Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' R0 4832/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 15742/99 D'ANGELO - Rel. Consigliere- Cron. 10903. Dott. Bruno Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Rep. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.17/01/02 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RINA SARTO, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
: - ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA PZA TABACCO PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati CAVOUR, GARLATTI, CORTE CASSAZIONE CANCELLERIA, 2002 ALESSANDRO giusta delega in atti;
227 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1008/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 15/05/99 R.G.N. 296/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Il signor OL CO ha svolto attività lavorativa quale artigiano coadiuvante del padre TO dal 16 gennaio 1961 al 1 giugno 1967, è stato iscritto come titolare nella gestione Art. Com. ed ha chiesto all'Inps il riscatto di tale periodo di attività lavorativa quale coadiutore familiare del titolare dell'impresa. Non avendo ottenuto dall'Inps un provvedimento favorevole, citava in giudizio davanti al pretore di Monza l' Istituto, che contestava la domanda, allo scopo di sentir dichiarare il proprio diritto al riscatto. Il pretore di Monza, con sentenza in data 8 ottobre 1998 accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente al riscatto dei contributi relativi al periodo 16 gennaio 1961 - 31 dicembre 1961, ed il computo degli stessi ai fini del calcolo della pensione di anzianità. Avverso la sentenza, l'Inps ha proposto appello chiedendone la riforma. Avutasi la costituzione della controparte, il tribunale, con sentenza del 16 aprile 1999, rigettava il gravame, condannando l'Inps al pagamento delle spese del processo. Avverso la sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un due motivi.. L'intimato si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Va premesso che il tribunale ha respinto l'appello dell'Inps, rilevando che l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 contempla espressamente, ai M fini del riscatto di cui si discute, solo i lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro, mentre invece il CO non aveva né l'una né l'altra qualifica. Ha però osservato il tribunale che la legge n. 463 del 1959 ha esteso agli artigiani ed ai familiari coadiuvanti l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ed ha stabilito che essa è regolata dal regio decreto legge n. 1827 del 1935, e successive modificazioni. 1 Ha ancora osservato il tribunale che l'art. 13 citato è disposizione che concorre a formare l'ordinamento previdenziale, per cui è oggetto del rinvio operato dall'art. 1 della legge del 1959. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1995, di natura interpretativa di rigetto, induce, secondo il tribunale, ad una interpretazione dell'art. 13 favorevole alla pretesa del ricorrente. Ciò posto, con il primo motivo l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 sopra più volte citato, e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi. Con entrambi i motivi l'Istituto ricorrente denuncia anche vizi della motivazione. Essendo connessi, i due motivi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati, per cui il ricorso va rigettato. La Corte Costituzionale, con la sentenza prima citata (ma in proposito v. anche della medesima Corte Ord. n. 21 del 2001 ), ha rilevato che rimane affidato all'interprete il compito di stabilire se non sia il dinamismo stesso della legislazione previdenziale, improntata al principio della sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in via estensiva la norma de qua anche ai familiari dell'artigiano che non siano titolari dell'impresa ma lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria in quanto lavoratori subordinati, ai quali lavoratori subordinati i coadiuvanti familiari vengono equiparati ai fini della citata legge n. 463 del 1959. Il tribunale di Monza, svolgendo il compito interpretativo demandato al giudice dalla Corte Costituzionale, ha quindi accolto la domanda, e - contro tale decisione, non giova opporre, come l'Inps fa nel primo motivo, che l'art. 13 riguarda solo i lavoratori dipendenti ed i datori di 2 lavoro, dato letterale che la sentenza della Corte Costituzionale permette di superare. Neanche vale opporre che le sentenze della Corte non hanno effetti vincolanti erga omnes, in quanto il tribunale non ha percorso tale via, ma ha tratto spunto da essa per un iter argomentativo del tutto diverso. Neanche, infine, vale opporre, come l'Inps fa nel secondo motivo, che quella in esame non è materia suscettibile di analogia, in quanto il applicazione tribunale ha fatto ricorso non all'interpretazione analogica ma all'interpretazione estensiva. D'altra parte questa Corte, con la sentenza n. 14393 del 2000, ha ritenuto che, a seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale, l'unica interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, è quella che ne estende l'applicazione a favore dei lavoratori autonomi, posto che con tale interpretazione, di cui va escluso il carattere innovativo, il giudice delle leggi, pur non operando una indiscriminata estensione ai detti lavoratori delle disciplina dei lavoratori dipendenti,, ha individuato nel citato art. 13 quei connotati di generalità ed astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti.. Nel medesimo senso v. Cass., n. 8112 del 1999. Ne segue che, per effetto della suddetta giurisprudenza, dalla quale non vi é motivo per discostarsi, il ricorso va rigettato, con la condanna dell'Inps al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle del giudizio di cassazione, liquidate in eurospese " 12,00 X - per spese, oltre a euro 1.500 per onorario. 3 4. Roma, 17 gennaio 2002 Il cons. est. Ви мне : Il Presidente english wall Javelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 4 APR 2002 IL CANCELLI I 0 3 A 1 D 3 S . , S 5 T O A . L R T , L N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T T R E I T A T S R L I I N L G D E E E S D O E R A