Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
La libertà controllata va convertita in qualsiasi momento della sua esecuzione nella corrispondente pena detentiva, quando il soggetto violi ripetutamente le prescrizioni relative alla sanzione sostitutiva e si dimostri in tal modo, "per facta concludentia", non disposto ad osservarle correttamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 24.06.1998
1.Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.3754
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.01034/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) PE IN CO n. il 26.01.1947
avverso ordinanza del 23.10.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 23.10.1997 il Tribunale di Sorveglianza di Genova revocava la sanzione sostitutiva della libertà controllata, applicata a PE IN CO con sentenza 10.1.1996 del Pretore di La Spezia, disponendo la conversione della parte di pena non eseguita, calcolata in mesi 4 e giorni 16 di reclusione. Rilevava il tribunale che con rapporti del 30.12.1996, 2.1.1997, 9.1.1997 e 14.1.1997, i carabinieri di Arcola avevano segnalato che la condannata aveva ripetutamente violato le prescrizioni impostele ai sensi dell'art.56 legge 24.11.1981 n.689, non presentandosi per la prescritta firma nei giorni 1.1.1997, 3.1.1997 e 12.1.1997 e presentandosi più volte in orari diversi da quelli stabiliti, per cui, in applicazione dell'art.66 della citata legge, la sanzione residua doveva essere convertita nella parte di pena detentiva corrispondente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la PE TO, deducendo carenza di motivazione. Secondo la ricorrente il giudizio espresso dal tribunale sarebbe erroneo, in quanto non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni da lei addotte mediante la presentazione di certificati medici attestanti la impossibilità di presentarsi per motivi di salute, ne' avrebbe valutato adeguatamente la fondatezza di tali giustificazioni. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è, oltre che manifestamente infondato, basato su censure in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità, per cui va dichiarato inammissibile.
Una volta che il tribunale ha dato atto che le violazioni alle prescrizioni impartite alla condannata erano gravi e ripetute, e che più volte la stessa si era presentata in orari diversi da quelli stabiliti, la contestazione della valutazione fatta dal tribunale, sulla base di certificati medici prodotti tardivamente e per di più riferentisi in alcuni casi a giorni diversi da quelli relativi alle violazioni, non rappresenta null'altro che il tentativo di introdurre considerazioni di merito non prospettabili in questa sede. Del resto, la valutazione negativa, da parte del tribunale, del comportamento della PE TO come contrario alle prescrizioni impostele, appare perfettamente in linea con le norme che regolano l'esecuzione della libertà controllata, che va convertita in ogni momento nella corrispondente pena detentiva, quando il soggetto violi ripetutamente le prescrizioni relative alla sanzione sostitutiva e si dimostri in tal modo, per facta concludentia, non disposto ad osservarle correttamente (cfr. Cass., Sez.I, 5.4.1997 n. 1825, Bergantino,).
Il giudizio negativo del tribunale appare quindi ampiamente giustificato, posto che la impossibilità di proseguire la esecuzione della sanzione sostitutiva per il comportamento refrattario del condannato comporta necessariamente la valutazione di essa come strumento non idoneo a conseguire una sua effettiva risocializzazione e, quindi, la conversione di essa, ai sensi dell'art.66 della legge 689/81, è imposta dalla legge qualora, come nella specie, la condotta del condannato sia improntata ad atteggiamenti incongrui, ed assuma connotazioni non più compatibili con la corretta gestione della libertà controllata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998