Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11462 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
0066615 SEZIONE CI LE V TRE TARIA11462 /02 ITALIANA REPUBBLICA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO redditi prodotti ha associata;
CORTE SUPREMA DIC rettifica dai Magistrati: R.G. N. 21527/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente PAPA Cons. relatore Dott. Enrico 29070 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud.
4.4.2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21527 R.G. 1999, proposto CAMPIONE CIVILE da N. 66615 NI AN, rappresentato e difeso, con procura in data 10 novembre 1999, a margine del ricorso, dagli avv.ti Mario TAMBERI e Dario DI GRAVIO, domiciliatario in Roma alla via Anapo 29;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, e per esso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Grosseto, in persona del Direttore 'pro tempore', elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Firenze alla via degli Arazzieri 4; 6
- controricorrente -
0 4 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 25 maggio 1999, depositata col n. 90/32/99 il 28 giugno 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 4 aprile 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo In conseguenza delle rettifiche operate, ai fini dell'i.lo.r., nei confronti della Macelleria S. Rocco di DR DA & C. S.n.c., l'Ufficio delle imposte dirette di Grosseto rettificò i redditi di partecipazione dello stesso DR, per gli anni 1987-90, recuperando la maggiore i.r.pe.f., con relativi accessori. Respinti i ricorsi del contribuente dalla Commissione Tributaria Provinciale, quella Regionale, con la sentenza in epigrafe, ne ha, previa riunione, rigettato gli appelli, con riguardo all'esito, sfavorevole alla Società, in materia di i.lo.r. Per la cassazione ricorre il DR, con unico motivo, cui l'Amministrazione, costituitasi in persona del Ministro in carica, resiste con controricorso. Motivi della decisione Deducendo violazione dell'art. 5 t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986) e concorrente vizio di motivazione, il contribuente si duole che il giudice 'a quo', nell'uniformare il reddito di partecipazione a quello della società, non abbia considerato che il reddito a fini i.r.pe.f. non 2 poteva essere rapportato a quello rettificato a carico della società, per risultare, le rettifiche, successive alle dichiarazioni dello stesso ricorrente;
si duole, ancora, che il giudice del merito non abbia tenuto conto del carattere non definitivo dei maggiori accertamenti relativi all'i.lo.r., gravante sulla Società, in relazione ai quali era stato proposto ricorso per cassazione. La costituita Amministrazione centrale oppone l'inammissibilità del ricorso, che non contiene alcuna censura avverso la correttezza dell'accertamento del reddito societario, motivatamente affermata dal giudice 'a quo', e dalla quale viene fatta discendere quella del reddito di partecipazione del socio. Il ricorso è inammissibile. L'atto è stato rivolto contro il Ministero delle Finanze, e per esso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Grosseto, in persona del Direttore 'pro tempore', ed è stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, quale domiciliataria dell'Ufficio medesimo. Esso quindi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass. 2807 e 12315/1999, 657/2000, e, fra le più recenti, Cass. 15233, 13730 e 8714/2001), è da ritenersi in contestuale violazione degli artt. 366 comma 1 n. 1 c.p.c. e 11 r.d. 1611/1933. L'Ufficio finanziario territoriale, infatti, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e regionali (art. 10 d.lgs. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di deroga (arg. art. 62, comma 2, d.lgs. cit.), le regole generali, secondo le quali il Ministero delle 3 finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. L'invalidità dell'impugnazione, per difetto riguardante l'identificazione della controparte, esclude ogni efficacia sanante della costituzione dell'Avvocatura generale. Nelle ragioni della decisione si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese. -
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002. Il Presidente Il Cons. estensore thine franc Francesco Cristarella Orestano - - Enrico Papa - сот а Очо DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 1 AGO. 2002 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi