Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
L'affidamento ad operatori sanitari, da parte di una U.S.L. e con apposita convenzione, dell'incarico di svolgimento, in via continuativa, di prestazioni professionali non implica, di per sè, la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i connessi oneri previdenziali a carico dell'ente committente, come emerge dall'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67, il quale, nel dettare il nuovo testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - con efficacia interpretativa estesa anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore - ha espressamente previsto che le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale non sono soggette, relativamente ai contratti da esse stipulati per prestazione professionali a carattere individuale, all'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2001, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. " -
Dott. DONATO FIGURELLI - " -
Dott. ATTILIO CELENTANO - " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIMINI - AUSL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via G. Bettolo, n. 4, presso l'avv. Fabrizio Brochiero Magrone, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Bernardini e Franca Renzi, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
REGIONE EMILIA ROMAGNA;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rimini in data 3 dicembre 1997, n. 369 (R.G.N. 1256/1995);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/1/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Domenico Ponturo, Leonardo Bernardini e Franca Renzi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 dicembre 1997 il Tribunale di Rimini, rigettando l'appello dell'INPS, confermava la pronuncia del 12 aprile 1994 con cui il locale Pretore del lavoro aveva annullato tre richieste dell'Istituto riguardanti il pagamento di contributi omessi da parte delle USL, 40 e 41 di Rimini, per lire 5.058.850 quanto alla prima e per complessive lire 1.389.566.093 quanto alla seconda ed alla terza, corrispondenti alla posizione previdenziale di rapporti di collaborazione "a convenzione" instaurati con personale paramedico fin dal 1981, sul rilievo che era da ravvisarsi nella specie attività parasubordinata e quindi autonoma, come tale esente da obblighi.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: in ordine alla inconfigurabilità nelle prestazioni del personale "a convenzione" di vero e proprio lavoro subordinato di pubblico impiego era da condividersi il giudizio espresso dal giudice di primo grado che aveva accertato sulla base delle risultanze probatorie acquisite l'insussistenza dei requisiti che tradizionalmente caratterizzano tale figura, quali la subordinazione gerarchica con soggezione a potestà disciplinare, piena integrazione nelle strutture dell'Ente, esclusività della prestazione;
era quindi infondata la domanda formulata in via gradata volta ad ottenere, nel caso di affermazione della natura subordinata delle prestazioni, le contribuzioni minori. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito l'AUSL di Rimini con controricorso.
L'intimata Regione Emilia Romagna non si costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere disatteso con motivazione insufficiente ed errata le argomentazioni addotte per dimostrare la fondatezza del credito sulla base del verbale di accertamento ispettivo e delle testimonianze acquisite. Era infatti emerso, da un lato, che il personale in questione, pur non risultando formalmente dipendente, era inserito nella struttura organizzativa delle USL alla stregua di quello dipendente;
era assoggettato alle determinazioni della USL e del responsabile del settore per ciò che concerneva il tipo e le modalità delle prestazioni(testi OP, IG, AC, ER, US, AF, LI, NA e OT); svolgeva mansioni con le modalità del personale dipendente per la soggezione ad uguali obblighi. Dall'altro era risultato provato che la retribuzione era prestabilita a scadenze fisse ed era commisurata "ad oras", equiparata a quella del personale di ruolo e non al risultato;
che i rapporti erano continuativi e non occasionali e che sussisteva l'obbligo in convenzione della presenza per un determinato numero di ore settimanali;
che era previsto "un rimborso spese a Km per spostamenti" con la propria auto e che la presenza era attestata attraverso un cartellino marcatempo (testi FA, BA); che l'attività veniva prestata con utilizzo di mezzi messi a disposizione dalle USL e in assenza di rischio professionale. In conclusione le deposizioni dei testi escussi, assolutamente inequivoche e concordanti, avevano evidenziato: l'espletamento di prestazioni a contenuto professionale per le quali il potere di eterodirezione si era esplicato con direttive generali sugli obbiettivi;
la soggezione al potere disciplinare desunta dall'inserimento del professionista nella struttura dell'ente datore di lavoro per il conseguimento dei fini di questo;
l'assenza di rischio economico, la corresponsione di retribuzione fissa, l'uso delle attrezzature di proprietà dell'ente e secondo le sue esigenze;
la responsabilità di questi delle prestazioni assunte come proprie. I lavoratori, essendo risultati privi di ogni altra forma di tutela previdenziale, debbono quindi essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, ai sensi dell'art. 38 RDL n. 1827 del 1935, con conseguente diritto dell'Istituto a recuperare la relativa contribuzione nonché quella residua, nel caso in cui sia ritenuto l'obbligo della iscrizione alla CPDEL.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Sul piano dell'ammissibilità del motivo, è da dire che non è pertinente con l'assunto della ricorrente la denuncia di violazione dell'art. 2094 c.c. che riguarda il prestatore di lavoro subordinato privato e non pubblico, come invece prospettato, anche se dal contesto del ricorso è desumibile la violazione delle norme sul rapporto di pubblico impiego.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune di vizi logici e giuridici, l'accertamento in concreto dell'effettiva natura del rapporto (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dall'INPS nei confronti di un'unità sanitaria locale, tendente alla qualificazione come subordinati dei rapporti di lavoro di professionisti addetti ad un consultorio familiare, ai fini del versamento dei contributi previdenziali) (Cass., 20 dicembre 1999, n. 14343). Dall'altro in subiecta materia è stato affermato che:
- in tema di distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il principio della prevalenza della realtà del rapporto, quale effettivamente svoltosi tra le parti, rispetto al "nomen iuris" formalmente attribuitogli dalle medesime, opera anche riguardo a rapporti di lavoro costituiti con un ente pubblico, atteso che l'elemento costitutivo del rapporto di pubblico impiego è rappresentato, indipendentemente da un formale atto di nomina, dal dato storico fattuale dell'inserimento del soggetto privato nell'organizzazione dell'ente pubblico.
Pertanto, nella controversia fra l'INPS ed una USL, concernente la sussistenza o meno dell'obbligo assicurativo contributivo della seconda in ordine a rapporti con il personale "a convenzione" ai sensi dell'art. 73 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, la formale definizione di essi, da parte della "convenzione-tipo", come rapporti di lavoro-autonomo non esclude il potere del giudice ordinario di accertarne invece la natura subordinata alla stregua delle concrete modalità di esecuzione dei medesimi, specie ove tale natura emerga dalla stessa convenzione predetta (Cass., 23 giugno 1989, n. 3011; in mot., sul vincolo di soggezione gerarchica e disciplinare);
- l'affidamento ad operatori sanitari da parte di una USL e con apposita convenzione dell'incarico di svolgimento, in via continuativa, di prestazioni professionali non implica di per sè la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con i connessi oneri previdenziali a carico dell'ente committente, come emerge dall'art. 6 bis del DL 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67 il quale, nel dettare il nuovo testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - con efficacia interpretativa estesa anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore - ha espressamente previsto che le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale non sono soggette, relativamente ai contratti da esse stipulati per prestazioni professionali a carattere individuale, all'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza (cfr. Cass., 24 dicembre 1993, n. 12768). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, nel confermare interamente la decisione emessa dal Pretore sulla base delle risultanze acquisite, ha premesso che: la natura delle prestazioni richieste ai convenzionati risulta essere perfettamente integrata e strumentale alle finalità istituzionali degli enti per cui una eventuale configurazione subordinata del rapporto lo avrebbe incardinato in quello di pubblico impiego;
i requisiti che caratterizzano tale figura sono costituiti dalla subordinazione gerarchica con soggezione a potestà disciplinare, dalla piena integrazione nell'ente e dalla esclusività della prestazione. Quindi il Tribunale è passato a verificare nel profilo fattuale le modalità di svolgimento dei rapporti in questione - a prescindere dalla connotazione dalle parti data alla convenzione - svolgendo una indagine non involgente un problema di giurisdizione - peraltro nemmeno prospettato dalle parti - da devolvere all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, stante la natura meramente incidentale della questione della subordinazione (cfr. Cass., 20 dicembre 1999, n. 14343, cit. in motivazione). In tale aspetto ha quindi accertato che: in ordine al requisito della subordinazione gerarchica poco significative si presentavano le risultanze istruttorie posto che anche nel rapporto di lavoro autonomo controlli e prescrizioni di funzionari dell'amministrazione relativi ad orari e modalità di esecuzione non possono essere esclusi essendo spiegabile una ingerenza del creditore della prestazione circa i tempi ed i modi dell'adempimento; altrettanto equivoco era il dato del rigido inserimento nella struttura istituzionale anche se non poteva non osservarsi l'incompatibilità ontologica tra la precarietà del rapporto a convenzione e la stabilità e la continuità presupposta dalla piena integrazione organica;
era invece decisiva, ai fini della esclusione della natura subordinata dei rapporti e della affermazione invece di quella parasubordinata - la presenza di due dati costituiti dal mancato esercizio di qualsiasi potere disciplinare da parte delle USL - corollario non di secondo piano di una subordinazione piena ed effettiva - nonché dalla non esclusività della prestazione del personale, in linea del resto con il legittimo perseguimento dei fini istituzionali da parte di una P.A. mediante l'opera di soggetti esterni legati da un rapporto di tipo tradizionale.
Una volta esclusa la natura subordinata e quindi pubblica dei rapporti in favore di quella parasubordinata, il Tribunale ha di conseguenza anche ritenuto infondata la domanda formulata in via gradata dal ricorrente, condizionata all'accertamento di quel presupposto, diretta ad ottenere comunque il riconoscimento del diritto al conseguimento delle contribuzioni minori (malattia, Gescal, tubercolosi, disoccupazione, assistenza orfani) non comprese nel regime speciale CPDEL (vedi Cass., 21 marzo 1994, n. 2661). Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte si profilano prive di decisività finendo con il sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie che è inammissibile in questa sede.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in lire 34.000=, oltre lire tremilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001