Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6281 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME 6 2 8 1 REPUBBLICA POPOL LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 21151/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere - Cron. 13930 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere- Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.30/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CATALANI 4, presso lo studio dell'avvocato SANTAMARIA ALBERTO, che lo rappresenta e CARUSO GIUSEPPE, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, 5004 -1- CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO notaio in ROMA del 4.01.1999, Rep. N. 31125; - resistente con procura avversO la sentenza n. 227/98 del Tribunale di Sep. 11/6,1/6/98; SONDRIO, emessa il 04/06/98 R.G.N. 17/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Sondrio, confermando la decisione del Pretore in data 17-11-1995, respingeva l'opposizione ad ingiunzione di pagamento somma intimata dall'Inps nei confronti di AC NI, titolare della omonima ditta, per omissioni contributive relative alla esecuzione di lavoro straordinario, alla indennità di alta montagna e ad altri trattamenti di natura retributiva. Il Tribunale, preso atto della intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla domanda relativa alla Cassa integrazione guadagni, premesso che i verbali redatti dagli ispettori Inps fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute e dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza e da essi compiuti;
che dalle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti in sede di ispezione era risultato che l'attività lavorativa proseguiva tutti i giorni dal lunedi al venerdi per circa dieci ore al giorno : Ehe dalla istruttoria esperita non erano emerse prove contrarie idonee a contrastare le risultanze dei verbali ispettivi e quindi che l'appellante non aveva superato la prova specifica contraria;
su tali premesse respingeva l'appello proposto dall'AC, compensando le spese di giudizio. * Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione AC NI censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. L'Istituto intimato si è costituito per procura. Motivi della decisione Deduce il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente valutato i verbali ispettivi quali prove prevalenti sulle deposizioni testimoniali, mentre a queste deve attribuirsi una efficacia probatoria decisiva costituendo una rappresentazione dei fatti, resa in sede giudiziale, di maggiore attendibilità, indipendentemente dal momento, successivo alla ispezione, in cui siano state rese. D'altra parte, quanto agli straordinari, le егато dichiarazioni dei verbalizzanti non sono state provate in giudizio, e quindi nessuna ега violazione in materia contributiva è stata provata, né il giudice del merito, quanto alla Breva natura retributiva della indennità di alta montagna, ha svolto indagini sufficienti per ols Convokeren accertare in quanta parte avessero tale natura e in quanta fosse un rimborso spese. Circa poi la natura subordinata del rapporto del fratello del ricorrente AC IO, doveva considerarsi che questi aveva svolto una attività subordinata dal 1986 al 1991 e che per questo periodo erano stati regolarmente effettuati i versamenti contributivi. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato: quanto alla prima doglianza dovendosi osservare che gli accertamenti ispettivi, lungi dal costituire una prova legale, sono pur sempre dotati, per quanto concerne le dichiarazioni raccolte e i fatti attestati, di particolare rilievo probatorio, come risulta dal disposto dell'art.635, 2° co. c.p.c.. E' poi vero che dal ricorso non risulta l'indicazione specifica di alcuna prova testimoniale che potesse indurre il Tribunale ad un giudizio diverso da quello fadeto mals accedimentis Jadottato. Ciò vale, in particolare, per la censura, del tutto generica, relativa al quantum delle prestazioni straordinarie e non di meno per quella relativa alla indennità di alta montagna, ovvero alla parte retributiva e alla parte risarcitoria di Mel Mazitoquesta;
dovendosi infine rigettare il ricorso, anche in ragione della congrua motivazione del Tribunale, la cui decisione appare pertanto insindacabile in sede di legittimità. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio che si liquidano in L. 20:00 , oltre a L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 Il Consigliere Estensore Il Presidente ਸਮਾਂ ਆ Rosario be MuisReperio I еле D , A 0 O S 1 L S . L 3 A 3 T T O R 5 , B A I A . ' S D L E N IL CANCELLIERE L P A E S 3 T Depositato in Cancelleria I D S 7 I - N O P S 8 G - 4 MAG, 2001 N O 1 E 1 S A oggi, D A E E D G , E IL CANCELLIERE O G O T R E T T N T L I S E I R S I G A E E D L R L E D