Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
In tema di ipoacusia da rumore, l'accordo tra l'INAIL e i patronati concluso il primo agosto 1994 in riferimento ad un metodo più rigoroso di valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro determinato dalla suddetta malattia, non rappresenta una fonte di diritto di cui debba ritenersi l'applicabilità solo per il futuro ma si pone sul piano del giudizio di fatto. Ne consegue che il metodo di valutazione in esso previsto è utilizzabile anche con riguardo a situazioni patologiche già in atto prima della data suindicata o comunque relative a domande già presentate in sede amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1236/99 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 14/11/99 R.G.N. 2736/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Velletri, ZO CA chiedeva la condanna dell'Inail a costituire in suo favore una rendita per inabilità permanente, in relazione all'ipoacusia da rumore contratta a causa dell'attività lavorativa da lui svolta.
Il Pretore rigettava la domanda, avendo ritenuto, sulla base della espletata consulenza, che la malattia professionale posta a base della domanda non fosse indennizzabile, determinando un grado di inabilità del 9%.
Proposto appello al Tribunale di Velletri, quest'ultimo, sulla base di una nuova consulenza tecnica, riteneva che il grado di inabilità permanente conseguente all'accertata ipoacusia fosse quantificabile nel 10% e quindi tuttora non attribuisse il diritto ad una rendita.
Il CA propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo.
L'Inail resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente - deducendo violazione degli artt. 112, 416 e 437 c.p.c., dell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizio di motivazione - innanzitutto lamenta che il Tribunale non abbia esaminato il problema, sollevato in appello, del metodo di valutazione degli audiogrammi delle capacità percettive dell'assicurato; infatti aveva, senza alcuna motivazione sul punto, fatto riferimento alle tabelle valutative di cui all'accordo 1.8.1994 tra l'Inail e le Forze sociali, applicabile ai soli assicurati che abbiano inoltrato la domanda amministrativa in data successiva a tale accordo e quindi non nella presente vicenda, dato che la domanda era del 21.11.1987 e la "revisione" del 24.1.1991.
Osserva anche che il consulente tecnico dell'appello, pur dichiarando di fare applicazione delle tabelle di cui alla circolare 7.7.1994, non le aveva effettivamente applicate, tenendo conto solo del danno uditivo riscontrabile per le frequenze di 500, 1000 2000 Hz, e non anche di quello relativo alle frequenze medio-alte dei 3000 e 4000 Hz.
Inoltre, in caso di effettuazione del calcolo secondo il vecchio e superato metodo delle medie e basse frequenze, si sarebbe pervenuti ad una valutazione del danno "100 su 90" al 14,30% Il c.t.u. e il Tribunale non si avvedono di avere dato dei numeri senza senso secondo le tabelle: il calcolo secondo la tabella e la formula avrebbe portato ad un danno altissimo, del 55%.
Ne conseguiva la configurabilità di un vizio di motivazione, anche perché, a seguito della produzione di un esame specialistico in grado di appello, sarebbe stato necessario l'esame delle relative risultanze, così come del motivo d'appello contenente il calcolo puntuale e dettagliato effettuato sull'audiogramma del 28.10.1997. L'esigenza di adeguato approfondimento derivava anche dalla circostanza che a determinare il superamento della soglia di indennizzabilità è sufficiente il superamento anche di soli decimali della soglia del 10%.
Il ricorso è infondato.
Il citato accordo tra l'Inail e i patronati sul metodo per la valutazione delle ipoacusie da rumore non rappresenta certo una fonte di diritto, di cui debba ritenersi l'applicabilità solo per il futuro. In realtà il riferimento ad un determinato metodo di valutazione dell'ipoacusia si pone sul piano del giudizio di fatto e come, già precisato da questa Corte proprio a proposito del metodo di cui all'accordo tra Inail e patronati del 1994, una volta ritenuta in sede di merito la idoneità intrinseca del metodo (o comunque non idoneamente contestato il relativo giudizio in Cassazione), legittimamente del medesimo viene fatta applicazione anche riguardo a situazioni patologiche già precedentemente in atto (Cass. 7 gennaio 2000 n. 105) o comunque relative, come nella specie, a domande anteriormente presentate in sede amministrativa.
Devono, poi, ritenersi inammissibili le censure relative alla valutazione del grado di inabilità in concreto compiuta dal consulente tecnico nominato dal giudice di appello e da quest'ultimo recepita, poiché le stesse, peraltro non sollevate nel giudizio di merito a seguito del deposito della relazione del consulente, investono aspetti puramente tecnici del giudizio di fatto e si basano sulla presunta esistenza, non verificabile in questa sede, di deviazioni rispetto al metodo di valutazione che il consulente afferma di avere seguito, specificando i calcoli relativi. È ingiustificata, peraltro, la doglianza di vizio di motivazione formulata in base al mancato puntuale riscontro da parte del consulente tecnico d'ufficio del computo del grado di invalidità eseguito nell'ambito dell'esame specialistico prodotto in appello dall'attuale ricorrente, considerato che il c.t.u. ha sottoposto l'assicurato a nuovi esami audiometrici e impedenzometrici e ha utilizzato un metodo di valutazione diverso da quello seguito in occasione di detto esame specialistico. Nè, infine, a fronte di una determinazione del grado di invalidità basata su precise risultanze strumentali e un metodo di calcolo predeterminato, è configurabile un ulteriore e non meglio specificabile onere di motivazione, solo per il raggiungimento della soglia oltre la quale si perfeziona l'indennizzabilità della malattia professionale a norma di legge. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Per le spese del giudizio trova applicazione l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'Inail.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002