ogni cittadino italiano e a soggetti esteri con interessi in Italia. Serve per identificare le persone fisiche e giuridiche ai fini fiscali e amministrativi. Introdotto con il D.P.R. n. 605/1973, è rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e riportato sulla tessera sanitaria. Come richiederlo Questo identificativo viene assegnato automaticamente ai cittadini italiani alla nascita. I cittadini stranieri comunitari che vogliono richiederlo devono farne richiesta a uno degli uffici dell'Agenzia presenti sul territorio (con modello AA4/8) alla rappresentanza consolare nel paese da cui proviene. Alla richiesta il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
A E L N L O E I D Z A " 9 R 7 . 1 T T 3 S R I . EPUBBLICA ITALIANA G 'A N E L R 7 L 6 E A 9 D -1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D I -5 F S 3 S N Z E E E " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S G I Oggetto G A E Composta0 330470 3 L VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SANZIONE AMMINISTRATIVA - RUOLO ESATTORIALE Magistrati: Dott. Rosario Presidente R.G.N. 11249/99 DE MUSIS Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron.8737 FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 16/10/2002 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo STUDIO DAVOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
NASTASI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA l'avvocato ALBERTO OTTAVI, VESPASIANO 17 presso dall'avvocato MAURO MOCCI, rappresentato e difeso giusta delega in calce alla copia not. del ricorrente;
2002 1878 controricorrente
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MPS;
intimato - avversO la sentenza n. 158/98 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 26/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Civitavecchia con sentenza 26.5.1998 accolse la opposizione proposta il 16.11.1995 da Nasta- si Domenico, nei confronti del Comune di Civitavecchia, del Servizio di Riscossione Tributi e della Prefettura di Roma questi ultimi rimasti contumaci - avversO la cartella esattoriale n. 34991, con la quale gli era stato richiesto il pagamento di alcune somme per san- zioni derivanti da violazioni del codice della strada. La opposizione era stata fondata sulla circostanza che la cartella non conteneva gli elementi necessari ad identificare l'ente o l'organo impositore e ad indivi- duare la violazione commessa. Il pretore ha condiviso la doglianza ed ha convenu- 2 to che nemmeno la documentazione prodotta in sede di giudizio avesse fornito i necessari chiarimenti, giac- ché gli avvisi di contestazione riguardavano una infra- zione commessa il 20.4.1991, mentre il ruolo riguardava contravvenzioni del 22.7.1991. Peraltro tali avvisi erano nulli, perché privi di sottoscrizione, e tale nullità aveva comportato anche quella degli atti suc- cessivi, compreso il ruolo, anch'esso sfornito di sot- toscrizione. E poiché dagli atti prodotti non era dato stabilire se l'errore relativo ai dati riferiti nella cartella fosse stato compiuto dal Comune ovvero dal Servizio di Riscossione dei Tributi, dal quale il Comu- ne aveva chiesto di essere garantito, il giudicante ha respinto tale istanza e condannato Comune e Servizio di Riscossione in solido al pagamento delle spese proces- suali. Ricorre per cassazione con tre motivi il Comune di resiste con controricorso TA Dome- Civitavecchia;
nico. All'udienza del 12.6.2001 questa Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del Servizio Riscossione Tributi del Comune di Civitavec- chia, che non ha presentato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- 3 lazione e falsa applicazione dell'art. 22 L.689/1981 e delle leggi 122/1989 e 890/1982, nonché la erroneità della motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere confuso la cartella esattoriale con la ordinanza ingiunzione e rileva che essendo in vigore all'epoca dei fatti la legge 122/1989 che aveva stabilito che il verbale di contestazione della infrazione stradale, ove non fosse stato opposto dinanzi al prefetto nei 60 giorni successivi alla notifica, costituiva titolo ese- cutivo e consentiva la iscrizione a ruolo, il prefetto non doveva più emettere ordinanze, tranne che non vi fosse stato il ricorso amministrativo dell'interessato. Conseguentemente titolo esecutivo non era la cartella esattoriale, ma quel verbale e poiché la opposizione dinanzi al pretore era stata proposta oltre il trente- simo giorno dalla scadenza del predetto termine, il ri- corso avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo. Né avrebbe potuto dubitarsi della regolarità della notifica del verbale, avvenuta a mezzo posta ed esegui- ta a mani della madre convivente dell'interessato, giacché, pur in mancanza di relata, l'atto era stato ricevuto a mezzo della raccomandata inviata dal servi- zio postale. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la er- ronea motivazione della decisione , laddove essa affer- ma che la documentazione depositata "non pare corri- sponda a quella per cui si procede". Osserva a riguardo che la data del 22.7.1991 era la data di notifica del verbale elevato il 20.4.1991, come risultante dalla ri- cevuta di ritorno della raccomandata, sicché nessuna contraddizione era dato cogliere tra di esse, mentre il numero riportato nella cartella esattoriale corrispon- deva al numero del verbale di contestazione. Con il terzo motivo il Comune denunzia la violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e de l D.P.R. 39/1993, nonché la erronea o insufficiente mo- tivazione. Lamenta che il pretore, senza che fosse sta- ta sollevata la relativa eccezione, abbia di ufficio giudicato nullo il verbale di accertamento e la cartel- la esattoriale per mancanza di sottoscrizione, al di là della infondatezza del rilievo, posto che il D. P. R. 39/1993 stabilisce che quando la P.A. utilizza prestampati, formulari e moduli per la emissione di at- ti amministrativi, non è necessaria la firma autografa dell'agente, essendo sufficiente la indicazione a stam- pa delle sue generalità. Ove poi si fosse, comunque, ritenuta viziata la cartella esattoriale, che era stato l'atto impugnato, ad essere condannato alle spese del processo non poteva che essere il Servizio di Riscos- emessa, dalla quale il sione dei Tributi, che l'aveva 5 ricorrente aveva chiesto di essere garantito. Il ricorso non merita di essere accolto. La sentenza impugnata ha rilevato che la cartella esattoriale, avverso la quale era stata proposta la op- posizione, era risultata priva delle indicazioni neces- sarie a consentire il raggiungimento dello scopo della conoscenza dell'atto, sia per quanto attiene l'ente о l'organo che lo aveva emesso, sia per la esatta identi- ficazione della violazione per la quale si era procedu- to;
ed ha aggiunto che nemmeno la documentazione esibi- ta nel corso del giudizio dal Comune aveva fornito ele- menti utili, non consentendo di stabilire quale fosse la violazione, essa non corrispondendo alla contesta- zione emergente dal ruolo e riferita a contravvenzioni del 22.7.1991, al contrario di quanto indicato negli avvisi di accertamento, riferibili ad una infrazione del 20.4.1991. A fronte di tali rilevazioni e della ratio deciden- di ad essa conseguente, il primo motivo di censura è palesemente privo di consistenza, giacché, se è vero che la cartella esattoriale è atto diverso dalla ordi- nanza ingiunzione del prefetto;
e che il verbale di contestazione della infrazione stradale, ove non sia opposto nel termine di rito, è titolo esecutivo, tale da impedire le successive opposizioni avverso gli atti 6 da quel verbale derivati - tranne che non siano affetti da vizi propri la deduzione è nella specie fuori luo- go, controvertendosi della corrispondenza del ruolo agli avvisi di contestazione e cioè della idoneità del- la cartella esattoriale a costituire una valida pretesa creditoria per l'ente impositore, in quanto sostenuta da atti con essi coerente, non più contestabili. Perché si possa ritenere tardiva detta opposizione alla cartella, in quanto preceduta da avvisi di conte- stazione inoppugnati, sarebbe stato, dunque, necessario provare la corrispondenza dell'una agli altri e non so- stenere semplicemente che vi siano stati atti questi ultimi appunto mai opposti. Miglior sorte non ha il secondo motivo: Al di là dell'accertamento di fatto che esso propone in quanto tale inammissibile in sede di legittimità nessun pre- gio ha la censura del vizio di motivazione, laddove contesta alla sentenza impugnata l'uso di formulazioni "1dubitative, come quella non pare corrisponda", rife- rita al confronto tra la documentazione depositata dal Comune e la cartella esattoriale e propone una lettura delle date dei documenti compatibile con la tesi che quella del 22.7.1991 attribuita dal giudice di merito alla infrazione - fosse invece la data della notifica del verbale 20.4.1991, sì da escludere ogni incertezza 7 sulla pertinenza della cartella al verbale do contesta- zione, titolo esecutivo perché ritualmente notificato e non impugnato. La doglianza è quanto al primo profilo infondata, posto che la espressione criticata è chiaramente si- gnificativa di una valutazione negativa in ordine alla per ciò corrispondenza dei due tipi di atti;
mentre che attiene al secondo, è in conferente, perché, quand' anche la data del 22.7.1991 sia stata quella del- la notificazione e non della infrazione - da collocar- si, invece, al 20.4.1991 resterebbe indimostrato che tale notifica abbia riguardato la contestazione del 20 aprile, che ha determinato la iscrizione a ruolo per cui è causa. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto del primo, per quanto riguarda la sottoscrizione del verbale e della cartella;
mentre per ciò che attiene alle spese processuali del grado di merito è privo di fondamento, appalesandosi la motivazione della sentenzacongrua impugnata, circa la imputabilità dell'errore dei dati riferiti nella cartella, alla luce di quanto prima ri- levato in ordine alle discordanze tra verbale di conte- stazione e atto esattoriale. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, avuto anche riguardo 8 alle difese assunte nel controricorso da TA Dome- nico l'unico degli intimati ad essersi costituito estranee alla presente assolutamente in larga parte controversia.
P.Q.M.
e spese La Corte rigetta il ricorso lecompensa processuali del giudizio di cassazione tra tutte le parti. Roma 16.10.2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Donato Plenteda Poely CORTESIS CANCELLIERE Dop an t E N A IO L WELLIERE T L A E R D T & IS " 7 G T 1 E R 3 R A . N C A L D 7 6 O E 9 T -5-1 I N S E N 3 S E E S E " I G G A E L