Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2001, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
A 5650/0 1 N E Z 5 A I R 4 R / T 6 A S 2 I T . B MALIANA G R. G. N. 13045/98 R U . E . P L B R . L I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A R A L . T E D B D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E I Rep. T S T A N 1 40412200 N I E 3 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- E S R 1 S I E E . A T N mposta dai Sigg. Magistrati: Ud. 23/11/2000 A M E - Presidente - Vincenzo CARBONE N IO Z E SSA IL - Consigliere - Mario CICALA CA IV I D C Antonio MERONE -> A E EM 0 N PR 9 U Giuseppe FALCONE IO S 4 E P 0 RT O M 6 rel. Antonino DI BLASI C A C ha pronunciato la seguente . N SENTENZA Oggetto: reddito di partecipazione. sul ricorso n. 13045/98 R.G. proposto da Utili extra - bilancio. Presunzione di distribuzione MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per ai soci. Trova applicazione. legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Ricorrente -
сва
contro
IS SS, residente in [...]1, non costituito,
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 65/12/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova in data 17-2/19-5/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 Novembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
4 7 9 1 udito per l'Amministrazione l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Genova, con avviso notificato il 21-12-1993, accertava il reddito di partecipazione del Signor SI LI, relativamente al periodo di imposta 1986, ai fini IRPEF, in coerenza dell'accertamento, operato per il medesimo periodo dall'Ufficio Imposte Dirette di Piacenza nei confronti delle società Antonella s.r.l. e Pinino Libè s.r.l. di Piacenza, delle quali era socio. L'atto di accertamento veniva impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Genova, che lo respingeva con decisione n.622/06/95. L'appello proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova con la sentenza in epigrafe indicata nella considerazione che la rettifica di reddito del LI fosse illegittima perché avrebbe, in ipotesi, determinato una duplicazione d'imposta. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 4-7-1998, chiede la cassazione della decisione di appello per violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto e segnatamente dell'art.41 del T.U. in riferimento all'art.360 n.3 C.p.C.. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE L'impugnata decisione viene sostanzialmente censurata per avere 2
ritenuto che
il reddito della società, tassato ai fini IRPEG, non dovesse essere tassato ai fini IRPEF, quale reddito di partecipazione dei soci. La doglianza è fondata dovendo ritenersi, nel caso, che il giudice di appello abbia fatto erronea applicazione di norme di legge e di consolidati principi di diritto. Infatti, la decisione, per un verso, ignora la disposizione dell'art. 41, lettera e) del D.P.R. n. 597/1973, che espressamente indica come redditi di capitale del contribuente, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sotto altro profilo, il principio, desumibile dalle pronunce di questa Corte, secondo il quale, nella determinazione del reddito complessivo del socio delle società di capitali, ai fini delle imposte dirette, i proventi derivanti dalla distribuzione degli utili della società partecipata, sono computabili non solo ove ne sia dimostrata l'effettiva percezione attraverso le risultanze di bilancio, ma anche allorchè tale percezione possa essere evinta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. La pronuncia di appello finisce, pure, per ignorare, altro principio, affermato dalla Corte, secondo cui tali elementi, in presenza di utili extrabilancio, accertati in capo alla società, possono essere identificati nella ristrettezza della base societaria, nel carattere familiare della società e nell'organizzazione aziendale, ed, ancora, che in presenza di tali elementi grava sul contribuente l'onere di fornire la prova che gli utili accertati e non contabilizzati abbiano avuto un diverso impiego. Questo Collegio, riconoscendo la correttezza logico - giuridica del criterio di imputazione ai soci degli utili extracontabili della società di 3 capitali, nella considerazione della complicità che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale, nell'esprimere condivisione alle pregresse pronunce in termini, ritiene di dovere, in accoglimento del ricorso, cassare l'impugnata sentenza, che ha fatto malgoverno dei principi richiamati e del complesso normativo di riferimento, e rinviare, per il riesame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, la quale deciderà uniformandosi alle norme ed ai principi di diritto sopra enunciati, dando conto, di accertamenti e valutazioni effettuati, con adeguata motivazione, e pronunciando anche sulle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000. Il Presidente Dott. Vincento Carbone Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blas雅 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO APR. 2001CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 E Innocenzo Battista N IO 26/4/1986 Z A R 5 IST . IA N G R - . E .R A R B T .P LL. D U A D IB EL A . E D R B T SI T TA SEN SEN 1 13 IA E I A . R E N T A M