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Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2023, n. 46132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46132 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST IN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Piermario Morra, di fiducia avverso la ordinanza n. 13/23 in data 12/04/2023 del Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46132 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12/04/2023, il Tribunale di Asti confermava il decreto di convalida del sequestro avente ad oggetto la complessiva somma di euro 29.940,00, provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 15/03/2023 nei confronti di IN ST per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; la somma di denaro veniva sequestrata in quanto ritenuta di illecita provenienza e provento del reato di ricettazione, considerata la mancanza di giustificazione in ordine alla sua provenienza. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di IN ST, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione di legge con conseguente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dell'ipotizzata fattispecie delittuosa. La fattispecie criminosa di cui all'art. 648 cod. pen. è configurabile non già con il riferimento ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, essendo invece necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato quantomeno nella sua tipologia e non possa rimanere - come nella fattispecie - del tutto indeterminato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare, si deve osservare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (cfr., Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (dr, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611-01). 1.2. Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato era stato colto alla guida di un mezzo ove erano occultate mazzette di denaro per un complessivo importo di euro 29.940,00 (e segnatamente, un involucro da .
5.140 euro, uno da 4.960 euro, uno da 5.000 euro, uno da 4.900 euro, uno da 5.000 euro: tutti in banconote da 100, 50, 20 e 10 euro) e che, mentre nessuna giustificazione sul possesso del denaro era stata fornita (se non la generica affermazione della provenienza da lavoro nero svolto in Francia), diversi elementi portavano a ritenere che la somma fosse provento del reato di ricettazione, quali: a) la modalità di suddivisione delle banconote in mazzette avvolte da involucri di cellophane;
b) l'inverosimiglianza oggettiva dell'affermazione del ST;
c) l'assenza, in capo a quest'ultimo, di fonti di reddito lecite. Detto denaro, unitamente ad un telefono cellulare nel possesso del ST, venivano sottoposti a sequestro, che veniva convalidato, ritenendosi il denaro in parola provento del reato di ricettazione in fase di accertamento. 2. Il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di cui all'art. 648 cod. pen., ha correttamente applicato il principio secondo il quale "int:egra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita" (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01, in fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza;
nello stesso senso, Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02). Tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (cfr., Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028-01; nello stesso sostanziale senso, Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01). Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richieste la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi;
va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Quanto al requisito del periculum in mora, ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire, come avvenuto nella fattispecie, anche mediante la valutazione della necessità di ricostruire la provenienza del denaro attraverso la momentanea conservazione materiale delle banconote finalizzata a "registrare i numeri di matricola e consentire l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti tecnici volti alla ricerca di possibili tracce biologiche/impronte digitali" e, per quanto riguarda il telefono cellulare, "per consentire l'effettuazione di copia forense ed ispezionarne il contenuto, al fine di ricostruire i contatti dell'indagato e la provenienza delle banconote". 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/10/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46132 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12/04/2023, il Tribunale di Asti confermava il decreto di convalida del sequestro avente ad oggetto la complessiva somma di euro 29.940,00, provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 15/03/2023 nei confronti di IN ST per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; la somma di denaro veniva sequestrata in quanto ritenuta di illecita provenienza e provento del reato di ricettazione, considerata la mancanza di giustificazione in ordine alla sua provenienza. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di IN ST, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione di legge con conseguente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dell'ipotizzata fattispecie delittuosa. La fattispecie criminosa di cui all'art. 648 cod. pen. è configurabile non già con il riferimento ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, essendo invece necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato quantomeno nella sua tipologia e non possa rimanere - come nella fattispecie - del tutto indeterminato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare, si deve osservare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (cfr., Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (dr, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611-01). 1.2. Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato era stato colto alla guida di un mezzo ove erano occultate mazzette di denaro per un complessivo importo di euro 29.940,00 (e segnatamente, un involucro da .
5.140 euro, uno da 4.960 euro, uno da 5.000 euro, uno da 4.900 euro, uno da 5.000 euro: tutti in banconote da 100, 50, 20 e 10 euro) e che, mentre nessuna giustificazione sul possesso del denaro era stata fornita (se non la generica affermazione della provenienza da lavoro nero svolto in Francia), diversi elementi portavano a ritenere che la somma fosse provento del reato di ricettazione, quali: a) la modalità di suddivisione delle banconote in mazzette avvolte da involucri di cellophane;
b) l'inverosimiglianza oggettiva dell'affermazione del ST;
c) l'assenza, in capo a quest'ultimo, di fonti di reddito lecite. Detto denaro, unitamente ad un telefono cellulare nel possesso del ST, venivano sottoposti a sequestro, che veniva convalidato, ritenendosi il denaro in parola provento del reato di ricettazione in fase di accertamento. 2. Il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di cui all'art. 648 cod. pen., ha correttamente applicato il principio secondo il quale "int:egra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita" (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01, in fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza;
nello stesso senso, Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02). Tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (cfr., Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028-01; nello stesso sostanziale senso, Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01). Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richieste la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi;
va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Quanto al requisito del periculum in mora, ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire, come avvenuto nella fattispecie, anche mediante la valutazione della necessità di ricostruire la provenienza del denaro attraverso la momentanea conservazione materiale delle banconote finalizzata a "registrare i numeri di matricola e consentire l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti tecnici volti alla ricerca di possibili tracce biologiche/impronte digitali" e, per quanto riguarda il telefono cellulare, "per consentire l'effettuazione di copia forense ed ispezionarne il contenuto, al fine di ricostruire i contatti dell'indagato e la provenienza delle banconote". 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/10/2023.