Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2001, n. 5882
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Sentenza 20 aprile 2001

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L'affidamento ad operatori sanitari, da parte di una U.S.L. e con apposita convenzione, dell'incarico di svolgimento, in via continuativa, di prestazioni professionali non implica, di per sè, la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i connessi oneri previdenziali a carico dell'ente committente, come emerge dall'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67, il quale, nel dettare il nuovo testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - con efficacia interpretativa estesa anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore - ha espressamente previsto che le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale non sono soggette, relativamente ai contratti da esse stipulati per prestazione professionali a carattere individuale, all'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2001, n. 5882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5882
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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